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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 maggio 2022

Cassazione n. 24797/2022

Testo disponibile della fonte

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unciato la seguente ORDINANZA Sulricorso 131/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA] , rappresent ati e di- fesidall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , in virtù di procura in cal- ce al ricorso e –relativamente al solo RAGO - dall’A vv.

ARIAN- [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura allegata all’atto di co- stituzione di nuovo difensore; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procurain calce al controricorso; -controricorrenti - nonché [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 278, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente RG 131/2017 -S2 – CC 20/05/2022 – [OSCURATO:PERSONA]. - 2 - all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al contro- ricorso; -controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avversola sentenza n. 3119/2016 del la [OSCURATO:PERSONA],depositata il 2 2 / 0 7 /20 16 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/05/2022dal Cons. [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] Giunge in cassazione una controversia riguardante una parte comune di un sottotetto di un edificio, sito a Milano in via Legnone n. 39 .

Nel 2008 i condo- mini Pinna/Ferrari convengono [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] chie- dendo l’accertamento della nullità di unadelibera condominiale del 2003 e del- la vendita del 2006 di una porzion e della parte comune, con conse guente re- trocessione del bene o, alternativamente, il risarcimento del danno per la per- dita della proprietà della predetta porzione di solaio.

In primo grado vi è dap- prima, nel 2010, una sentenza non definitiva che accerta la proprietà comune a tutti i condomini della porzione di solaio in contestazionee l’impossibilità della retrocessione.

La causa prosegue per quantificare l’indennità di sopraelevazio- ne (in favore dei condomini che avevano acconsentito alla cessione delle loro quote di sottotetto) e il risarcimento del danno consistente nell’appropriazione RG 131/2017 -S2 – CC 20/05/2022 – [OSCURATO:PERSONA]. - 3 - della porzione di sottotetto controversa (in favore dei condomini che non ave- vano acconsentito).

La sentenza definitiva del 2011, oltre a dichiarare inammissibili le domande proposte con una comparsa di intervento dalla moglie di Rago, [OSCURATO:PERSONA], condanna Rago al pagamento di Euro 10.67,28 a Pinna e Ferrari, 9.812,86 a Pinna e Cordara, 6.680,86 a Appiani/Daluiso; dichiara inammissibile la doman- daproposta dagli attori nei confronti del notaio; respinge le domande propost e da Rago nei confronti delgruppo di condomini cedenti le loro porzioni di sotto- tetto; condanna Rago alle spese di lite.

La sentenza di secondo grado conferma integralmente la pronuncia di secondo grado.

Ricorrono in cassazione [OSCURATO:PERSONA] e la moglie [OSCURATO:PERSONA] con quattro motivi.

Con ordinanza interlocutoria 2772/2021 del 12/10/2021, il Collegio ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Condominio di via Legnone 39 in Milano e dei condomini cui il ricorso per cassazione non è stato notificato e assegna a tal fine un termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza.

In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nell’interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], si costituisce un nuovo difensore, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , e conte- stualmente deposita l’atto di integrazione del contraddittorio del 29/11/2021, unitamente a memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza interlocutoria 2772/2021 del 12/10/2021, il Collegio, reputato il carattere inscindibile delle cause che hanno originato il ricorso per cassazio- ne, aveva ordinato l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 331 c.p.c. nei confronti del Condominio di via Legnone 39, Milano, nonché dei condomini cui il ricorso per cassazione non erastato notificato.

A tal fine, aveva assegna- toun termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione dell’ordinanza .

In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nell’interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], si co- stituisce il nuovo difensore, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], e contestualmente de- posita l’atto di integrazione del contraddittorio del 29/11/2021, notificato ai destinatari in diverse date, tutte ricomprese entro la prima metà del mese di dicembre del 2021.

RG 131/2017 -S2 – CC 20/05/2022 – [OSCURATO:PERSONA]. - 4 - L’art. 371-bis c.p.c. prevede che l’atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, ordinato dalla Corte ex art. 331 c.p.c. rispetto a un ricorso già pendente, debba essere depositato nella cancelleria della Corte di cassazio- ne, a pena di improcedibilità, nel te rmine di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato.

Nel caso di specie, l’atto di integrazione del contraddittorio è stato deposita- to in Corte in data 9 maggio 2022, quindi mesi dopo la scadenza del termine di venti giorni di cuiall’art. 371-bis c.p.c.

