CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 novembre 2025
Cassazione n. 31607/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12535/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli [OSCURATO:PERSONA] eSalvatore Buscemi -ricorrenteprincipale- contro [OSCURATO:PERSONA] della Regione Siciliana, [OSCURATO:PERSONA], Assessorato delle [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] della Regione Siciliana, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato -ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] M.G., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti incidentali - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanian. 655/2021 depositata il 18/11/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/11/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d’appello di Catania ha accolto il gravame proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] della Regione Sicilia, dal [OSCURATO:PERSONA] civile, e dall’[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] esclusivamente con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e confermato nei confronti degli ulteriori dipendenti interessatila sentenza di primo grado,con cui l’amministrazione era stata condannata al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, liquidato in misura di dodicimensilità. 2. Per quel che qui rileva , la Corte territoriale ha ritenuto che non potesse riconoscersi valenza satisfattiva all’avvenuta assunzione a tempo indeterminato dei dipendenti perché l’immissione in ruolo era avvenuta all’esito di una procedura concorsuale (prova di esame consistente in un colloquio su elementi di diritto pubblico, elementi di diritto amministrativo ed elementi di diritto regionale), benché riservata ai dipendenti assunti a termine, sicché essa non poteva ritenersi effetto immediato e diretto dell’abuso ma solo un antecedente per l’ammissione al concorso , in conformità alla giurisprudenza di legittimità. 2.1. Quanto, invece,alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la domanda andava dichiarata improponibile per violazione del principio del ne bis in idem, dal momento che, in un precedente giudizio (sentenza n. 205 del 2010 del Tribunale di Ragusa), il medesimo dipendente aveva denunciato l’illegittimità delle proroghe al contratto a termine e invocato la disciplina sanzionatoria da abusiva reiterazione; di conseguenza, respinta in quella sede la domanda di conversione del rapporto a tempo indeterminato, non poteva essere avanzata nel presente giudizio la domanda di risarcimento del danno, che trovava pari fondamento nella illegittima reiterazione del rapporto, con conseguente formazione del giudicato, che copre il dedotto e il deducibile non solo sulle ragioni fatte espressamente valere ma anche sulle possibili questioni proponibili, in via di azione o eccezioni, in relazione alla medesima causa petendi. 3. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato ad un unico motivo , mentre la [OSCURATO:PERSONA] della Regione Sicilia, il [OSCURATO:PERSONA] civile, l’[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] hanno avanzato ricorso successivo, pure articolando un unico motivo. 4. Gli ulteriori dipendenti già appellati – ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rimasti intimati -resistono al ricorso successivo con controricorso. 5. La difesa del ricorrente principale e dei controricorrenti ha depositata memoria unica. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo del r icorso principale si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., ai sensi dell’ art. 360 , primo comma,n. 3 c.p.c. , per avere la Corte d’ a ppello ritenuto che la domanda di conversione a tempo indeterminato del contratto di lavoro, spiegata da [OSCURATO:PERSONA] nel contesto del diverso procedimento contro l’[OSCURATO:PERSONA] avanti al Tribunale di Ragusa (R.G. n. 921 - 2006, definito con sentenza n.205 del 19 /0 3 / 2010), avrebbe precluso la odierna domanda risarcitoria ex art. 36 , comma 5 , del d.lgs. n. 165 del 2001, per giudicato implicito. Nell’illustrazione delmotivo si precisa che la domanda azionata nel precedente giudizio concerneva solo i contratti prorogati sino al 31 agosto 2007, mentre nel presente giudizio la contestazione era estesa alle ulteriori proroghe intervenute sino al 31 dicembre 2018. 1.1. Il motivo è parzialmente fondato, nei termini di seguito indicati. Come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale, il precedente giudizio definito dal Tribunale di Ragusa copre, secondo la regola del dedotto e deducibile,anche la domanda di risarcimento del danno avanzata ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001,in quanto parimenti fondata, come già la richiesta di conversione del rapporto, sull’abusiva reiterazione del termine, qualemisura sanzionatoria inscritta nel campo di applicazione della direttiva 1999/70/CE. Di conseguenza, la domanda risarcitoria doveva reputarsi ricompresa nell’azione già avanzata da [OSCURATO:PERSONA] nel precedente giudizio. Infatti, nel lavoro pubblico privatizzato, qualora sia stata chiesta la conversione o trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti a termine nulli per violazione delle regole che ne condizionano la legittimità, il giudice, a fronte della giuridica impossibilità di una tutela in forma specifica avverso l’illecito perpetrato, deve pronunciare sulla tutela per equivalente, secondo il regime del cd. danno eurounitario; ne consegue che la parte può far valere la mancata pronuncia sulla domanda di risarcimento come motivo di illegittimità in sede di impugnazione e che, la stessa, in quanto “minus” o “ surrogato legale ” della tutela in forma specifica, non costituisce domanda nuova se proposta per la prima volta in appello (così, Cass. Sez. L, 11/05/2022, n. 15027). 