CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 28356/2023
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
_______ SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 1098del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del le- gale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 71D09 C351B9) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 53A16 E236P) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65S08 D539M) [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del rappresentante per pro- cura [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64P09 I921G) -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), rappresen- tata da [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore Ric. n. 1098/2022– S ez. 3 - U d. 13 settembre 20 23 – Sentenza – Pagina 2 di 16 -intimata- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 7070/2021, pubblicatain data 27 ottobre 2021; udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 13 settembre 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi: il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore ge- nerale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, come da requisitoria scritta già depositata in atti; l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per la società ricorrente; l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per la società controricorrente [OSCURATO:PERSONA] nar-[OSCURATO:SOCIETA].. Fatti di causa La MPS [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha pignorato alcuni beni immobili (già gravati da ipoteca in favore della banca [OSCURATO:SOCIETA].) in danno della sua debitrice [OSCURATO:SOCIETA].. La società [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto opposizione di terzo all’esecuzione, ai sensi dell’art. 619 c.p.c., sostenendo di essere titolare del diritto di piena proprietà su tali immobili. L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Cassino, che ha condannato sia la [OSCURATO:SOCIETA]. che la banca [OSCURATO:SOCIETA]., oltre al pagamento delle spese di lite, a pagare all’opponente l’ulteriore somma di € 84.000,00, ai sensi dell’art.96 c.p.c.. La Corte d’appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado, anche nei confronti diSiena [OSCURATO:SOCIETA]. (costituita a mezzo della rappresentante [OSCURATO:SOCIETA].), successore a titolo particolare nel diritto di credito fatto valere dalla banca [OSCURATO:SOCIETA]., rigettando sia l’appello pro- posto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in via principale, sia quelli proposti in via incidentale dalla [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. e dalla [OSCURATO:SOCIETA].. Ric. n. 1098/2022– S ez. 3 - U d. 13 settembre 20 23 – Sentenza – Pagina 3 di 16 Ricorre la [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di novemotivi. Resistono con distinti controricors i la [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA].. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’ altr a società intimata. È stata disposta la trattazione in pubblica udienza. Il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte, chie- dendo il rigetto del ricorso. Parte ricorrente, nonché la controricorrente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA].,hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c.. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Violazione e/o falsa applicazionedell’art. 2909 c.c. e dell’ art. 324 c.p.c. non- ché dell’art. 2697 c.c.e dell’art. 619 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in rela- zione all’art. 360 n. 5 c.p.c.». Con il secondo motivo si denunzia « Violazione e/o falsa appli- cazionedegli artt. 619 e 404 c.p.c., in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c.». Con il terzo motivo si denunzia « Violazione e/o falsa applica- zione delle normesull’enfiteusi (artt. 957, 961 e 971 c.c.) e dei principi giurisprudenziali pacificamente formatisi in materia; violazione e/o falsa applicazione degli art. 2644, 2650, 2921 c.c.ed art. 111 e 619 c.p.c. in relazione all’ art. 360 n. 3 c.p.c. ; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.». Con il quarto motivo si denunzia « Error in procedendo : viola- zionedell’art. 345 c.p.c. quale norma processuale, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.; Violazione e/o falsa Ric. n. 1098/2022– S ez. 3 - U d. 13 settembre 20 23 – Sentenza – Pagina 4 di 16 applicazionedegli artt. 2251, 1350 n. 9, 2650 c. 1° e c. 2° c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.». Con il quinto motivo si denunzia « Violazione e/o falsa applica- zione dell’ art. 2644 c.c. in relazione all’ art. 360 n. 3 cpc ; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 cpc». Con il sesto motivo si denunzia « Violazione e/o falsa applica- zionedell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.». Con il settimo motivosi denunzia «Violazione e/o falsa applica- zionedegli artt. 115 e 116 c.p.c. e l’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 cpc; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in re- lazione all’art. 360 n. 5 cpc». Con il nono motivo si denunzia « Violazione dell’ art. 116 c.p.c. quale norma processuale in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le partiin relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.». I primi sette motivi del ricorso nonché il nono (cioè: tutti i mo- tivi del ricorso tranne l’ottavo) sono connessi logicamente e giu- ridicamente e possono, quindi, essere esaminati congiunta- mente. Essi sono infondati. 1.1È necessaria una premessa in ordine all’oggetto della pre- sente opposizione di terzo all’esecuzione, proposta ai sensi dell’art. 619 c.p.c. dalla [OSCURATO:SOCIETA].. Si controverte in ordine alla proprietà di alcuni beni immobili, già gravati da ipoteca in favore della banca [OSCURATO:SOCIETA]. e poi pignorati (da MPS [OSCURATO:PERSONA]. n. 1098/2022– S ez. 3 - U d. 13 settembre 20 23 – Sentenza – [OSCURATO:SOCIETA].) in danno di [OSCURATO:SOCIETA].,limitatamente al cd. dominio “diretto” (cioè: il diritto di proprietà limitato dalla sussistenza di un diritto reale dienfiteusi o livello). Si tratta di un capannone industrialee di alcuni terreni limitrofi, in Sora (per quanto emerge dagli atti,i beni sono tutti censiti al foglio di mappa n. 53; il capannone sarebbeindividuato dalla particella n. 1312 sub 1, comprendente anche le particelle 1312, 1314, 1316 e 531, già particella 99 inglobata nella par- ticella 531 per trasformazione; gli altri beni sarebberocensiti al [OSCURATO:PERSONA] ai nn. 630, 715, 525 e 532;quest’ultimo map- pale, peraltro, a quanto pare,risulterebbepacificamente di pro- prietà di terzi e sudi esso, quindi, non vi è più questione ; vi è , infine,una unità collabente censita in [OSCURATO:PERSONA] al fo- glio 53 n. 1317, derivante dalla soppressione della particella 102 del foglio 53). La PryleneS.r.l. assume di avere acquistato il dominio “diretto” (il diritto del soggetto che concede il diritto di enfiteusi)dei beni controversinel 2004, da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. , che a sua volta lo aveva acquistato da un ente ecclesiastico ( Capitolo di [OSCURATO:PERSONA] in Vaticano),nel luglio 1993. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. rivendica la piena proprietà dei mede- simi beni, per avere acquistato: a) nel 1991, mediante aggiu- dicazione e successivo decreto di trasferimento, nell’ambito del fallimento della società LillaplastS.p.A., le unità 531 (già 99) e 630(vale a dire il capannone industriale e l’area antistante; con la precisazione che il decreto di trasferimento faceva inizial- mente riferimento alla p.lla 99, ma è stato poi rettificato, nel 2005, con l’indicazione della nuova p.lla 531, che all’epoca della vendita aveva già inglobato la 99); b) nel 1981, le particelle 1317 (già 102), 715 e 525, con atto a rogito del notaio Labate del 9 aprile 1981, trascritto in data 5 maggio 1981. Dunque,si discute, in buona sostanza, se sui fondi pignorati in danno di [OSCURATO:SOCIETA]., la fallita [OSCURATO:SOCIETA]., nonché i Ric. n. 1098/2022– S ez. 3 - U d. 13 settembre 20 23 – Sentenza – Pagina 6 di 16 soggetti che hanno alienato a [OSCURATO:SOCIETA]nel 1981 gli altri beni, potevano effettivamente vantare un diritto di piena proprietà o se,invece, essi erano titolari del solo cd. “ dominio utile”, cioè il diritto reale limitato derivante da una enfiteusi o livello (onde alla acquirente ed aggiudicataria [OSCURATO:SOCIETA]. poteva essere trasferito solo tale limitato diritto, essendo invece il “dominio diretto” rimasto in capo all’ente ecclesiastico che poi lo aveva trasferito alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. nel 1993). 1.2I primi sette motivi del ricorso nonché il nono (cioè: tutti i motivi del ricorso tranne l’ottavo, che ha invece ad oggetto la condanna della [OSCURATO:SOCIETA]. pronunciata ai sensi dell’art. 96 c.p.c.) hanno ad oggetto proprio la questione relativa al man- cato riconoscimento, da parte dei giudici di merito, del cd. “do- minio diretto”, in capo alla società ricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., dei beni pignorati in suo danno,con il riconoscimento, invece, della piena proprietà degli stessi in capo alla società opponente Coi- nar-[OSCURATO:SOCIETA].. Su tale questione, il tribunale, in primo grado, ha ritenuto sus- sistere una preclusione derivante da giudicato esterno, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (dante causa di [OSCURATO:SOCIETA].) aveva già agito contro la società [OSCURATO:SOCIETA]., in un pre- cedente giudizio, rivendicando la proprietà dei predetti beni e la sua domanda era stata rigettata dal Tribunale di Cassino, con sentenza (n. 93/2004) confermata dalla Corte d’appello di Roma (sentenza n. 1974/2010) e divenuta definitiva per omessa impugnazione. In tale giudizio –secondo il giudice di merito di primo grado – si era in sostanzagià accertato che la [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]. era piena proprietaria dei beni immobili controversi e la [OSCURATO:SOCIETA]. (avente causa della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. nel 2004), in- vece, non aveva alcun diritto sugli stessi. La sentenza di primo grado è stataintegralmente confermata dalla corte d’appello, anche se nella motivazione della Ric. n. 1098/2022– S ez. 3 - U d. 13 settembre 20 23 – Sentenza – Pagina 7 di 16 pronuncia di secondo gradosono pure esposte altre considera- zioni ad ulterioresostegno dell’assunto per cui la [OSCURATO:SOCIETA]. doveva ritenersi piena proprietaria di quei beni, mentre la [OSCURATO:SOCIETA]. non poteva vantare alcun diritto sugli stessi: la corte d’appello, sulla base delle consulenze tecniche fatte esple- tare, ha infatti affermato che la “linea continua” degli acquisti trascritti aventi ad oggetto i beni controversi in favore dei danti causa della [OSCURATO:SOCIETA]. copriva un periodo ultraventen- nale e sufficiente a dimostrare l’acquisto a titolo originario per usucapione, mentre nell’acquisto della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. dall’ente ecclesiastico del 1993 non era indicato alcun titolo di provenienza in favore dell’ente alienante, né l’esistenza di un siffatto titolo era stata in altro modo documentata. Queste considerazioni devono,comunque, ritenersi espresse ad abundantiamdai giudici di secondo grado, in quanto l’afferma- zione della sussistenza del giudicato esterno (derivante dalle sentenze del Tribunale di Cassino n. 93/2004 e della Corte d’ap- pello di Roma n. 1974/2010) in ordine all’avvenuto accerta- mento della piena proprietà su tuttii beni controversi (ivi inclusi quelli non acquistati in sede fallimentare, per quanto è dato comprendere dagli atti difensivi delle parti) in capo alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e l’esclusione di qualunque diritto reale, anche li- mitato, sugli stessi in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]. costituiscono una ragione autonoma da sola sufficiente a reggere la decisione di accoglimento dell’opposizione di terzo ai sensi dell’art. 619 c.p.c., oggetto del presente giudizio. 1.3La società ricorrente contesta, con il presente ricorso, che il giudicato derivante dalle sentenze sopra richiamate (n. 93/2004 del Tribunale di Cassino e n. 1974/2010 della Corte d’appello di Roma) possa determinare una effettiva preclusione con riguardo alla affermazione del proprio diritto di “dominio diretto” operata nel presente giudizio per resistere all’opposi- zionedi terzo di cui all’art. 619 c.p.c. proposta da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]. n. 1098/2022– S ez. 3 - U d. 13 settembre 20 23 – Sentenza – [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto sostiene che l’oggetto dei due giudizisarebbe diverso e i diritti su cui si sarebbe già statuito con la sentenza passata in giudicato sin dal 2010 sarebbero diversi da quelli di cui si controverte nella presente sede. Nella sostanza (nonostante il carattere tutt’altro che conciso delle sue articolate e non sempre chiarissime argomentazioni difensive),la [OSCURATO:SOCIETA]. sostiene che, in quel primo giudizio, era stata rivendicatala piena proprietà dei beni acquistati con l’atto Floridi del 1993 e, di conseguenza, le sentenze che lo avevano definito escludendo tale diritto per difetto di prova, non avrebbero al tempo stesso escluso la possibile esistenza in capo alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. di un diritto reale diverso e “mi- nore”, quale quello del concedente del diritto di livello o enfi- teusi, e ciò – parrebbe – anche in ragione del fatto che non sarebbe stata adottata alcuna statuizione sulla corretta identi- ficazione delle particelle catastali relative al capannone e all’area antistante operata nel decreto di trasferimento del fal- limento LillaplastS.p.A.. 1.4Così ricostruito l’oggetto del contendere e gli assunti della parte ricorrente, sussistono vari ordini di considerazioni che im- pediscono di dare seguito all’assunto della [OSCURATO:SOCIETA]. per cui il giudicato esterno di cui si discute non “coprirebbe” le qu e- stioni agitate nel presente giudizio. 1.4.1 I n primo luogo, in realtà, con riguardo all’effettivo og- getto del giudizio definito con le sentenze n. 93/2004 del Tri- bunale di Cassino e n. 1974/2010 della Corte d’appello di Roma e con riguardo al preciso contenuto delle statuizioni finali di tali sentenze, il ricorso presenta un in colmabile difetto di specifi- cità, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3 e n. 6, c.p.c., in quanto non richiama in modo adeguato e sufficientemente pun- tuale e preciso il complessivo contenuto degli atti introduttivi di quel giudizio (da cui possa desumersi esattamente petitum e causa petendi delle domande avanzate), nonché l’effettivo Ric. n. 1098/2022– S ez. 3 - U d. 13 settembre 20 23 – Sentenza – Pagina 9 di 16 contenuto e le ragioni delle relative statuizioni e, di conse- guenza, l’estensione oggettiva del giudicato formatosi sulle do- mande proposte dalle parti. La ricorrente si limita a richiamare solo alcuni limitati passi delle sentenze pronunciate, il che non consente a questa Corte di poter correttamente valutare se effettivamente sia errata l’af- fermazione dei giudici del merito, secondo i quali in relazione alle domande avanzate nel presente giudizio sussiste la preclu- sione derivante dal giudicato formatosi nel precedente, in par- ticolare con riguardo alla affermata titolarità in capo alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. della piena proprietà dei beni immobili pignorati dalla Banca MPS in danno della [OSCURATO:SOCIETA].. Non è – tra l’altro – adeguatamente chiarito se, né quando di preciso e soprattutto in quali esatti termini, la [OSCURATO:SOCIETA].,in quel giudizio, ave sse dedotto , a fondamento della sua azione di rivendica,proprio l’atto Floridi del 1993, con il quale aveva acquistato il “dominio diretto” degli immobili di cui si con- troverte, in tal modo chiedendo, quanto meno implicitamente e in via subordinata, anche l’accertamento del diritto di proprietà su tutti gli immobili oggetto del presente giudizio, benché limi- tato dal diritto del livellario. Anzi, in effetti, per quello che può ricavarsi dagli atti difensivi delle parti, pare emergere che sia proprio così, perché l’atto Floridi del 1993 è l’unico atto che la PryleneS.r.l. invoca a base dei suoi dirittie perché nei pur insufficienti e limitatistralci delle sentenze del Tribunale di Cassino del 2004 e della Corte d’ap- pello di Roma del 2010 riprodotti nel ricorso si fa riferimento a tale atto, nonché ai diritti di livello e di enfiteusi sui fondi con- troversi: dunque, il fatto che l’atto Floridi del 1993 sia stato ritenuto inidoneo a fondare i diritti rivendicati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. esclude definitivamente, in favore di quest’ultima, non solo il diritto di piena proprietà, ma anche il diritto di proprietà Ric. n. 1098/2022– S ez. 3 - U d. 13 settembre 20 23 – Sentenza – Pagina 10 di 16 limitato dal livello o enfiteusi (cd. “dominio diretto”) su tutti gli immobili oggetto del presente giudizio. La possibilità di una diversa conclusione, in realtà, non potrebbe peraltro neanche essere adeguatamente verificata nella pre- sente sede di legittimità, per l’insufficienza di specifici richiami degli atti che sono posti a base degli assunti di parte ricorrente, in chiara violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3 e n. 6, c.p.c., il che costituisce manifesto profilo di inammissibilità delle cen- sure formulate con i motivi di ricorso in esame. 1.4.2I noltre, ed anche al di là degli appena esposti profili di radicale inammissibilità delle censure avanzate con i motivi di ricorso in esame, risulta che la [OSCURATO:SOCIETA]. abbia proposto anche una ulteriore opposizione, avverso l’esecuzione pro- mossa dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per ottenere il rilascio dei beni controversi (in virtù del decreto di trasferimento emesso dal giudice delegatodel fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. , per quanto si comprende dagli atti), e ciò ancora una volta sull’assunto di essere titolare del “dominio diretto” su tali immobili (nel ricorso si riferisce che questi beni erano stati concessi in locazione ad una ulteriore società, laFemal S.r.l.). Anche tale opposizione è stata, peraltro, rigettata (con sen- tenzan. 3974/2019 della Corte d’appello di Roma, che ha con- fermato la sentenza n. 799/2015 del Tribunale di Cassino), an- cora una volta perché è stato, tra l’altro, ritenuto sussistente il precedente giudicato esterno sulla piena proprietà di [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione ai beni controversi, in virtù delle già più volte richiamate sentenze n. 93/2004del Tribunale di Cas- sino e n. 1974/2010 della Corte d’appello di Roma. I l ricorso per cassazione avverso tale decisione (la n. 3974/2019 della Corte d’appello di Roma) è stato dichiarato inammissibile con sentenza n. 1127/2022 di questa Corte. Dunque, vi è una (ulteriore) statuizione, ormaipassata in giu- dicato,che afferma che la [OSCURATO:SOCIETA]. non può vantare alcun Ric. n. 1098/2022– S ez. 3 - U d. 13 settembre 20 23 – Sentenza – Pagina 11 di 16 diritto sugli immobili per cui è causa e che l a [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]. ne è la piena proprietaria. Quest’ultima sentenza costituisce, in particolare, giudicato tra le parti, oltre che, direttamente, sulla proprietà dei beni con- troversi, anche sull’esistenza del vincolo delprecedente giudi- cato esterno oggettivo derivantedalle sentenze n. 93/2004 del Tribunale di Cassino e n. 1974/2010 della Corte d’appello di Roma, in ordine all’accertamento della piena proprietà in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]. dei beni immobili in questione (cioè di tuttiquelli di cui [OSCURATO:SOCIETA]. rivendica il “dominio diretto”) e dell’assenza di alcun diritto reale (anche eventualmente limi- tato) dellaPrylene S.r.l. sugli stessi. In altri termini,si è formato il giudicato, all’esito della sentenza n. 1127/2022 di questa Corte, anche “sull’esistenza delprece- dente giudicato” e sulla sua estensione all’odierna materia del contendere, avendo la Corte d’appello di Roma espressamente affermato, nella sentenza n. 3974/2019, in relazione al primo giudizio, quanto segue: «l’esame del contenuto della domanda introduttiva di quel giudizio da parte della [OSCURATO:PERSONA] evi- denzia come quest’ultima avesse espressamente chiesto l’ac- certamento del proprio diritto di “diretto dominio” (diritto del concedente) in contrapposizione all’affermata piena proprietà della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] come la lettura della sentenza n. 93/’04 non lascia dubbi sul fatto che il Tribunale abbia in quella sede esaminato la questione e concluso per l’accertamento della piena proprietà in capo alla convenuta aggiudicataria del bene » . Essendo (anche) tale statuizione passata in giudicato, si deve concludereche non si può ulteriormente discutere , tra le parti , sull’estensione oggettiva del giudicato di cui alle sentenze n. 93/2004 del Tribunale di Cassino e n. 1974/2010 della Corte d’appello di Roma: esso copre certamente la questione della sussistenza del diritto di piena proprietà in capo a [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]. n. 1098/2022– S ez. 3 - U d. 13 settembre 20 23 – Sentenza – [OSCURATO:SOCIETA]., con esclusione di ogni altro diritto reale in capo a [OSCURATO:SOCIETA]., sui beni oggetto dell’originaria azione di rivendica della [OSCURATO:SOCIETA] (Trading) S.r.l., azione che riguardava certamente tutti i beni di cui all’atto Floridi del 1993 e, quindi,tutti i beni di cui si controverte nel presente giudizio. 1.5Le considerazioni che precedono risultano assorbenti e de- cisive, in relazione alle censure di cui ai motivi di ricorso in esame: una volta escluso che sia stata adeguatamente e fon- datamente censurata la ratio decidendi della presente contro- versia basata sulla sussistenza di un precedente giudicato esterno in ordine alla proprietà di tutti i beni di cui si controverte (e, precisamente, in ordine alla qualità della [OSCURATO:SOCIETA]. di titolare dellapiena proprietà di tali beni) e una volta rilevata altresì l’esistenza, in proposito, di un ulteriore giudicato esterno, che si estende anche alla affermazione della sussi- stenza dell’originario vincolo di giudicato derivante dalle sen- tenze del 2004 del Tribunale di Cassino e del 2010 della Corte d’appellodi Roma, finiscono per risultare irrilevanti tutte le ul- teriori questioni, relative alla corretta individuazione, da parte dei giudici di merito, dell’effettivo proprietario dei beni contro- versi, in ragione dei vari titoli di acquisto invocati dalle parti: tutte ormai irrimediabilmente precluse. 2.Con l’ottavo motivo si denunzia « Violazione e/o falsa appli- cazionedell’art. 96 c.p.c.». La società ricorrente contesta la condanna (in solido con la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA].) al pagamento della somma di € 84.000,00 ai sensi dell’art. 96 c.p.c., per respon- sabilità processuale aggravata, inflittale dal tribunale e confer- mata dalla corte d’appello. Anche questo motivo è infondato. 2.1 [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. contesta la propria condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c., avvenuta in primo grado e confermata in Ric. n. 1098/2022– S ez. 3 - U d. 13 settembre 20 23 – Sentenza – Pagina 13 di 16 appello a seguito del rigetto dello specifico motivo di gravame che essa aveva proposto sul punto. 2.2Il tribunale, giudice di primo grado, ha affermato quanto segue, in proposito: «si può concludere nel senso che le accer- tate responsabilità in capo alla Banca MPS che ha avviato e/o proseguito una procedura esecutiva illegittima con colpa, stante le accertate negligenze nelle verifiche che alla stessa compe- teva, determinano a suo carico una responsabilità aggravata ai sensi della citata norma dell’art. 96 cpc. Del danno così arrecato deve rispondere anche la [OSCURATO:SOCIETA]. che ha resistito alla pro- posta opposizione con assoluta pervicacia, incurante del prece- dente copiosissimo contenzioso». Avverso tale decisione, laPrylene S.r.l. ha proposto appello. La corte d’appelloha precisato che « l’appellante si duole che il Tribunale l’avrebbe ingiustamente condannata ai danni da te- merarietà della lite per avere resistito con pervicacia in rela- zione al pregresso contenzioso, trascurando che lo stesso giu- dice ha avuto bisogno di una CTU per chiarire l’esatta ricostru- zione dei passaggi e che il precedente contenzioso non avrebbe deciso motivatamente tutte le questioni». Ha, quindi,rigettato il gravameaffermando che «l’assenza di buona fede nella resi- stenza anche della [OSCURATO:SOCIETA], accertata dal primo giudice non è smentita dalla circostanza che il Tribunale si sia servito di un’indagine peritale disposta, tanto più che le sue conclusioni sono state in linea con i numerosi e conformi pronunciamenti che hanno sempre visto prevalere le ragioni di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e soccombere le ragioni di [OSCURATO:SOCIETA]». In altri termini, per quanto emergedalla stessa sentenza impu- gnata(senza che il ricorso contenga indicazioni contrarie suffi- cientemente specifiche), il gravame avanzato daPrylene S.r.l. avverso la statuizione di primo grado sulla sua responsabilità processuale aggravata ha avuto ad oggetto solo “ l’elemento Ric. n. 1098/2022– S ez. 3 - U d. 13 settembre 20 23 – Sentenza – Pagina 14 di 16 soggettivo” della responsabilità alla stessa attribuita ed èstato ritenuto, per questo aspetto, infondato. 2.3Orbene, il rilievo operato dalla corte d’appello in ordine alla sussistenza della mala fede o colpa grave con cui è avvenuta la resistenza nel giudizio di opposizione, dopo svariate pronunzie sfavorevoli, anche definitive, sulle medesime questioni, costi- tuisce un accertamento in fatto adeguatamente motivato, come tale non censurabile in sede di legittimità. Il motivo di ricorsoin esame è , dunque , da ritenere certamente inammissibile, con riguardo il profilo dell’elemento soggettivo della responsabilità processuale (per le ragioni appena sopra esposte),vale a dire l’unico che aveva formato oggetto di cen- sura in sede di appello. Il profilo dell’elemento oggettivoinerente la medesima respon- sabilitàcostituisce, di conseguenza, una questione nuova – e, in quanto tale, neppure in questa sede utilmente riproponibile –sulla quale si è formato il giudicato interno dopo la pronuncia di primo grado, non essendo stato posto a base del gravame, secondo quanto emerge dalla decisione impugnata (e senza che la parte ricorrente documenti adeguatamente, mediante il ri- chiamo puntuale e preciso agli atti processuali, in conformità a quanto richiesto dall’art. 366 comma 1, n. 6, c.p.c., che l’og- getto del suo gravame fosse diverso). 3.Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo, nei rap- porti tra la società ricorrente e la controricorrente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA].. Le spese del giudizio di legittimità possono invece essere inte- gralmente compensate tra le parti,nei rapporti con la controri- corrente B anca [OSCURATO:SOCIETA]. , sussistendo motivi idoneia tal fine, anche in considerazione della posizione assunta daquest’ultima nella vicenda sostanziale e processuale Ric. n. 1098/2022– S ez. 3 - U d. 13 settembre 20 23 – Sentenza – Pagina 15 di 16 (il suo originario credito è stato, in effetti,oggetto di cessione) e del fatto che la stessa non ha di fatto contestato né il merito della decisione impugnata né la sua stessa condanna per re- sponsabilità processuale aggravata e si è sostanzialmente ri- messa alla giustizia in ordine alle questioni poste con il presente ricorso. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna la società ricorrente a pagare le spese del giu- dizio di legittimità in favore della società controricorrente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., liquidandole in complessivi € 8.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge. - dichiara in tegralmente compensate tra le altre parti e , in particolare,nei rapporti con la banca [OSCURATO:SOCIETA]., le spese del giudizio di legittimità. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R.