CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 10994/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Lecce del 16.11.2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Gup di Lecce aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei fatti di rapina aggravata e lesioni personali aggravate loro in concorso ascritti e, applicata la recidiva contestata a [OSCURATO:PERSONA], ritenuto il vincolo della continuazione tra le diverse violazioni di legge, operata infine !a diminuzione per la scelta del rito, aveva condannato il [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 6 di reclusione ed Euro 2.000 di multa ed il Viti alla pena di anni 5 di reclusione ed Euro 1.800 di multa oltre al pagamento delle spese processuali applicando agli stessi odierni ricorrenti le pene accessorie conseguenti alla entità della pena principale; 2. la Corte di Appello di Lecce, in riforma della sentenza di primo grado, ha riconosciuto al Viti le circostanze attenuanti generiche stimandole equivalenti alle contestate aggravanti ed ha perciò rideterminato la pena inflittagli in quella di anni 3 di reclusione ed Euro 700 di multa; ha inoltre ridotto la pena per il [OSCURATO:PERSONA] ad anni 5 di reclusione ed Euro 1.400 di multa; ha eliminato le pene accessorie per il Viti e quella della interdizione legale per il [OSCURATO:PERSONA] sostituendo, • per quest'ultimo, la interdizione perpetua con la interdizione temporanea dai pubblici uffici; 3. ricorrono per cassazione, tramite i rispettivi difensori, sia il [OSCURATO:PERSONA] che il Viti lamentando: 3.1 [OSCURATO:PERSONA], con ricorso sottoscritto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]: 3.1.1 violazione di legge con riguardo agli artt. 192 e 546 cod. proc. pen.: 1. illogicità della motivazione in ordine al rapporto persona offesa- imputato: segnala che il Forletti, in quattro diverse circostanze, aveva fornito agli investigatori dichiarazioni reticenti e contraddittorie passando dalla esposizione di una conoscenza superficiale dell'imputato a quella di una conoscenza più approfondita e, infine, ad una avversione in ragione del rapporto che avrebbe legato il medesimo Fiorletti con la compagna (o ex compagna) del [OSCURATO:PERSONA] che, da ultimo, sarebbe stato anche il suo "pusher"; segnala che di tanto è stata consapevole la stessa Corte di Appello cimentatasi nel tentativo di giustificare l'atteggiamento del Forletti con l'iniziale intento di costui di nascondere il fatto di consumare cocaina, ritenuto moralmente ma anche legalmente non lecito, e nell'aver dato per assodato il ruolo del ricorrente come somministratore e non soltanto consumatore di stupefacente; rileva che, non essendovi elementi obiettivi in ordine alla attività di cessione del [OSCURATO:PERSONA], ne risulta pregiudicato l'intero impianto logico della decisione che ha collegato e fondato la natura estorsiva della richiesta al possibile pagamento di forniture ovvero alla necessità di approvvigionarsi di denaro per procurarsi lo stupefacente; 2. contraddittorietà della motivazione in ordine alla natura della pretesa creditoria del [OSCURATO:PERSONA]: segnala che, pur avendo fondato la natura della richiesta sul pagamento di forniture di stupefacente, era stata proprio la Corte ad avere tuttavia dato atto che lo stesso Fiorletti aveva escluso di essere debitore del [OSCURATO:PERSONA] a tale titolo; 3. difetto di motivazione in ordine all'incontro tra il Forletti ed il [OSCURATO:PERSONA]: segnala come la Corte non abbia affrontato le argomentazioni difensive circa i rapporti intercorrenti tra il Fiorletti ed il [OSCURATO:PERSONA] comprovate dai numerosi e ripetuti contatti telefonici, accertati dalla PG e, in particolare, come i fatti fossero stati preceduti da una conversazione tra i due della durata di 3 minuti e 33 secondi a fronte della affermazione del Fiorletti che aveva parlato di un incontro casuale; evidenzia come tale circostanza finisca per disarticolare il ragionamento della Corte sulle possibili causali della richiesta avanzata dal [OSCURATO:PERSONA] al Fiorletti e che emergono invece in maniera lineare dalle dichiarazioni rese dall'odierno ricorrente; 4. mancanza di motivazione in ordine alla riconducibilità al [OSCURATO:PERSONA] della falsificazione dei documenti di lavoro: osserva che, a fronte delle articolate considerazioni contenute nell'atto di appello, la Corte si è limitata a richiamare la pratica del "lavoro nero" aggiungendo che l'unico interessato a manipolare tali documenti fosse proprio il [OSCURATO:PERSONA]; segnala il carattere apparente della motivazione a fronte della deduzione difensiva secondo cui era stato proprio il Forletti a raggirare l'odierno ricorrente facendogli credere di averlo assunto regolarmente in tal modo lucrando sugli oneri contributivi e previdenziali connessi alla retribuzione; 5. travisamento della prova in ordine alla presenza, sul telefonino del Fiorletti, della documentazione lavorativa: segnala che la motivazione della sentenza poggia sul presupposto secondo cui nel