CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01400/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SIENAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Siena ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Giudice di Pace di Montepulciano, che, riconosciutolo responsabile dei delitti di lesioni personali e di minaccia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], commesso in Montepulciano il 19 marzo 2013, l'aveva condannato al pagamento della multa e al risarcimento del danno patito dalla costituita parte civile. Il Tribunale ha motivato la decisione assunta interpretando in maniera strettamente letterale il disposto dell'art. 37 del d.lgs. n. 274 del 2000, che espressamente condiziona la proposizione, da parte dell'imputato, dell'atto di appello avverso la sentenza di condanna del giudice di pace, che disponga unicamente una pena pecuniaria, all' impugnazione del capo relativo alla condanna al risarcimento del danno sofferto dalla parte civile, di modo che, a tanto non avendo ottemperato l'appellante — non potendosi desumere dal complessivo tenore dell'atto neppure l'implicita volontà di impugnare il capo relativo alle statuizioni civili - la sua impugnativa doveva ritenersi inammissibile. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con atto a firma del difensore, affidando le proprie censure ad un solo motivo, con il quale denuncia la violazione dell'art. 37 del d.lgs. n. 274 del 2000 e degli artt. 574, comma 4, e 591, comma 3, cod. proc. pen., per non essersi il Tribunale conformato, nell'interpretazione del citato art. 37, all'insegnamento impartito dalla giurisprudenza maggioritaria di legittimità, che ha riconosciuto l'ammissibilità dell'impugnazione proposta dall'imputato avverso la sentenza del giudice di pace che lo abbia condannato alla sola pena pecuniaria, anche nel caso in cui non risulti specificamente impugnato il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno, in virtù dell'applicazione di quanto disposto dall'art. 574, comma 4, cod. proc. pen., in forza del quale l'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia sulla responsabilità penale estende i suoi effetti alle statuizioni civili che ne sono dipendenti. Statuizioni civili, che, peraltro, nel caso al vaglio, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, erano state specificamente censurate dall'appellante, laddove nel gravame si era contestato l'ammontare della somma riconosciuta alla parte civile a titolo di risarcimento del danno. 3. Con requisitoria in data 16 ottobre 2022, rassegnata ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176 e degli artt. 1 e 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, il Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Invero, secondo l'ormai consolidato orientamento di legittimità, condiviso dal Collegio (Sez. 4, n.27460 del 15/03/2019, Rv. 276459; Sez. 2, n. 20190 del 14/04/2017, Rv. 269677; Sez. 5, n. 35023 del 17/05/2016, Rv. 267770; Sez. 4, n. 31650 del 29/03/2018, Rv. 273564), è ammissibile l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza del giudice di pace di condanna alla pena pecuniaria, ancorché non sia stato impugnato il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, in quanto l'art. 37 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 deve essere coordinato con la disposizione di cui all' art. 574, comma 4, cod. proc. pen., per la quale l'impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendano dai primi, fra i quali sono ricompresi quelli concernenti il risarcimento del danno, che ha il suo necessario presupposto nell'affermazione della responsabilità penale. 2. Ne consegue che, ove l'imputato, come nel caso di specie, con l'atto di impugnazione contesti la responsabilità, gli effetti di essa devono intendersi estesi alle statuizioni civili senza necessità che queste ultime vengano espressamente impugnate, poiché implicitamente, ma inequivocabilmente, l'impugnazione del punto relativo alla responsabilità involge anche le statuizioni civili dipendenti dalla condanna (Sez. 4, n.27460 del 15/03/2019, Rv. 276459; Sez. 2, n. 9631 del 11/01/2019, Rv. 275765; Sez. 4, n. 31650 del 29/03/2018, Rv. 273564; Sez. 2, n. 20190 del 14/04/2017, Rv. 269677; Sez. 5, n. 17784 del 12/01/2017, Rv. 269618; Sez. 5, n. 35023 del 17/05/2016, Rv. 267770; Sez. 5, n. 5017 del 14/12/2015, Rv. 266059). 3. Preso atto che il reato ascritto all'imputato ricorrente è estinto per prescrizione e che questi, d'altro canto, non ha allegato un concreto ed attuale interesse ad ottenere il proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve, allora, essere annullata senza rinvio agli effetti penali per essere il reato estinto per prescrizione, mentre deve essere annullata agli effetti civili con rinvio per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado di appello (Sez. 5, n. 43690 del 10/09/2021, Rv. 282288). PQM Annulla la sentenza impugnata senza rinvio agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione, e con rinvio agli effetti civili al giudice civile compet