CassazionesentenzaSezione LDecisione del 31 maggio 2022
Cassazione n. 17710/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 17302-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 13/B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], OSVALDO 2022 CANTONE, LORENZO C ANTONE, [OSCURATO:PERSONA], GILDA 1072 PISA, ANDREA DELL'OMARINO; - ricorrente - F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : M I C H E L I N I G U A L T I E R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a 0 3 0 1 e e b 2 1 2 6 4 e 9 0 c 9 3 6 3 e 1 9 5 2 a e 4 c 2 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 17302/2019 contro [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1072/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 17710/2022 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, Data pubblicazione 31/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] n.22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1840/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 29/11/2018 R.G.N. 699/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : M I C H E L I N I G U A L T I E R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a 0 3 0 1 e e b 2 1 2 6 4 e 9 0 c 9 3 6 3 e 1 9 5 2 a e 4 c 2 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 17302/2019 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1072/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 17710/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 Fatti di causa 1. La Corte d’Appello di Milano respingeva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. contro la sentenza del Tribunale della medesima città che aveva accolto le domande, proposte dal dipendente [OSCURATO:PERSONA], di riconoscimento del diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro, in essere tra le parti a tempo indeterminato, da tempo parziale a tempo pieno, in forza di verbale di accordo sindacale aziendale sottoscritto tra la società e le OO.SS. il 10/12/2015, e di correlativa condanna al pagamento delle differenze retributive. 2. I giudici di merito riconoscevano il diritto soggettivo del lavoratore alla trasformazione del regime orario del rapporto sulla base dell'interpretazione letterale dell'accordo sindacale e del consenso espresso dal lavoratore, disattendendo la tesi della società, secondo la quale la trasformazione dell’impegno orario del rapporto di lavoro, concordata in sede sindacale e riguardante 10 lavoratori, era subordinata all'ulteriore condizione della sottoscrizione di un verbale di conciliazione in sede protetta. 3. [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per Cassazione affidato a 3 motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria per l’udienza. F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : M I C H E L I N I G U A L T I E R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a 0 3 0 1 e e b 2 1 2 6 4 e 9 0 c 9 3 6 3 e 1 9 5 2 a e 4 c 2 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 17302/2019 Ragioni della decisione [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1072/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 17710/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 1. Con il primo motivo la società ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 2729 c.c., 115 e 425 c.p.c., per avere la Corte di Appello errato nell'interpretazione dell'accordo sindacale ed omesso di valutare fatti che dovevano ritenersi pacifici ed incontestati. 2. Secondo la società si trattava di un “verbale di incontro” (così l’intestazione), quindi soltanto programmatico, ed era necessaria una formalizzazione in sede protetta nel termine assegnato, come avvenuto per gli altri lavoratori interessati, ed avendo il lavoratore soltanto dissentito su alcuni contenuti dell'accordo transattivo. 3. Con il secondo motivo deduce, sempre ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1965 c.c., 115 e 425 c.p.c., per non avere la Corte d’Appello considerato necessaria l'ulteriore condizione della sottoscrizione di una transazione sulle controversie pendenti. 4. Secondo la società, benché nel verbale di incontro fosse citata soltanto la richiesta di rinuncia all'appello per altri 4 lavoratori (con i quali era appunto in essere un contenzioso in tale fase processuale), l'ulteriore condizione consistente nella sottoscrizione di una transazione sulle controversie valeva in realtà in via generale per tutti i 10 lavoratori coinvolti, incluso l’odierno controricorrente che aveva inviato alla società una lettera raccomandata di rivendicazione di differenze retributive ad altro titolo.F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : M I C H E L I N I G U A L T I E R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a 0 3 0 1 e e b 2 1 2 6 4 e 9 0 c 9 3 6 3 e 1 9 5 2 a e 4 c 2 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 17302/2019 5. I due motivi, da trattarsi congiuntamente in quanto [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1072/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 17710/2022 involgenti la medesima questione di interpretazione di Data pubblicazione 31/05/2022 accordo sindacale, sono inammissibili. 6. La Corte di merito ha, infatti, fondato la propria decisione di accoglimento delle domande del lavoratore sulla base del tenore letterale del verbale, nel quale testualmente si legge: “Verbale di incontro”, svoltosi tra i rappresentanti della società ricorrente, il coordinamento RSU, le OO. SS. territoriali “al fine di effettuare, a seguito di specifica richiesta sindacale, una verifica complessiva sulla situazione del personale part-time in forza all'azienda a tempo indeterminato. Effettuate le opportune verifiche con l'Operativo, l'Azienda si è resa disponibile a trasformare il rapporto di lavoro da part-time a full-time dei 10 dipendenti adibiti ai servizi operativi esterni alla data del presente verbale. La suddetta trasformazione avverrà entro il primo semestre dell'anno 2016, fatto salvo esplicito e formale consenso del lavoratore interessato. L'Azienda esaminerà favorevolmente con i lavoratori interessati (n.4) la rinuncia all'appello a fronte della conclusione della controversia, condizione per la trasformazione del contratto a full-time”. Ha osservato che non vi è alcuna previsione nell’accordo sindacale di sottoscrivere un accordo di conciliazione ai fini di dare esecuzione all’accordo medesimo; che l’unica condizione sospensiva prevista era l’accettazione da parte del lavoratore appellato della trasformazione del regime orario (ipotesi di accordo self- executing); che i comportamenti di altri lavoratori erano ininfluenti perché non previsti nell’accordo. 7. Per costante giurisprudenza di questa Corte, è riservata al giudice di merito F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : M I C H E L I N I G U A L T I E R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a 0 3 0 1 e e b 2 1 2 6 4 e 9 0 c 9 3 6 3 e 1 9 5 2 a e 4 c 2 l'interpretazione dell'accordo aziendale, in ragione della sua [OSCURATO:PERSONA] registro generale 17302/2019 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1072/2022 efficacia limitata (diversa da quella propria degli accordiNumero di raccolta generale 17710/2022 e contratti collettivi nazionali, oggetto di esegesi diretta da Data pubblicazione 31/05/2022 parte della Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006), ed essa non è censurabile in cassazione se non per vizio di motivazione o per violazione di canoni ermeneutici (Cass.2625/2010 e successive conformi). 8. Conseguentemente, nella parte in cui si invoca il n. 3 dell'art. 360 c.p.c. per accordi sindacali aziendali che non hanno il rango di contratti collettivi nazionali di lavoro, così come prescritto dalla disposizione richiamata, i motivi risultano inammissibili (cfr., analogamente, Cass.17201/2020). 9. D’altra parte, la Corte d'appello di Milano ha confermato integralmente la statuizione del Tribunale della stessa città, e si realizza quindi ipotesi di c.d. doppia conforme rilevante ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c. e dell’art.360, comma 1, n. 5 c.p.c. 10. Il difetto di motivazione denunciabile come motivo di ricorso per cassazione ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. può concernere esclusivamente la motivazione in fatto, non anche l’interpretazione delle norme giuridiche. Il ricorrente in cassazione - per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo riformulato dall’art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 26774/2016; conf. Cass. 20994/2019; Cass.6 F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : M I C H E L I N I G U A L T I E R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a 0 3 0 1 e e b 2 1 2 6 4 e 9 0 c 9 3 6 3 e 1 9 5 2 a e 4 c 2 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 17302/2019 8320/2021), tenendo conto che ricorre l'ipotesi di [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1072/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 17710/2022 «doppia conforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, Data pubblicazione 31/05/2022 c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass.7724/2022). 11. Il terzo motivo, così come prospettato (espressa riproposizione di tutti i motivi d’appello e di tutte le istanze istruttorie non esaminate), non è ammissibile per contrasto con i principi di autosufficienza del ricorso per cassazione e di specificità dei motivi (cfr. Cass. 23834/2019 in ordine alla necessità, per l'esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito da parte della S.C. che la parte riporti in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell’iter processuale senza compiere generali verifiche degli atti; cfr. anche Cass.22478/2018, Cass. 11738/2016). 12. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. 13. Parte ricorrente deve essere condannata alla rifusione in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, da distrarsi in F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : M I C H E L I N I G U A L T I E R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a 0 3 0 1 e e b 2 1 2 6 4 e 9 0 c 9 3 6 3 e 1 9 5 2 a e 4 c 2 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 17302/2019 favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratasi [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1072/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 17710/2022 antistataria. Data pubblicazione 31/05/2022 14. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per l’impugnazione. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 4.000 per compensi, € 200 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge, da distrarsi. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] MICHELINI dott. [OSCURATO:PERSONA] RAIMONDI F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7