telefono del Fiorletti sarebbe stata archiviata, in formato digitale, la documentazione lavorativa di tale [OSCURATO:PERSONA] poi, secondo la Corte, falsificata dal [OSCURATO:PERSONA]; sottolinea che questa ipotesi si fonda esclusivamente sulle parole del Fiorletti; conclude nel senso che è ragionevole ipotizzare che il [OSCURATO:PERSONA] avesse potuto agire nella convinzione della esistenza di un diritto tutelabile e fondato su un rapporto di lavoro con la persona offesa; 3.1.2 violazione di legge in relazione agli artt. 99 e 81 cod. pen.: 1. la Corte di Appello avrebbe potuto escludere la recidiva reiterata infranquinquennale eliminando il relativo aumento: segnala che la sentenza di appello, replicando quella di primo grado, non ha dato conto degli elementi ritenuti necessari dalla giurisprudenza per applicare la recidiva essendosi la Corte limitata a richiamare la gravità del fatto giudicato sintomatico di una considerevole tendenza alla violenza, 2. cospicuo ed ingiustificato aumento per la continuazione: lamenta il difetto di motivazione sul punto; 3.1.3 violazione di legge con riferimento all'art. 628 cod. pen.: segnala che, come già dedotto con l'atto di appello, la Corte avrebbe potuto contenere la pena per la rapina aggravata nel minimo edittale di anni cinque di reclusione secondo la previsione vigente al momento del fatto; 3.2 [OSCURATO:PERSONA], con ricorso sottoscritto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]: 3.2.1 violazione di legge con riferimento agli artt. 192 commi 3 e 4 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 628 e 582 cod. pen. e vizio di motivazione risultante dal testo del provvedimento ed a specifici atti del processo, segnatamente le dichiarazioni del 10.5.2019 del coimputato ed il certificato del 118 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]: segnala i vizi della sentenza sotto l'aspetto della omessa attivazione del corretto criterio di valutazione della prova consistente nelle dichiarazioni della persona offesa e dell'erronea lettura delle risultanze probatorie alla luce della necessaria tipicità della fattispecie di reato ascritta; sottolinea, in particolare, la carenza motivazionale della decisione impugnata quanto alla valutazione della attendibilità intrinseca della persona offesa nonostante le molteplici versioni di volta in volta propinate ed assolutamente nebulose oltre che contrastanti con altre emergenze probatorie; evidenzia, a tal proposito, come la Corte non abbia tenuto in alcun conto le dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA] acquisite in sede di indagini difensive nonché il contenuto del certificato medico dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] il cui quadro diagnostico è inconciliabile con l'essere stato il Forletti vittima di una rapina; aggiunge che il [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito come il ricorrente avesse preso parte alla colluttazione soltanto per dare aiuto al [OSCURATO:PERSONA] che era stato preso a bastonate dal Forletti; richiama la ricostruzione fornita dal Forletti in merito all'episodio e segnala come sia del tutto assiomatica la conclusione a cui la Corte perviene è pervenuta solo ed esclusivamente sulla base della parola della persona offesa di cui non è stato operato il necessario vaglio critico; 3.2.2. violazione di legge con riferimento al trattamento sanzionatorio quanto alla eccessività della pena e mancanza ed illogicità della motivazione sulle censure articolate: rileva che la Corte di Appello è rimasta silente in merito alle censure articolate con l'atto di appello sulla entità della pena e, in particolare, sulla aggravante contestata che ha confermato stimandola equivalente alle attenuanti generiche laddove un esito diverso e più favorevole del giudizio di valenza avrebbe potuto scaturire dalla considerazione dello stato di incensuratezza, della giovane età del ricorrente e del suo contegno processuale oltre che dalla marginalità del suo contributo; 4. il PG ha trasmesso le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 134 del 2020 concludendo per l'inammissibilità dei ricorsi: rileva che il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] si affida a tre motivi di cui il primo meramente riproduttivo di questioni affrontate nei motivi di appello sulla ricostruzione in fatto della vicenda e sui profili psicologici della stessa, ampiamente riscontrati in motivazione; i restanti sul trattamento sanzionatorio, parimente riscontrati in motivazione in termini logici e coerenti come anche per i due motivi su cui è articolato il ricorso del Viti di cui il primo meramente riproduttivo di questioni affrontate nei motivi di appello.[OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili perché articolati su censure manifestamente infondate ovvero non consentite in questa sede. 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati tratti a giudizio e riconosciuti responsabili, nei due gradi di merito ed all'esito di una conforme valutazione delle medesime emergenze istruttorie, dei reati di cui agli artt. 110, 116, 582, 585, 628 cod. pen. perché "... in concorso tra loro e per procurarsi un ingiusto profitto, dopo essere giunti presso il distributore di carburante ENI, sito in Galatina ... a bordo della [OSCURATO:PERSONA] tg. BB651GF6, portandosi esso [OSCURATO:PERSONA] a bordo del camion marca Iveco ivi parcheggiato, intimando al proprietario [OSCURATO:PERSONA] di sganciare il semirimorchio per impossessarsi della motrice, pronunciando testuali parole in dialetto locale ‘scancia u rinnorchiu ca cu lu trattore aggiu scire cu begnu te Lecce' nonché di consegnargli tutto il denaro che aveva con sé, desistendo per il solo fatto che il Forletti era in possesso di appena Euro 10, gli strappava dalle mani il telefono cellulare marca Apple modello Iphone 6 ... scendendo poi dal camion e ritornando verso la autovettura dove vi erano gli altri due ad attenderlo e segnatamente il Farina alla guida ed il Viti fuori del mezzo, tant'è che nel momento in cui il Forletti si portava anch'esso presso la vettura con una mazza da baseball per farsi restituire il telefono cellulare, il [OSCURATO:PERSONA] ed il Viti lo aggredivano strappandogli dalle mani il bastone e con questo lo colpivano, cagionandogli lesioni personali consistite in una ferita alla testa ed in contusioni multiple agli arti inferiori e superiori provvedendo, subito dopo, a risalire a bordo dell'autovettura condotta dal Farina, con la quale si allontanavano velocemente, portando via il telefono cellulare sottratto al Forletti; con le aggravanti del fatto commesso da più persone riunite e con strumento atto ad offendere". 2. La Corte di Appello ha riepilogato i motivi di gravame articolati nell'interesse degli imputati e, segnatamente: quanto al [OSCURATO:PERSONA], che aveva formulato una prima doglianza sostanzialmente riprodotta nel primo ed articolato motivo del ricorso, ed una seconda censura sulla recidiva e sull'aumento per la continuazione; quanto al Viti, la cui difesa aveva articolato delle censure che anche in tal caso coincidono con le argomentazioni riproposte nel ricorso "sub specie" di violazione di legge, e sul trattamento sanzionatorio. 3. Ritiene il collegio che la Corte di Appello abbia esaustivamente vagliato le censure articolate nell'interesse dei due odierni ricorrenti cui ha fornito risposte congrue in punto di fatto e corrette in diritto.In particolare, e con riguardo ai rilievi circa la complessiva affidabilità delle dichiarazioni della persona offesa, la Corte territoriale ha considerato che la reticenza iniziale del Fioretti si giustificasse con il tentativo di negare il consumo di cocaina; ha sostenuto che la documentazione prodotta dalla difesa era pacificamente falsificata e che l'unico interessato in tal senso non poteva essere altri che il [OSCURATO:PERSONA] piuttosto che il Forletti (il quale, secondo la difesa, avrebbe falsificato le buste paga per "truffare" il [OSCURATO:PERSONA] circa la sua effettiva e regolare assunzione); ha sottolineato che le buste paga prodotte dalla difesa erano uguali a quelle memorizzate sul telefono / tablet sottratto al Forletti risultando a suo avviso meramente assertiva la affermazione secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] non fosse in grado di operare tale contraffazione. Sulla scorta di tali premesse, ha potuto perciò concludere nel senso della impraticabilità, in diritto, della qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 393 cod. pen. non essendo dimostrato in alcun modo che il [OSCURATO:PERSONA] avesse agito per rivendicare mensilità non pagate. È anche vero che la Corte ha nel contempo escluso che l'iniziativa del [OSCURATO:PERSONA] fosse legata alla rivendicazione del corrispettivo di cessione o cessioni di sostanza stupefacente in favore della persona offesa avendo dato atto, d'altra parte, che il ricorrente era dipendente da cocaina tanto da sottoporsi a programma di disintossicazione presso la comunità Arcobaleno. Ed in effetti, i giudici del gravame di merito non hanno affatto fondato la decisione sul presupposto della esazione di un debito da cessione di stupefacente limitandosi a sostenere che "non è escluso" che la iniziativa fosse legata a crediti per acquisti di cocaina ovvero alla necessità di procurarsi del denaro per approvvigionarsene. In tal modo, dunque, hanno correttamente argomentato sulla scorta ed in linea con le SS.UU. "Filardo" in cui, come è noto, si è chiarito che la configurabilità della fattispecie dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni è legata al fatto che "... la pretesa arbitrariamente coltivata dall'agente deve ... corrispondere esattamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico, e non risultare in qualsiasi modo più ampia, atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato, e l'agente deve, quindi, essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli possa competere giuridicamente ..."; in definitiva, "... pur non richiedendosi che si tratti di pretesa fondata, ovvero che il diritto oggetto dell'illegittima tutela privata sia realmente esistente, deve, peraltro, trattarsi di una pretesa non del tutto arbitraria, ovvero del tutto sfornita di una possibile base legale (...), poiché il soggetto attivo deve agire nella ragionevole opinione della legittimità della sua pretesa, ovvero ad autotutela di un suo diritto in ipotesi suscettibile di costituire oggetto di una contestazione giudiziale avente, in astratto, apprezzabili possibilità di successo (...)". Nel trattare l'appello del Viti la Corte ha disatteso la ricostruzione alternativa proposta dalla difesa dell'imputato ed ancora una volta qui ribadita e secondo cui il ricorrente sarebbe intervenuto soltanto a difesa del [OSCURATO:PERSONA], aggredito dal Forletti con una mazza da baseball; a tal fine ha ripercorso la ricostruzione dell'episodio operata dalla persona offesa sottolineando che nel momento in cui il Forletti si era avvicinato all'auto dei due per cercare di riprendersi il telefono che gli stato sottratto, egli aveva dato man forte al [OSCURATO:PERSONA] nella già acquisita consapevolezza dell'impossessamento dello stesso da parte dell'amico avendo correttamente e puntualmente spiegato, sempre in punto di fatto, che nel corso dell'interrogatorio, quest'ultimo aveva riferito di aver consegnato il telefono al ricorrente. 4. Va ribadito, allora, che nel caso di "doppia conforme" di merito, ovvero di decisioni che, nei due gradi, giungano a conclusioni analoghe sulla scorta di una conforme valutazione delle medesime emergenze istruttorie, vige il principio per cui la sentenza di appello, nella sua struttura argornentativa, si salda con quella di primo grado sia quando operi attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia quando, per l'appunto, adotti gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette in maniera congiunta e complessiva ben potendo integrarsi reciprocamente dando luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, Sentenza n. 13926 del 01/12/2011, Valerio, 252615; Sez. 3, Sentenza n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). Tanto premesso, rileva il collegio che il primo motivo di entrambi i ricorsi finisce per contestare in realtà non tanto la "tenuta" della motivazione quanto l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità degli imputati e, in sostanza, per sottoporre alla Corte doglianze che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti rispetto a quella posta a fondamento della decisione risultando inammissibili le censure proposte in questa sede considerato che l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto nella sentenza impugnata con valutazione critica degli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico- giuridico, degli argomenti a sostegno dell'affermazione di responsabilità anche alla luce delle considerazioni difensive che sono state affrontate e risolte con considerazioni che non si prestano a rilievi di manifesta illogicità. Non è inutile, d'altra parte, ribadire che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., Sez. 6 - , Sentenza n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601; Sez. 6, Sentenza n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, Sentenza n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, Sentenza n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148, in cui la Corte ha affermato che il controllo del giudice di legittimità, pur dopo la novella dell'art.606 cod. proc. pen. ad opera della L. n. 46 del 2006, si dispiega, pur a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi atti del processo e di una correlata pluralità di motivi di ricorso, in una valutazione necessariamente unitaria e globale, che attiene alla reale "esistenza" della motivazione ed alla "resistenza" logica del ragionamento del giudice di merito, essendo preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti). Tanto meno le censure articolate in punto di responsabilità nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] e dello stesso Viti possono trovare ingresso in questa sede sotto il profilo della violazione di legge (cfr., il primo motivo del ricorso del Viti): è opportuno infatti ribadire che, ai fini della deduzione del vizio di violazione di legge occorre che la contestazione riguardi la riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, contestare che le emergenze istruttorie acquisite consentano di ricostruire la condotta di cui si discute in termini idonei a ricondurla al paradigma legale. Nel primo caso si deduce, giustamente, il profilo di violazione di legge laddove si deduce la erroneità della operazione di "sussunzione" del fatto (non suscettibile di essere rimessa in discussione in sede di legittimità) rispetto alla fattispecie astratta; nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione concernente la possibilità di enucleare, dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riservata al giudice del merito.Questa Corte ha infine avuto modo di chiarire, in più occasione, che la regola di giudizio compendiata nella formula dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (cfr., Cass. Pen., 2, 3.4.2017 n. 28.957, D'Urso; Cass. Pen., 1, 11.7.2014 n. 53.512, Gurgone, secondo cui il principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" non può essere utilizzato, nel giudizio di legittimità, per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto emerse in sede di merito su segnalazione della difesa, se tale duplicità sia stata oggetto di puntuale e motivata disamina da parte del giudice di appello (cfr., ancora, Sez. 1, n. 31456 del 21/05/2008, Rv. 240763, Franzoni; Sez. 1, n. 23813 del 08/05/2009, Rv. 243801, P.G. in proc. Manickam; Sez. 4, n. 48541 del 19/06/2018, Rv. 274358, PG c/ Castelli). 4. Manifestamente infondate sono le doglianze articolate in questa sede nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] quanto al trattamento sanzionatorio ed alla recidiva su cui, invero, la censura è anche generica. In tema di recidiva è richiesto al giudice uno specifico dovere di motivazione sia ove egli ritenga sia ove egli escluda la rilevanza della stessa (cfr., per tutte, Sez. U, Sentenza n. 5859 del 27/10/2011, Marcianò, Rv. 251690) potendo dare rilievo alla recidiva quando la ritenga effettivamente idonea ad influire, di per sé, sul trattamento sanzionatorio del fatto per cui si procede; è perciò tenuto a verificare se il nuovo episodio criminoso sia "concretamente significativo - in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti ed avuto riguardo ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. - sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo" (Corte cost., sent. n. 192 del 2007). In altri termini, è precipuo compito del giudice del merito verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza e pericolosità, tenendo conto della natura dei reati, del tipo di devianza di cui sono il segno, della qualità dei comportamenti, del margine di offensività delle condotte, della distanza temporale e del livello di omogeneità esistente fra loro, dell'eventuale occasionalità della ricaduta e di ogni altro possibile parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero ed indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (cfr., in questi termini, Sez. U, Sentenza n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838).Nel caso in esame, la Corte di Appello di Lecce, sia pure in maniera sintetica, ha argomentato in merito alla contestata recidiva in termini di cui, invero, il ricorso si disinteressa, avendo i giudici del gravame richiamato in primo luogo le considerazioni contenute nella sentenza di primo grado e, dunque, partendo dai precedenti a carico del ricorrente per delitti dolosi (violenza e minaccia a pubblico ufficiale, evasione, detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente) ed in cui era già stato dichiarato recidivo ed aggiungendo che il fatto nuovo, inserendosi in una progressione criminosa pregressa, è a sua volta grave e "sintomatico di una considerevole tendenza alla violenza ..." (cfr., pag. 9 della sentenza impugnata) di cui rappresenta l'ultima e significativa manifestazione. Anche con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche la Corte ha motivato con riguardo, da un lato, alla gravità oggettiva del fatto e, dall'altro, all'assenza di elementi suscettibili di essere positivamente valutati tra cui, certamente, non poteva esser preso in considerazione il comportamento processuale caratterizzato dalla produzione di documentazione falsa (cfr., ivi, pag. 10). In tal modo i giudici del gravame di marito hanno motivato in maniera non censurabile in questa sede non essendo d'altra parte inutile ribadire che "le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena" (cfr., Cass. Pen., 2, 14.3.2017 n. 14.307, Musumeci; Cass. Pen., 2, 5.6.2014 n. 30.228, Vernucci); in definitiva, quindi, "la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio" (cfr., Cass. Pen., 3, 17.11.2015 n. 9.836). Il motivo sull'aumento per la continuazione articolato nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] è assolutamente generico e, comunque, si risolve in una mera lamentela sulla carenza di motivazione sull'aumento operato per il delitto di lesioni volontarie che nell'atto di appello non era accompagnato da una richiesta di lo riduzione della sua entità, con conseguente difetto di interesse ad una pronuncia positiva come, invero, anche recentissinnamente ribadito dalle SS.UU. "Pizzone" (cfr., pagg. 27 e 28 della motivazione di Sez. U - , n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269). Quanto ai rilievi della difesa del Viti in punto di trattamento sanzionatorio, è sufficiente rilevare che la Corte di Appello ha riconosciuto all'imputato le attenuanti generiche stimandole equivalenti alla aggravante di cui all'art. 61 comma 2 n. 1 cod. pen. sui cui presupposti, diversamente da quanto affermato nel ricorso, non era stato articolato uno specifico motivo di appello (cfr., pagg. 17-19 dell'atto di appello). 5. L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non r