Pertanto, il ricorso incassazione è improcedibile.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] l’improcedibilità del ricorso e condanna i r icorrenti, in favo- re di ciascuno dei controricorrenti, al rimborso delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in 2100euro, oltre a 200 euro per esborsi, nonché spe- se generali, pari al 15% sui compensi, ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater d.p.r. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17 l. 228/12, si dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulterio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA Sulricorso 131/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA] , rappresent ati e di- fesidall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , in virtù di procura in cal- ce al ricorso e –relativamente al solo RAGO - dall’A vv. ARIAN- [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura allegata all’atto di co- stituzione di nuovo difensore; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procurain calce al controricorso; -controricorrenti - nonché [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 278, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente RG 131/2017 -S2 – CC 20/05/2022 – [OSCURATO:PERSONA]. - 2 - all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al contro- ricorso; -controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avversola sentenza n. 3119/2016 del la [OSCURATO:PERSONA],depositata il 2 2 / 0 7 /20 16 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/05/2022dal Cons. [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] Giunge in cassazione una controversia riguardante una parte comune di un sottotetto di un edificio, sito a Milano in via Legnone n. 39 . Nel 2008 i condo- mini Pinna/Ferrari convengono [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] chie- dendo l’accertamento della nullità di unadelibera condominiale del 2003 e del- la vendita del 2006 di una porzion e della parte comune, con conse guente re- trocessione del bene o, alternativamente, il risarcimento del danno per la per- dita della proprietà della predetta porzione di solaio. In primo grado vi è dap- prima, nel 2010, una sentenza non definitiva che accerta la proprietà comune a tutti i condomini della porzione di solaio in contestazionee l’impossibilità della retrocessione. La causa prosegue per quantificare l’indennità di sopraelevazio- ne (in favore dei condomini che avevano acconsentito alla cessione delle loro quote di sottotetto) e il risarcimento del danno consistente nell’appropriazione RG 131/2017 -S2 – CC 20/05/2022 – [OSCURATO:PERSONA]. - 3 - della porzione di sottotetto controversa (in favore dei condomini che non ave- vano acconsentito). La sentenza definitiva del 2011, oltre a dichiarare inammissibili le domande proposte con una comparsa di intervento dalla moglie di Rago, [OSCURATO:PERSONA], condanna Rago al pagamento di Euro 10.67,28 a Pinna e Ferrari, 9.812,86 a Pinna e Cordara, 6.680,86 a Appiani/Daluiso; dichiara inammissibile la doman- daproposta dagli attori nei confronti del notaio; respinge le domande propost e da Rago nei confronti delgruppo di condomini cedenti le loro porzioni di sotto- tetto; condanna Rago alle spese di lite. La sentenza di secondo grado conferma integralmente la pronuncia di secondo grado. Ricorrono in cassazione [OSCURATO:PERSONA] e la moglie [OSCURATO:PERSONA] con quattro motivi. Con ordinanza interlocutoria 2772/2021 del 12/10/2021, il Collegio ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Condominio di via Legnone 39 in Milano e dei condomini cui il ricorso per cassazione non è stato notificato e assegna a tal fine un termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nell’interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], si costituisce un nuovo difensore, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , e conte- stualmente deposita l’atto di integrazione del contraddittorio del 29/11/2021, unitamente a memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza interlocutoria 2772/2021 del 12/10/2021, il Collegio, reputato il carattere inscindibile delle cause che hanno originato il ricorso per cassazio- ne, aveva ordinato l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 331 c.p.c. nei confronti del Condominio di via Legnone 39, Milano, nonché dei condomini cui il ricorso per cassazione non erastato notificato. A tal fine, aveva assegna- toun termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione dell’ordinanza . In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nell’interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], si co- stituisce il nuovo difensore, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], e contestualmente de- posita l’atto di integrazione del contraddittorio del 29/11/2021, notificato ai destinatari in diverse date, tutte ricomprese entro la prima metà del mese di dicembre del 2021. RG 131/2017 -S2 – CC 20/05/2022 – [OSCURATO:PERSONA]. - 4 - L’art. 371-bis c.p.c. prevede che l’atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, ordinato dalla Corte ex art. 331 c.p.c. rispetto a un ricorso già pendente, debba essere depositato nella cancelleria della Corte di cassazio- ne, a pena di improcedibilità, nel te rmine di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato. Nel caso di specie, l’atto di integrazione del contraddittorio è stato deposita- to in Corte in data 9 maggio 2022, quindi mesi dopo la scadenza del termine di venti giorni di cuiall’art. 371-bis c.p.c. Pertanto, il ricorso incassazione è improcedibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] l’improcedibilità del ricorso e condanna i r icorrenti, in favo- re di ciascuno dei controricorrenti, al rimborso delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in 2100euro, oltre a 200 euro per esborsi, nonché spe- se generali, pari al 15% sui compensi, ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater d.p.r. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17 l. 228/12, si dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulterio
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