1.2. Tuttavia, rispetto alla valenza preclusiva del precedente giudizio, va precisato che, come chiarito nel ricorso nel rispetto del principio di specificità del motivo, con l’azione già avanzata erano poste in contestazione le proroghe contrattuali disposte sino al 31 agosto 2007, mentre nel presente giudizio si controverte anche delle proroghe intervenute successivamente, sino al 31 dicembre 2018. Ne consegue la fondatezza della censura per le reiterazioni successive al 31 agosto 2007, non coperte dal giudicato, considerato, peraltro, che, nel lavoro pubblico privatizzato, nell’ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, non essendo applicabile il regime della conversione previsto per il lavoro privato, l’illegittimità dell’apposizione del termine va verificata in relazione a ciascuno dei contratti oggetto di impugnativa giudiziale, anche per gli effetti che da tale accertamento possono derivare in relazione al riconoscimento ed alla quantificazione del danno risarcibile exart. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001(Cass. Sez. L, 12/04/2017, n. 9402). 2. Quanto a l r icorso successivo avanzato dalle amministrazioni regionali – ricorso successivo che si converte in ricors o incidentale per il principio di unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza: fra molte, Cass. Sez. L, 20/03/2015, n. 5695– con l’unico motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost., della clausola 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, degli artt. 1223, 2056 e 2058 c.c., dell’art. 26, commi 6 e 10, della legge regione siciliana n. 8 del 2018, nonché dell’art. 100 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. In particolare, si censura il mancato riconoscimento della valenza satisfattiva della stabilizzazione, intervenuta per tutti (ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cessati dal servizio ) per effetto di procedura espressamente riservata a i dipendenti a termine per titoli ed un mero colloquio. 2.1. La censura è infondata. I giudici d’appello hanno correttamente applicato i principi elaborati da questa Corte in ordine alla cd. valenza satisfattiva dell’intervenuta stabilizzazionenel lavoro pubblico privatizzato, nel senso che la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell’illecito a condizione che si ponga in rapporto di diretta derivazione causalecon l’abusiva reiterazione del rapporto a termine, non essendo sufficiente che l’assunzione sia stata semplicemente agevolata dalla successione dei contratti a termine, ma occorrendo che sia stata da essa determinata, costituendo l’esito di misure specificamente volte a superare il precariato, che offrano già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione, sia pure attraverso blande procedure selettive; ne consegue che -anche alla luce d ella sentenza della Corte di giustiziaUE 19 marzo 2020, C-103/18 e C - 429/18 - non possiede tali caratteristiche una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine, atteso che in caso di concorsi riservati l’abuso opera come mero antecedente remoto dell’assunzione e il fatto di averlo subito offre al dipendente precario una semplice chance di assunzione, come tale priva di valenza riparatoria (così, in particolare, Cass. Sez. L, 27/05/2021, n. 14815, in fattispecie relativa a procedura di reclutamento per titoli ed esami). Nel caso in esame, la Corte territoriale, con accertamento fattuale incensurabile nella presente sede,ha ritenuto che la procedura seguita per l’immissione in ruolo integrasse un vero concorso , con prova di esame consistente in un colloquio su specifiche materie, cosicché non sussistono le condizioni per ravvisare la stretta consequenzialità, idonea a sanare l’abuso, fra la misura adottata e l’assunzione a tempo indeterminato , risolvendosi ogni ulteriore censura sul punto in una inammissibile sollecitazione ad una diversa lettura del bando e degli atti di indizione della procedura concorsuale. 3. In definitiva, va accolto il ricorso principale per quanto di ragione, con conseguente cassazione in parte qua della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudicio di legittimità, e rigettato l’incidentale, con conseguente condanna dei ricorrenti incidentali al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti, liquidate come in dispositivo, mentre non vi è luogo a provvedere sulle spese per i dipendenti rimasti intimati, in difetto di attività difensiva. 4. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 per i ricorrenti in via incidentale. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso principale nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata in relazione all’accoglimento del motivo e rinvia la causa alla Corted’appello di Catania, in diversa composizione, cui demanda anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Rigetta il ricorsoincidentale e condanna la parte ricorrente in via incidentale al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000,00 per compensi, o ltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti in via incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto