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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 00459/2026

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8287/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] D’OVIDIO, rappresentato e difeso dagli avvocat i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso gli indirizzi PEC indicati dai difensori -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] D’OVIDIO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato presso gli indirizzi PEC indicati dai difensori -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede universale di [OSCURATO:PERSONA]Ovidio e [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 391-BISC.P.C.

R.G. 8287/2025 Cron.

Rep.

C.C. 21/11/2025 C.C. 14/4/2022 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso gli indirizzi PEC indicati dai difensori -controricorrente- avverso l’ ORDINANZA d ella CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 30683/2024depositata il 28/11/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il giudizio odierno giunge al termine di un lunghissimo iter che ha visto questa Corte pronunciarsi in tre occasioni.

È pressoché impossibile dare conto minutamente di tutte le tappe della complessa vicenda, che nella presente sede si cercherà di riassumere nei suoi passaggi essenziali, facendo anche riferimento alle decisioni già assunte in precedenza.

2. In data 30 maggio 2001 i fratelli Francesco e [OSCURATO:PERSONA]Ovidio raggiunsero un accordo transattivo relativo alle modalità di esecuzione di un lodo arbitrale irrituale intervenuto il 4 aprile dello stesso anno tra Francesco, da una parte, e i suoi genitori e fratelli dall’altra (rispettivamente, [OSCURATO:PERSONA]Ovidio ed [OSCURATO:PERSONA], Manfredi ed [OSCURATO:PERSONA]Ovidio dall’altra).

La transazione prevedeva reciproche attribuzioni patrimoniali aventi ad oggetto partecipazioni societarie e beni immobili, in parte di proprietà dei contraenti e, per il resto, facenti capo ad altri familiari o rientranti nel patrimonio di società di famiglia; venne convenuta, altresì, la ratifica dell’operato di [OSCURATO:PERSONA]Ovidio (d’ora in avanti FL) quale amministratore di dette società.

Per tali ragioni, [OSCURATO:PERSONA]Ovidio (d’ora in avanti ML) si impegnò, fra l’altro, a far sottoscrivere la transazione anche al padre Antonio, alla sorella Elvira e alla madre [OSCURATO:PERSONA], nonché agli amministratori delle società interessate.

Successivamente queste sottoscrizioni venivano effettivamente apposte.

In particolare, l’atto transattivo prevedeva che FL si impegnasse a far conseguire al fratello ML le azioni rappresentative del 52,12 per cento del capitale sociale della società Eurosecurities, a fronte del duplice impegno di ML sia a fargli conseguire la partecipazione totalitaria della società [OSCURATO:PERSONA], e ciò mediante la cessione dell’intero capitale sociale della «[OSCURATO:PERSONA] co.», sia a garantire che l’ operato di FL quale amministratore di società facenti parte del gruppo Eurosecurities non fosse oggetto di azioni di responsabilità exart. 2392 cod. civ.

A seguito dell’insorgere di reciproche contestazioni di inadempimento, le parti transigenti decisero di redigere il testo di un nuovo accordo, denominato “atto ricognitivo e transattivo” che, datato “ ottobre 2001 ” , venneinizialmente sottoscritto solamente da F L, mentre la sottoscrizione da parte di ML e degli altri familiari fu apposta solo in data 17 aprile 2008.

Con lettera del 29 gennaio 2008, FL contest ò al fratello ML l’inadempimento di alcune delle prestazioni concordate (sostanzialmente, quelle riferibili ai terzi) e dichiar ò di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa contenuta nell’atto transattivo del 30 maggio 2001.

Successivamente, con atto notificato il 4 marzo 2008, FL convenne in giudizio il fratello ML e gli altri familiari, davanti al Tribunale di Bologna, chiedendo che fosse accertata l’intervenuta risoluzione dell’accordo transattivo per inadempimento della controparte e che fosse ordinata la restituzione delle prestazioni da parte sua fino a quel momento adempiute, maggiorate degli interessi.

In data 17 aprile 2008, il convenuto ML notific ò al fratello Francesco, a mezzo di lettera raccomandata, una copia dell’atto ricognitivo e transattivo dell’ottobre del 2001, sottoscritto dallo stesso Manfredi e dagli altri familiari che avevano sottoscritto per adesione anche l’accordo transattivo del 30 maggio 2001.

Il convenuto ML, nel costituirsi in giudizio, produsse, tra l’altro, un verbale dell’assemblea dei soci della SITAV con il quale era stato deliberato di ratificare l’operato di FL quale ex amministratore della società, allo scopo di provare di aver adempiuto agli obblighi derivanti a suo carico dalla transazione suindicata.

3. La domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] fu rigettata sia dal Tribunale che dalla Corte d’appello di Bologna e nel corso del giudizio vennero a mancare sia [OSCURATO:PERSONA]Ovidio che [OSCURATO:PERSONA], i quali avevano però istituito erede universale la figlia [OSCURATO:PERSONA]Ovidio (d’ora in poi ELD).

4. La decisione d’appello, però, fu impugnata da FL e cassata da questa Corte con la sentenza 21 giugno 2018, n. 16316, in accoglimento di una parte dei motivi proposti.

In quella pronuncia furono compiute una serie di considerazioni che giova qui richiamare.

Si disse, innanzitutto, che l’atto chiamato dalle parti “atto ricognitivo”, dell’ottobre del 2001, non poteva ritenersi validamente concluso in quanto la proposta non era stata seguita da valida accettazione: le parti avevano previsto una forma scritta volontaria e dunque l’accettazione avrebbe dovuto farsi in quella forma, e non poteva essere surrogata da un comportamento concludente, come invece sosteneva chi quella scrittura invocava.

L’ atto suindicato, del resto, non conteneva dichiarazioni confessorie o ricognitive dell’avvenuto esatto adempimento della transazione, in quanto era da intendersi la mera puntuazione di una “ulteriore” transazione, mai conclusasi, per le ragioni di forma già dette.

Inoltre, non poteva neanche dirsi che l’inadempimento fosse imputabile a FL , il quale era stato messo in mora dalla controparte affinché accettasse la prestazione, posto che la mora del creditore presuppone un atto formale che invece non c’era stato.

D’altra parte, dal fatto che erano state adempiute alcune obbligazioni non si poteva dedurre che lo fossero state anche altre.

Quanto, invece, all’obbligo di MLdi far sì che FL non fosse esposto ad azioni di responsabilità per il suo operato di amministratore, questa Corte, esaminando e accogliendo l’ottavo motivo di ricorso,ritenne insufficiente o, meglio, apparente, la motivazione resa dalla Corte d’appello, la quale aveva preso atto di una delibera del settembre 2007 con cui la società SITAVsi era impegna ta a non far valere la responsabilità di FL , ritenendo valida la data di deliberazione.

Questa Corte rilevò, in argomento, che la sentenza d’appello non aveva davvero risolto «il dubbio della “veridicità” della delibera assembleare, né della sua effettiva datazione».

Dato, quest’ultimo, che «sarebbe stato decisivo per verificare se l’adempimento di ML fosse anteriore o successivo rispetto alla data di risoluzione stragiudiziale dell’accordo del 30 maggio 2001».

La sentenza n. 16316 cit., perciò, considerò insufficiente l a motivazioneresa dalla Corte bolognese, sia quanto all’accertamento della data della prima delibera (settembre 2007) sia quanto al rilievo dato alla successiva delibera che, pochi mesi dopo quella contenente l’impegno a non far valere la responsabilità, aveva invece espresso la volontà che la si accertasse(l’appello di SITAV fu proposto nel gennaio del 2008).

Questa Corte, quindi, affermò che la motivazione del giudice d’appello non poteva limitarsi a rilevare che la successiva delibera era stata assunta dall’amministratore giudiziario e a dedurne la conseguenza che la decisione di impugnare con l’appello fosse estranea a ML.

La sentenza ora citata, in definitiva, nel rinviare il giudizio alla stessa Corte d’appello, in diversa composizione, pose nuovamente in discussione, quanto ai profili di cui si è detto, la circostanza che MLavesse adempiuto correttamente agli impegni assunti con la transazione e, con essa, il fatto che FLsi fosse avvalso illegittimamente della clausola risolutiva espressa, che aveva come presupposto l’inadempimento della controparte.

5. Prima ancora che si pronunciasse il giudice di rinvio, la sentenza n. 16316 del 2018 fu impugnata per revocazione da ML, il quale sostenne che il settimo motivo di ricorso di FL , che era stato dichiarato assorbito, andasse invece deciso nel merito, trattandosi di un motivo che verteva proprio sull’inadempimento di Manfredi.

Questa Corte, con la sentenza 13 dicembre 2019, n. 32782, dichiar ò inammissibile la revocazione, ma precisòche il giudice di rinvio rimaneva libero di accertare l’esatto adempimento da parte di ML, proprio perché la relativa questione era stata erroneamente ritenuta assorbita dalla precedente decisione della Corte.

6. Riassunto quindi il giudizio, in sede di rinvio, da parte di FL, la Corte d’appello di Bologna, con sentenza 20 dicembre 2023, n. 2569, rigettò nuovamente l’appello, confermando la decisione del Tribunale.

A supporto della propria decisione, la Corte territoriale rilevò, tra l’altro, che l’obbligazione assunta da MLdi procurare a F L le azioni di Elite non era stata, sì, adempiuta, ma per condotta imputabile a llo stesso Francesco che aveva frapposto impedimenti, avendo la materiale disponibilità di quelle azioni, che Eurosecurities aveva dato in pegno a [OSCURATO:SOCIETA]., società facente capo, per l’appunto, a F L. Aggiunse, poi, chel’obbligazione assunta da ML di far sì che non si esercitassero azioni di responsabilità verso FL era da considerar e anch ’ essa adempiuta, sia perché la delibera in tal senso del settembre 2007 era da ritenere di data certa sia perché il successivo “ripensamento”, con la delibera del gennaio 2008, era frutto dell’iniziativa dell’amministratore giudiziario.

In conclusione, dunque, la Corte d’appello confermò il rigetto delle pretese di FL accertando che M L , ne l momento in cui il fratello si era avvalso della clausola risolutiva espressa, non poteva ritenersi inadempiente.

7. La sentenza emessa dalla Corte d’appello in sede di rinvio è stata impugnata da FL con atto affidato a sei motivi, cui hanno resistito ML ed ELD con due separati controricorsi.

Questa Corte, con ordinanza 28 novembre 2024, n. 30683, ha rigettato il ricorso e ha condannato FL al pagamento delle spese di lite.

Ai fini che interessano specificamente in questa sede, giova rilevare che l’ordinanza ha affermato – leggendo in modo coordinato le due precedenti decisioni di questa Corte di cui si è detto –che il perimetro del giudizio di rinvio era da ritenere fissato non solo dalla decisione del 2018, ma anche da quella del 2019, di inammissibilità della revocazione della prima.

In questa seconda decisione, infatti, era stato stabilito, tra l’altro, che al giudice del rinvio era rimesso i l potere di accertare nuovamente ed autonomamente l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte da ML.

Ciò in quanto «l’affermazione contenuta nella decisione del 2019, di revocazione, secondo cui la precedente decisione del 2018 non impedisce al giudice di rinvio di accertare autonomamente e di nuovo l’adempimento di Manfredi, non era un mero obiter dictum , ma costitui va la ratio della decisione, ciò che fonda la decisione di inammissibilità della revocazione, che, altrimenti, sarebbe stata ammissibile».

Quanto al merito della decisione – e, specificamente, in ordine al primo motivo di ricorso promosso da FL – l’ordinanza n. 30683 cit. ha ricordato che il giudice di rinvio aveva, appunto, piena libertà di accertare l’inadempimento di ML, con facoltà di motivare anche in modo nuovo e diverso; ciò in quanto, se al giudice di rinvio è rimesso il potere di accertare nuovamente i fatti, deve ritenersi rimesso anche il potere di motivare di conseguenza.

L’ordinanza di questa Corte ha precisato che la nuova motivazione resa in sede di giudizio di rinvio non poteva essere considerata apparente, perché la Corte d’appello aveva dato conto delle ragioni che inducevano a credere come autentica la data della prima delibera (settembre 2007) e che portavano ad escludere un coinvolgimento di ML nella seconda.

La seconda delibera, d’altra parte, era stata assunta da un amministratore giudiziario; il che comportava, necessariamente, che essa non fosse riconducibile a ML, il quale non aveva, per tale ragione, alcun potere di impedirla.

Sul punto, l’ordinanza n. 30683 ha anche aggiunto che affermare – come, evidentemente, sosteneva il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] – che la delibera successiva fosse frutto della condotta di ML, «a dispetto di quanto accertato dai giudici di merito», equivaleva a proporre «una diversa ricostruzione dei fatti», indagine da ritenere «preclusa» in sede di giudizio di legittimità.

8. Contro l’ordinanza n. 30683 del 2024 di questa Corte propone ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 391-biscod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA]Ovidiocon atto affidato a due motivi.

Resistono con due separati controricorsi [OSCURATO:PERSONA]Ovidio ed [OSCURATO:PERSONA]Ovidio.

Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione degli artt. 391- bis e 395, n. 4), cod. proc. civ. per e rronea supposizione, da parte della ordinanza qui impugnata, dell’esistenza di un fatto, non controverso e decisivo, la cui verità è incontrastabilmente esclusa, e cioè precisamente che l’atto di appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., fusa per incorporazione in [OSCURATO:SOCIETA]., nel gennaio 2008 avverso la sentenza del Tribunale del 2007 sull’azione di responsabilità promossa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sia stato proposto dagli amministratori giudiziari, essendo in realtà l’amministrazione giudiziaria cessata nel dicembre 2002.

Il ricorrente trascrive il seguente passaggio della motivazione dell’ordinanza impugnata relativamente all’esame del primo motivo di ricorso allora proposto: «non si può peraltro ritenere apodittica la decisione, poiché dire che la seconda delibera è assunta da un amministratore giudiziario implica dire che di conseguenza non è assunta da Manfredi, ossia implica dire che costui non poteva impedirla».

Tale decisione si fonda, nell’assunto del ricorrente, su di un fatto non controverso la cui verità è incontrastabilmente esclusa dagli atti di causa, e cioè che la proposizione dell’appello della Sitav del 2008 sia stata deliberata dall’amministratore giudiziario, quando questi, in realtà, era cessato ben sei anni prima, nel dicembre 2002.

Era da ritenere pacifico, invece, che gli amministratori giudiziari nominati dal Tribunale fossero decaduti il 31 dicembre 2002, dunque ben sei anni prima della proposizione dell’appello, e che l’atto stesso fosse stato proposto dal legale rappresentante pro tempore eletto dall’assemblea dei soci.

Il fatto erroneamente supposto, aggiunge il ricorrente, non era stato mai allegato dalla parte interessata, né oggetto di discussione fra le parti.

La censura rileva che l’azione di responsabilità contro [OSCURATO:PERSONA] era stata realmente esercitata, nel 2002, dagli amministratori giudiziari, con domanda rigettata dal Tribunale (sentenza 12 settembre 2007).

Dopo la loro cessazione dalla carica, però, ML era rimasto inadempiente, non avendo procurato la ratifica dell’operato del fratello e, anzi, facendo proporre dalla società da lui controllata l’appello contro la sentenza di primo grado.

Il fatto stesso della proposizione dell’impugnazione in data asseritamente successiva alla delibera di ratifica dimostrerebbe che fino a quella data ML non aveva ratificato l’opera del fratello, «poiché la rinuncia all’azione esercitata avrebbe reso giuridicamente impossibile la successiva interposizione dell’appello».

Il fatto controverso, dunque, «era se si fosse effettivamente tenuta un’assemblea dei soci Sitav in data 20 settembre 2007, vale a dire prima della dichiarazione di FL di volersi avvalere della clausola risolutiva, nonostante la successiva interposizione dell’appello notificata da SITAV il 10 gennaio 2008, e non se l’appello fosse riferibile a ML, fatto mai discusso e tantomeno contestato».

In definitiva, osserva il ricorrente, l’ordinanza impugnata «finisce per fondare la sua decisione e definire la controversia esclusivamente su un fatto completamente inventato, mai allegato dalla controparte, e la cui inesistenza risulta in modo immediatamente percepibile dagli atti della controversia, a partire dall’atto introduttivo del giudizio di primo grado: che l’appello fosse stato proposto dall’Amministratore giudiziario, il quale invece era cessato da sei anni».

Sussisterebbe, dunque, una ragione di revocazione sia perché sarebbe un fatto inesistente che l’interposizione dell’appello fosse opera di un amministratore giudiziario sia perché quel fatto, cioè la proposizione dell’appello, non sarebbe stato mai accertato dal giudice di merito a seguito di una propria valutazione, pur essendo «un fatto non controverso e decisivo».

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione degli artt. 391-bis e 395, n. 4), cod. proc. civ. per erronea supposizione, da parte della ordinanza qui impugnata, della esistenza di un fatto, non controverso e decisivo, la cui verità è incontrastabilmente esclusa: in particolare, che l’attuale ricorrente, col suo primo motivo del ricorso per cassazione del 2024, conclusosi con la ordinanza qui impugnata, abbia proposto «una diversa ricostruzione dei fatti, dicendo che l’amministratore giudiziario non c’era», al momento in cui la SITAV propose l’appello e che sull’asserita “iniziativa dell’amministratore giudiziario” di proporre l’appello si fosse instaurato un contraddittorio e che essa fosse stato oggetto di discussione tra le parti e, conseguentemente, oggetto di valutazione, di decisione e di accertamento da parte del giudice di merito.

La censura in esame ricorda che l’ordinanza impugnata, dopo aver negato che la motivazione resa dalla Corte d’appello come giudice di rinvio potesse ritenersi apparente, contiene il seguente passaggio: «Altro discorso è quello relativo alla corretta valutazione dei fatti e delle prove che hanno portato il giudice di rinvio a questa sua conclusione.

Altro discorso è dire che invece quella successiva delibera [quella con cui si decideva l’impugnazione da parte di Sitav, n.d.r.]è frutto della condotta del convenuto, a dispetto di quanto accertato dai giudici di merito: proporre una diversa ricostruzione dei fatti, dicendo che l’amministratore giudiziario non c’era, è indagine qui preclusa».

Da questo passaggio il ricorrente deduce che la Corte di cassazione ha ritenuto di non poter esaminare il punto decisivo – e cioè chi avesse realmente proposto l’appello per la società Sitav – per esservi sul punto un accertamento del giudice di merito.

Si tratterebbe, invece, di un evidente errore di fatto, perché l’ordinanza impugnata «ha erroneamente ritenuto che sull’attribuzione dell’iniziativa di proporre appello agli amministratori giudiziari fosse intervenuto un accertamento dei giudici di merito e, pertanto, che fosse sottratto al sindacato di legittimità della S.C., la quale, pertanto, doveva assumerlo per vero, che fosse vero o meno».

Mentre, al contrario, «l’accertamento sull’immaginata ma inesistente iniziativa degli amministratori giudiziari di proporre appello non esiste, né poteva esistere».

Ne consegue che col motivo in esame «viene dedotto l’errore di percezione della S.C. nell’ordinanza, la quale non si è avveduta dell’esistenza delle allegazioni di parte attrice e dell’inesistenza di quelle di parte convenuta: il fatto inesistente, ma creduto esistente, è che vi fosse stata una contestazione e quindi una discussione fra le parti sul fatto che l’appello fosse stato un’iniziativa dell’amministratore giudiziario; e –simmetricamente – il fatto esistente e creduto inesistente è che l’attore aveva allegato sin dall’atto di citazione, e non solo e per la prima volta nel ricorso per cassazione, che, invece, l’amministratore giudiziario era già cessato il 31 dicembre 2002».

Già dalla lettura della sentenza pronunciata in primo grado dal Tribunale di Bologna, al contrario, risultava perfettamente chiaro che l’amministratore giudiziario non c’era più quando la società Sitav propose l’appello «e che l’iniziativa di detto appello, pertanto, era riconducibile a ML».

La censura riporta poi una serie di passaggi degli atti difensivi di ML nei vari gradi di giudizio dai quali risulterebbe che questi aveva sempre allegato «che l’obbligazione della ratifica assembleare era stata eseguita da ML con il verbale del 20 settembre 2007, senza allegare che la successiva proposizione dell’appello fosse attribuibile a un (inesistente) amministratore giudiziario».

Tutto ciò per dimostrare che la questione sulla quale si sarebbe verificato l’errore di fatto non è stato oggetto di discussione tra le parti e, conseguentemente, oggetto di valutazione, di decisione e di accertamento da parte del giudice di merito (ai fini dell’ammissibilità della revocazione).

3. I due motivi di ricorso devono essere esaminati separatamente, anche se fra loro esistono evidenti ragioni di connessione.

3.1. Il primo motivo tende a dimostrare, in ordine logico, i seguenti due argomenti: 1) che l’ordinanza impugnata contiene un errore di fatto perché avrebbe affermato che l’appello della società SITAV fu proposto dall’amministratore giudiziario, circostanza impossibile perché nel 2008 l’amministrazione era da tempo cessata; 2) che tale questione – ossia l’individuazione di chi propose quell’atto di appello – non costituirebbe un punto controverso sul quale l’ordinanza impugnata si è pronunciata.

È evidente che, se anche uno solo dei due enunciati qui indicati si rivelasse infondato, la revocazione sarebbe inammissibile.

Costituisce giurisprudenza pacifica di questa Corte, infatti, il principio secondo cuiuna sentenza può essere oggetto di revocazione solo quando sia effetto di un preteso errore di fatto, e cioè unicamente nell’ipotesi in cui il fatto che si assume erroneo costituisca il fondamento della decisione revocanda o rappresenti l’imprescindibile, oltre che esclusiva, premessa logica di tale decisione, sicché tra il fatto erroneamente percepito, o non percepito, e la statuizione adottata intercorra un nesso di necessità logica e giuridica tale da determinare, in ipotesi di percezione corretta, una decisione diversa (così le Sezioni Unite di questa Corte, con l’ordinanza 23 gennaio 2009, n. 1666, ribadita, da ultimo, dall’ordinanza 23 aprile 2020, n. 8051, la quale ha chiarito che nella fase rescindente il giudice è chiamato a valutare la decisività dell’errore alla luce di un giudizio controfattuale).

Deve poi sussistere, per costante giurisprudenza, anche un’altra condizione prevista dalla legge, e cioè che il fatto sul quale si sarebbe determinato l’errore non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza impugnata si sia pronunciata, rientrando nella categoria di fatto controverso anche quello che, introdotto da una parte per mezzo di un atto difensivo, è divenuto per ciò solo controvertibile, così da formare comunque oggetto, implicito o esplicito, della successiva pronuncia con cui il giudice di merito ha definito il processo (v., in argomento, di recente, le sentenze 15 marzo 2023, n. 7435, e 29 ottobre 2024, n. 27897).

3.2. Per poter esaminare il primo motivo di ricorso il Collegio ritiene necessario soffermare l’attenzione non sull’intera motivazione delle tre precedenti decisioni emesse da questa Corte nell’odierna vicenda, ma sui punti specifici che rilevano ai fini del ricorso qui in esame.

Tenendo ben presente fin d’ora che i paletti entro i quali il giudice di rinvio fu chiamato a riesaminare l’appello di FL erano delimitati non solo dalla sentenza n. 16316 del 2018, ma anche dalla sentenza n. 32782 del 2019, che aveva di fatto ampliato lo spettro di indagine del giudizio di rinvio.

Nella sede odierna, quindi, deve essere chiaro che non può in alcun modo essere messa in discussione l’integrazione fra le due citate sentenze di questa Corte ai fini dell’individuazione dei poteri del giudice di rinvio; come, del resto, l’ordinanza n. 30683 del 2024 qui impugnata ha illustrato in modo indiscutibile.

Ciò premesso, occorre tenere in considerazione l’ottavo motivo del ricorso deciso dalla sentenza n. 16316 del 2018 (accoglimento) e il primo motivo del secondo ricorso per cassazione (dichiarato infondato dall’ordinanza qui impugnata).

L’ottavo motivo del ricorso deciso dalla sentenza del 2018 aveva ad oggetto la questione della datazione dell’assemblea dei soci della SITAV, apparentemente svoltasi il 20 settembre 2007, documento sul quale FL aveva esercitato il disconoscimento.

Secondo quest’ultimo –poiché quella società aveva proposto appello in data 9 gennaio 2008 contro la sentenza del Tribunale del 12 settembre 2007 che aveva rigettato l’azione di responsabilità proposta contro di lui – la data del 20 settembre 2007 non poteva essere veritiera, perché, se la delibera fosse stata assunta davvero in quel giorno, la SITAV non avrebbe potuto autorizzare in un momento successivo (gennaio 2008, appunto) l’impugnazione della sentenza che proscioglieva lo stesso FL da ogni responsabilità (punto sul quale ML si era impegnato con la transazione del 2001).

La sentenza n. 16316 del 2018 ha accolto (tra gli altri anche) questo motivo, per motivazione ritenuta meramente apparente.

Si legge testualmente, fra l’altro, in quella decisione: «La Corte d’appello non risolve, dunque, il dubbio della “veridicità” della delibera assembleare, né della sua effettiva datazione.

Peraltro, quest’ultimo dato sarebbe stato decisivo per verificare se l’adempimento di ML fosse anteriore o successivo rispetto alla data di risoluzione stragiudiziale dell’accordo del 30 maggio 2001».

Ne consegue che il giudice di rinvio era tenuto a ritornare sull’argomento, stabilendo se davvero la data dell’assemblea fosse quella del 20 settembre oppure no.

Chiamata a decidere il corrispondente motivo di ricorso contro la sentenza della Corte d’appello di Bologna pronunciata in sede di rinvio (il primo), l’ordinanza oggi impugnata l’ha dichiarato infondato, premettendo che i poteri del giudice di rinvio dovevano essere tratti, come si è detto, anche dalla successiva sentenza di questa Corte del 2019.

E da quella premessa ha dedotto che il giudice di rinvio aveva “piena libertà” di accertare l’adempimento di ML.

Esaminandone poi la motivazione, l’ordinanza n. 30683 del 2024 ha scritto anche il passaggio che è riportato nel primo motivo del ricorso odierno e che qui giova riportare ancora: «Altro discorso è quello relativo alla corretta valutazione dei fatti e delle prove che hanno portato il giudice di rinvio a questa sua conclusione.

Altro discorso è dire che invece quella successiva delibera è frutto della condotta del convenuto, a dispetto di quanto accertato dai giudici di merito: proporre una diversa ricostruzione dei fatti, dicendo che l’amministratore giudiziario non c’era, è indagine qui preclusa».

La motivazione resa sul primo motivo dall’ordinanza qui impugnata, benché stringata, ha fornito la risposta alla domanda che le era stata posta, negando che la decisione di rinvio avesse una motivazione apparente e affermando che la delibera contestata era proprio di quella data e che ML non aveva nessuna responsabilità sulla seconda delibera, cioè quella di proposizione dell’appello.

E poi ha aggiunto: «Dire che la seconda delibera fu dovuta a ML perché l’amministratore giudiziario non c’era è indagine qui preclusa».

In realtà, dalla lettura della motivazione della sentenza emessa dalla Corte bolognese in sede di rinvio si deduce facilmente che essa aveva affrontato con pienezza di argomenti il tema ad essa (fra gli altri) demandato dalla sentenza di cassazione.

Come lo stesso primo motivo del ricorso odierno evidenzia (p. 32), la Corte di Bologna aveva affermato che il verbale dell’assemblea della SITAV contestata si trovava ai fogli 186-187 del libro delle determinazioni assembleari, regolarmente vidimato e numerato da notaio.

E aveva aggiunto che un notaio attestò, in data 11 ottobre 2007, la conformità all’originale delle pagine di quel libro dal foglio n. 57 al n. 200; e, quindi, anche dei fogli dove si trovava la delibera del 20 settembre.

Da questo accertamento in fatto – che, giova ripeterlo ancora, era stato demandato alla Corte d’appello dalla sentenza n. 16316 del 2018 di questa Corte – il giudice di rinvio aveva tratto la conclusione per cui, se anche non del 20 settembre, la delibera era comunque di data anteriore all’11 ottobre 2007, e quindi antecedente rispetto alla dichiarazione di FL di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto del 30 maggio 2001.

Il passaggio successivo della sentenza emessa in sede di rinvio contiene il punto contestato (p. 22), là dove la Corte d’appello aggiunge che «appare ininfluente la circostanza che, nel gennaio 2008, la [OSCURATO:SOCIETA]. abbia impugnato la sentenza del Tribunale di Roma che aveva rigettato l’azione di responsabilità contro [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di iniziativa assunta dall’amministratore giudiziario».

3.3. Dalla ricostruzione della complessa vicenda processuale qui compiuta emergono due decisive considerazioni.

La prima è che, se errore di fatto ci fu circa la promozione dell’appello da parte dell’amministratore giudiziario (ormai non più in carica), l’errore si compì nel giudizio di rinvio; per cui, semmai, FL avrebbe dovuto impugnare per revocazione la sentenza pronunciata in quella sede.

La seconda è che l’ordinanza n. 30683 del 2024 qui impugnata non contiene – contrariamente a quanto sostiene l’odierno ricorrente – alcun accertamento di un fatto smentito dalla realtà processuale che allora era a disposizione di questa Corte.

Il contestato passaggio dell’ordinanza revocanda trascritto nel motivo di ricorso qui in esame non si correla all’effettività della motivazione dell’ordinanza impugnata, la quale si è limitata ad evidenziare quello che era un apprezzamento della realtà processuale compiuto dal giudice di rinvio; sicché tale enunciazione è stata compiuta solo per esprimere l’infondatezza della denuncia (allora proposta) di apparenza della motivazione.

L’ordinanza qui impugnata, in altri termini, ha solo proceduto all’apprezzamento della motivazione enunciata dalla sentenza impugnata, assumendola, quanto agli elementi fattuali sulla base dei quali si era articolata, nei termini in cui era stata enunciata, in coerenza con il dover scrutinare il vizio di apparenza della motivazione prospettato ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ.; ma essa non ha mai affermatoil fatto su l quale l’odierno ricorrente pretende di argomentare il vizio revocatorio.

Consegue dall’insieme di questi argomenti l’evidente inammissibilità del primo motivo dell’odierno ricorso: sia perché, come si è detto, nessun errore di fatto può essere imputato all’ordinanza di questa Corte, sia perché la questione processuale dell’effettiva datazione della contestata assemblea della società SITAV ha comunque costituito, anche se attraverso il richiamo alla motivazione della sentenza di rinvio, un punto controverso sul quale l’ordinanza qui impugnata ha avuto modo di pronunciare.

Il che, in base alla suindicata pacifica giurisprudenza di questa Corte, rende il primo motivo di ricorso inammissibile.

Ritiene il Collegio, ad abundantiam, di dover sottolineare anche un ulteriorepunto, correttamente messo in luce da entrambi i controricorsi.

Una volta accertato dal giudice di rinvio, in modo insindacabile in sede di legittimità, che la società SITAV aveva ratificato l’operato di FL con un’assemblea che si colloca necessariamente in data antecedente l’11 ottobre 2007, diventa irrilevante stabilire chi abbia effettivamente deciso di proporre l’appello contro la sentenza di rigetto del Tribunale di Roma.

Sarebbe stata necessaria a tale scopo, com’è palese, una nuova delibera assembleare di cui nessuno ha mai neppure prospettato l’esistenza, e probabilmente non è un caso che, come risulta dagli atti (v. controricorso ELD a p. 17), quell’appello fu poi rinunciato.

3.4. Il primo motivo di ricorso è, dunque, inammissibile.

4. Quanto al secondo motivo, il Collegio rileva che – anche volendo tralasciare il corretto rilievo contenuto nel controricorso di ELD per cui tale motivo sarebbe stato formulato solo per tentare di dimostrare che il primo non sarebbe inammissibile – le argomentazioni già svolte a proposito del primo motivo conducono inevitabilmente all’inammissibilità anche di tale motivo.

La questione della corretta datazione dell’assemblea della SITAV che aveva approvato l’operato di FL era stata posta al giudice di rinvio, il quale doveva affrontarla, come si è detto, in base alla decisione di cassazione.

Si trattava, quindi, di una questione che era comunque oggetto di discussione e la Corte bolognese l’ha affrontata e risolta nei termini che si sono riportati.

Ne consegue che la circostanza dell’avvenuta cessazione dell’amministrazione giudiziaria della società SITAV in data antecedente alla proposizione del famoso atto di appello rimane circoscritta al giudizio di rinvio; solo in esso, come si è detto, potrebbe in ipotesi essersi verificato l’errore di fatto lamentato dal ricorrente, e non nel successivo giudizio di cassazione conclusosi con l’ordinanza della quale si chiede oggi la revocazione.

La questione dell’iniziativa dell’amministratore giudiziario è stata oggetto di accertamento da parte del giudice di rinvio, rispetto al quale l’ordinanza di questa Corte si è limitata a prendere atto dell’esistenza di un’adeguata motivazione, così escludendo il prospettato vizio di motivazione apparente o inesistente.

Il tutto senza contare, come pure si è detto a proposito del primo motivo, che ogni discussione su chi abbia effettivamente deciso di proporre l’atto di appello diventa irrilevante una volta accertata la datazione dell’assemblea della SITAV in data antecedente rispetto all’iniziativa di FL volta all’impugnazione della transazione.

La Corte rileva, dunque, che anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

5. Il ricorso, in conclusione, è dichiarato inammissibile.

A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 13 agosto 2022, n. 147.

A questo proposito la Corte osserva che lo scaglione di valore da assumere per la liquidazione non può essere quello, genericamente indicato dal ricorrente, di causa «superiore ad euro 520.000», ma deve essere quello indicato nella domanda originaria (oltre 650 milioni di euro), secondo la regola del disputatum, per cui la tariffa applicabile deve essere aumentata in base ai criteri fissati dall’art. 6 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, nella misura di cui in dispositivo.

Ritiene il Collegio, inoltre, che il ricorrente, avendo insistito ancora, per l’ennesima volta, nel riproporre, anche in modo capzioso, una serie di questioni già esaminate e respinte nei numerosi precedenti gradi di giudizio, debba essere condannato, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., al pagamento di un’ulteriore somma nei confronti di entrambi i controricorrenti.

A tale condanna segue per legge quella al pagamento di una somma, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., in favore della Cassa delle ammende.

Sussistono inoltre i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate per ciascun controricorrente in complessivi euro 100.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge; condannail ricorrente al pagamento, in favore di ciascuno dei controricorrenti, dell’ulteriore somma di euro 50.000, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., cui va

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8287/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] D’OVIDIO, rappresentato e difeso dagli avvocat i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso gli indirizzi PEC indicati dai difensori -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] D’OVIDIO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato presso gli indirizzi PEC indicati dai difensori -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede universale di [OSCURATO:PERSONA]Ovidio e [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 391-BISC.P.C. R.G. 8287/2025 Cron. Rep. C.C. 21/11/2025 C.C. 14/4/2022 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso gli indirizzi PEC indicati dai difensori -controricorrente- avverso l’ ORDINANZA d ella CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 30683/2024depositata il 28/11/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il giudizio odierno giunge al termine di un lunghissimo iter che ha visto questa Corte pronunciarsi in tre occasioni. È pressoché impossibile dare conto minutamente di tutte le tappe della complessa vicenda, che nella presente sede si cercherà di riassumere nei suoi passaggi essenziali, facendo anche riferimento alle decisioni già assunte in precedenza. 2. In data 30 maggio 2001 i fratelli Francesco e [OSCURATO:PERSONA]Ovidio raggiunsero un accordo transattivo relativo alle modalità di esecuzione di un lodo arbitrale irrituale intervenuto il 4 aprile dello stesso anno tra Francesco, da una parte, e i suoi genitori e fratelli dall’altra (rispettivamente, [OSCURATO:PERSONA]Ovidio ed [OSCURATO:PERSONA], Manfredi ed [OSCURATO:PERSONA]Ovidio dall’altra). La transazione prevedeva reciproche attribuzioni patrimoniali aventi ad oggetto partecipazioni societarie e beni immobili, in parte di proprietà dei contraenti e, per il resto, facenti capo ad altri familiari o rientranti nel patrimonio di società di famiglia; venne convenuta, altresì, la ratifica dell’operato di [OSCURATO:PERSONA]Ovidio (d’ora in avanti FL) quale amministratore di dette società. Per tali ragioni, [OSCURATO:PERSONA]Ovidio (d’ora in avanti ML) si impegnò, fra l’altro, a far sottoscrivere la transazione anche al padre Antonio, alla sorella Elvira e alla madre [OSCURATO:PERSONA], nonché agli amministratori delle società interessate. Successivamente queste sottoscrizioni venivano effettivamente apposte. In particolare, l’atto transattivo prevedeva che FL si impegnasse a far conseguire al fratello ML le azioni rappresentative del 52,12 per cento del capitale sociale della società Eurosecurities, a fronte del duplice impegno di ML sia a fargli conseguire la partecipazione totalitaria della società [OSCURATO:PERSONA], e ciò mediante la cessione dell’intero capitale sociale della «[OSCURATO:PERSONA] co.», sia a garantire che l’ operato di FL quale amministratore di società facenti parte del gruppo Eurosecurities non fosse oggetto di azioni di responsabilità exart. 2392 cod. civ. A seguito dell’insorgere di reciproche contestazioni di inadempimento, le parti transigenti decisero di redigere il testo di un nuovo accordo, denominato “atto ricognitivo e transattivo” che, datato “ ottobre 2001 ” , venneinizialmente sottoscritto solamente da F L, mentre la sottoscrizione da parte di ML e degli altri familiari fu apposta solo in data 17 aprile 2008. Con lettera del 29 gennaio 2008, FL contest ò al fratello ML l’inadempimento di alcune delle prestazioni concordate (sostanzialmente, quelle riferibili ai terzi) e dichiar ò di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa contenuta nell’atto transattivo del 30 maggio 2001. Successivamente, con atto notificato il 4 marzo 2008, FL convenne in giudizio il fratello ML e gli altri familiari, davanti al Tribunale di Bologna, chiedendo che fosse accertata l’intervenuta risoluzione dell’accordo transattivo per inadempimento della controparte e che fosse ordinata la restituzione delle prestazioni da parte sua fino a quel momento adempiute, maggiorate degli interessi. In data 17 aprile 2008, il convenuto ML notific ò al fratello Francesco, a mezzo di lettera raccomandata, una copia dell’atto ricognitivo e transattivo dell’ottobre del 2001, sottoscritto dallo stesso Manfredi e dagli altri familiari che avevano sottoscritto per adesione anche l’accordo transattivo del 30 maggio 2001. Il convenuto ML, nel costituirsi in giudizio, produsse, tra l’altro, un verbale dell’assemblea dei soci della SITAV con il quale era stato deliberato di ratificare l’operato di FL quale ex amministratore della società, allo scopo di provare di aver adempiuto agli obblighi derivanti a suo carico dalla transazione suindicata. 3. La domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] fu rigettata sia dal Tribunale che dalla Corte d’appello di Bologna e nel corso del giudizio vennero a mancare sia [OSCURATO:PERSONA]Ovidio che [OSCURATO:PERSONA], i quali avevano però istituito erede universale la figlia [OSCURATO:PERSONA]Ovidio (d’ora in poi ELD). 4. La decisione d’appello, però, fu impugnata da FL e cassata da questa Corte con la sentenza 21 giugno 2018, n. 16316, in accoglimento di una parte dei motivi proposti. In quella pronuncia furono compiute una serie di considerazioni che giova qui richiamare. Si disse, innanzitutto, che l’atto chiamato dalle parti “atto ricognitivo”, dell’ottobre del 2001, non poteva ritenersi validamente concluso in quanto la proposta non era stata seguita da valida accettazione: le parti avevano previsto una forma scritta volontaria e dunque l’accettazione avrebbe dovuto farsi in quella forma, e non poteva essere surrogata da un comportamento concludente, come invece sosteneva chi quella scrittura invocava. L’ atto suindicato, del resto, non conteneva dichiarazioni confessorie o ricognitive dell’avvenuto esatto adempimento della transazione, in quanto era da intendersi la mera puntuazione di una “ulteriore” transazione, mai conclusasi, per le ragioni di forma già dette. Inoltre, non poteva neanche dirsi che l’inadempimento fosse imputabile a FL , il quale era stato messo in mora dalla controparte affinché accettasse la prestazione, posto che la mora del creditore presuppone un atto formale che invece non c’era stato. D’altra parte, dal fatto che erano state adempiute alcune obbligazioni non si poteva dedurre che lo fossero state anche altre. Quanto, invece, all’obbligo di MLdi far sì che FL non fosse esposto ad azioni di responsabilità per il suo operato di amministratore, questa Corte, esaminando e accogliendo l’ottavo motivo di ricorso,ritenne insufficiente o, meglio, apparente, la motivazione resa dalla Corte d’appello, la quale aveva preso atto di una delibera del settembre 2007 con cui la società SITAVsi era impegna ta a non far valere la responsabilità di FL , ritenendo valida la data di deliberazione. Questa Corte rilevò, in argomento, che la sentenza d’appello non aveva davvero risolto «il dubbio della “veridicità” della delibera assembleare, né della sua effettiva datazione». Dato, quest’ultimo, che «sarebbe stato decisivo per verificare se l’adempimento di ML fosse anteriore o successivo rispetto alla data di risoluzione stragiudiziale dell’accordo del 30 maggio 2001». La sentenza n. 16316 cit., perciò, considerò insufficiente l a motivazioneresa dalla Corte bolognese, sia quanto all’accertamento della data della prima delibera (settembre 2007) sia quanto al rilievo dato alla successiva delibera che, pochi mesi dopo quella contenente l’impegno a non far valere la responsabilità, aveva invece espresso la volontà che la si accertasse(l’appello di SITAV fu proposto nel gennaio del 2008). Questa Corte, quindi, affermò che la motivazione del giudice d’appello non poteva limitarsi a rilevare che la successiva delibera era stata assunta dall’amministratore giudiziario e a dedurne la conseguenza che la decisione di impugnare con l’appello fosse estranea a ML. La sentenza ora citata, in definitiva, nel rinviare il giudizio alla stessa Corte d’appello, in diversa composizione, pose nuovamente in discussione, quanto ai profili di cui si è detto, la circostanza che MLavesse adempiuto correttamente agli impegni assunti con la transazione e, con essa, il fatto che FLsi fosse avvalso illegittimamente della clausola risolutiva espressa, che aveva come presupposto l’inadempimento della controparte. 5. Prima ancora che si pronunciasse il giudice di rinvio, la sentenza n. 16316 del 2018 fu impugnata per revocazione da ML, il quale sostenne che il settimo motivo di ricorso di FL , che era stato dichiarato assorbito, andasse invece deciso nel merito, trattandosi di un motivo che verteva proprio sull’inadempimento di Manfredi. Questa Corte, con la sentenza 13 dicembre 2019, n. 32782, dichiar ò inammissibile la revocazione, ma precisòche il giudice di rinvio rimaneva libero di accertare l’esatto adempimento da parte di ML, proprio perché la relativa questione era stata erroneamente ritenuta assorbita dalla precedente decisione della Corte. 6. Riassunto quindi il giudizio, in sede di rinvio, da parte di FL, la Corte d’appello di Bologna, con sentenza 20 dicembre 2023, n. 2569, rigettò nuovamente l’appello, confermando la decisione del Tribunale. A supporto della propria decisione, la Corte territoriale rilevò, tra l’altro, che l’obbligazione assunta da MLdi procurare a F L le azioni di Elite non era stata, sì, adempiuta, ma per condotta imputabile a llo stesso Francesco che aveva frapposto impedimenti, avendo la materiale disponibilità di quelle azioni, che Eurosecurities aveva dato in pegno a [OSCURATO:SOCIETA]., società facente capo, per l’appunto, a F L. Aggiunse, poi, chel’obbligazione assunta da ML di far sì che non si esercitassero azioni di responsabilità verso FL era da considerar e anch ’ essa adempiuta, sia perché la delibera in tal senso del settembre 2007 era da ritenere di data certa sia perché il successivo “ripensamento”, con la delibera del gennaio 2008, era frutto dell’iniziativa dell’amministratore giudiziario. In conclusione, dunque, la Corte d’appello confermò il rigetto delle pretese di FL accertando che M L , ne l momento in cui il fratello si era avvalso della clausola risolutiva espressa, non poteva ritenersi inadempiente. 7. La sentenza emessa dalla Corte d’appello in sede di rinvio è stata impugnata da FL con atto affidato a sei motivi, cui hanno resistito ML ed ELD con due separati controricorsi. Questa Corte, con ordinanza 28 novembre 2024, n. 30683, ha rigettato il ricorso e ha condannato FL al pagamento delle spese di lite. Ai fini che interessano specificamente in questa sede, giova rilevare che l’ordinanza ha affermato – leggendo in modo coordinato le due precedenti decisioni di questa Corte di cui si è detto –che il perimetro del giudizio di rinvio era da ritenere fissato non solo dalla decisione del 2018, ma anche da quella del 2019, di inammissibilità della revocazione della prima. In questa seconda decisione, infatti, era stato stabilito, tra l’altro, che al giudice del rinvio era rimesso i l potere di accertare nuovamente ed autonomamente l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte da ML. Ciò in quanto «l’affermazione contenuta nella decisione del 2019, di revocazione, secondo cui la precedente decisione del 2018 non impedisce al giudice di rinvio di accertare autonomamente e di nuovo l’adempimento di Manfredi, non era un mero obiter dictum , ma costitui va la ratio della decisione, ciò che fonda la decisione di inammissibilità della revocazione, che, altrimenti, sarebbe stata ammissibile». Quanto al merito della decisione – e, specificamente, in ordine al primo motivo di ricorso promosso da FL – l’ordinanza n. 30683 cit. ha ricordato che il giudice di rinvio aveva, appunto, piena libertà di accertare l’inadempimento di ML, con facoltà di motivare anche in modo nuovo e diverso; ciò in quanto, se al giudice di rinvio è rimesso il potere di accertare nuovamente i fatti, deve ritenersi rimesso anche il potere di motivare di conseguenza. L’ordinanza di questa Corte ha precisato che la nuova motivazione resa in sede di giudizio di rinvio non poteva essere considerata apparente, perché la Corte d’appello aveva dato conto delle ragioni che inducevano a credere come autentica la data della prima delibera (settembre 2007) e che portavano ad escludere un coinvolgimento di ML nella seconda. La seconda delibera, d’altra parte, era stata assunta da un amministratore giudiziario; il che comportava, necessariamente, che essa non fosse riconducibile a ML, il quale non aveva, per tale ragione, alcun potere di impedirla. Sul punto, l’ordinanza n. 30683 ha anche aggiunto che affermare – come, evidentemente, sosteneva il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] – che la delibera successiva fosse frutto della condotta di ML, «a dispetto di quanto accertato dai giudici di merito», equivaleva a proporre «una diversa ricostruzione dei fatti», indagine da ritenere «preclusa» in sede di giudizio di legittimità. 8. Contro l’ordinanza n. 30683 del 2024 di questa Corte propone ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 391-biscod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA]Ovidiocon atto affidato a due motivi. Resistono con due separati controricorsi [OSCURATO:PERSONA]Ovidio ed [OSCURATO:PERSONA]Ovidio. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione degli artt. 391- bis e 395, n. 4), cod. proc. civ. per e rronea supposizione, da parte della ordinanza qui impugnata, dell’esistenza di un fatto, non controverso e decisivo, la cui verità è incontrastabilmente esclusa, e cioè precisamente che l’atto di appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., fusa per incorporazione in [OSCURATO:SOCIETA]., nel gennaio 2008 avverso la sentenza del Tribunale del 2007 sull’azione di responsabilità promossa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sia stato proposto dagli amministratori giudiziari, essendo in realtà l’amministrazione giudiziaria cessata nel dicembre 2002. Il ricorrente trascrive il seguente passaggio della motivazione dell’ordinanza impugnata relativamente all’esame del primo motivo di ricorso allora proposto: «non si può peraltro ritenere apodittica la decisione, poiché dire che la seconda delibera è assunta da un amministratore giudiziario implica dire che di conseguenza non è assunta da Manfredi, ossia implica dire che costui non poteva impedirla». Tale decisione si fonda, nell’assunto del ricorrente, su di un fatto non controverso la cui verità è incontrastabilmente esclusa dagli atti di causa, e cioè che la proposizione dell’appello della Sitav del 2008 sia stata deliberata dall’amministratore giudiziario, quando questi, in realtà, era cessato ben sei anni prima, nel dicembre 2002. Era da ritenere pacifico, invece, che gli amministratori giudiziari nominati dal Tribunale fossero decaduti il 31 dicembre 2002, dunque ben sei anni prima della proposizione dell’appello, e che l’atto stesso fosse stato proposto dal legale rappresentante pro tempore eletto dall’assemblea dei soci. Il fatto erroneamente supposto, aggiunge il ricorrente, non era stato mai allegato dalla parte interessata, né oggetto di discussione fra le parti. La censura rileva che l’azione di responsabilità contro [OSCURATO:PERSONA] era stata realmente esercitata, nel 2002, dagli amministratori giudiziari, con domanda rigettata dal Tribunale (sentenza 12 settembre 2007). Dopo la loro cessazione dalla carica, però, ML era rimasto inadempiente, non avendo procurato la ratifica dell’operato del fratello e, anzi, facendo proporre dalla società da lui controllata l’appello contro la sentenza di primo grado. Il fatto stesso della proposizione dell’impugnazione in data asseritamente successiva alla delibera di ratifica dimostrerebbe che fino a quella data ML non aveva ratificato l’opera del fratello, «poiché la rinuncia all’azione esercitata avrebbe reso giuridicamente impossibile la successiva interposizione dell’appello». Il fatto controverso, dunque, «era se si fosse effettivamente tenuta un’assemblea dei soci Sitav in data 20 settembre 2007, vale a dire prima della dichiarazione di FL di volersi avvalere della clausola risolutiva, nonostante la successiva interposizione dell’appello notificata da SITAV il 10 gennaio 2008, e non se l’appello fosse riferibile a ML, fatto mai discusso e tantomeno contestato». In definitiva, osserva il ricorrente, l’ordinanza impugnata «finisce per fondare la sua decisione e definire la controversia esclusivamente su un fatto completamente inventato, mai allegato dalla controparte, e la cui inesistenza risulta in modo immediatamente percepibile dagli atti della controversia, a partire dall’atto introduttivo del giudizio di primo grado: che l’appello fosse stato proposto dall’Amministratore giudiziario, il quale invece era cessato da sei anni». Sussisterebbe, dunque, una ragione di revocazione sia perché sarebbe un fatto inesistente che l’interposizione dell’appello fosse opera di un amministratore giudiziario sia perché quel fatto, cioè la proposizione dell’appello, non sarebbe stato mai accertato dal giudice di merito a seguito di una propria valutazione, pur essendo «un fatto non controverso e decisivo». 2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione degli artt. 391-bis e 395, n. 4), cod. proc. civ. per erronea supposizione, da parte della ordinanza qui impugnata, della esistenza di un fatto, non controverso e decisivo, la cui verità è incontrastabilmente esclusa: in particolare, che l’attuale ricorrente, col suo primo motivo del ricorso per cassazione del 2024, conclusosi con la ordinanza qui impugnata, abbia proposto «una diversa ricostruzione dei fatti, dicendo che l’amministratore giudiziario non c’era», al momento in cui la SITAV propose l’appello e che sull’asserita “iniziativa dell’amministratore giudiziario” di proporre l’appello si fosse instaurato un contraddittorio e che essa fosse stato oggetto di discussione tra le parti e, conseguentemente, oggetto di valutazione, di decisione e di accertamento da parte del giudice di merito. La censura in esame ricorda che l’ordinanza impugnata, dopo aver negato che la motivazione resa dalla Corte d’appello come giudice di rinvio potesse ritenersi apparente, contiene il seguente passaggio: «Altro discorso è quello relativo alla corretta valutazione dei fatti e delle prove che hanno portato il giudice di rinvio a questa sua conclusione. Altro discorso è dire che invece quella successiva delibera [quella con cui si decideva l’impugnazione da parte di Sitav, n.d.r.]è frutto della condotta del convenuto, a dispetto di quanto accertato dai giudici di merito: proporre una diversa ricostruzione dei fatti, dicendo che l’amministratore giudiziario non c’era, è indagine qui preclusa». Da questo passaggio il ricorrente deduce che la Corte di cassazione ha ritenuto di non poter esaminare il punto decisivo – e cioè chi avesse realmente proposto l’appello per la società Sitav – per esservi sul punto un accertamento del giudice di merito. Si tratterebbe, invece, di un evidente errore di fatto, perché l’ordinanza impugnata «ha erroneamente ritenuto che sull’attribuzione dell’iniziativa di proporre appello agli amministratori giudiziari fosse intervenuto un accertamento dei giudici di merito e, pertanto, che fosse sottratto al sindacato di legittimità della S.C., la quale, pertanto, doveva assumerlo per vero, che fosse vero o meno». Mentre, al contrario, «l’accertamento sull’immaginata ma inesistente iniziativa degli amministratori giudiziari di proporre appello non esiste, né poteva esistere». Ne consegue che col motivo in esame «viene dedotto l’errore di percezione della S.C. nell’ordinanza, la quale non si è avveduta dell’esistenza delle allegazioni di parte attrice e dell’inesistenza di quelle di parte convenuta: il fatto inesistente, ma creduto esistente, è che vi fosse stata una contestazione e quindi una discussione fra le parti sul fatto che l’appello fosse stato un’iniziativa dell’amministratore giudiziario; e –simmetricamente – il fatto esistente e creduto inesistente è che l’attore aveva allegato sin dall’atto di citazione, e non solo e per la prima volta nel ricorso per cassazione, che, invece, l’amministratore giudiziario era già cessato il 31 dicembre 2002». Già dalla lettura della sentenza pronunciata in primo grado dal Tribunale di Bologna, al contrario, risultava perfettamente chiaro che l’amministratore giudiziario non c’era più quando la società Sitav propose l’appello «e che l’iniziativa di detto appello, pertanto, era riconducibile a ML». La censura riporta poi una serie di passaggi degli atti difensivi di ML nei vari gradi di giudizio dai quali risulterebbe che questi aveva sempre allegato «che l’obbligazione della ratifica assembleare era stata eseguita da ML con il verbale del 20 settembre 2007, senza allegare che la successiva proposizione dell’appello fosse attribuibile a un (inesistente) amministratore giudiziario». Tutto ciò per dimostrare che la questione sulla quale si sarebbe verificato l’errore di fatto non è stato oggetto di discussione tra le parti e, conseguentemente, oggetto di valutazione, di decisione e di accertamento da parte del giudice di merito (ai fini dell’ammissibilità della revocazione). 3. I due motivi di ricorso devono essere esaminati separatamente, anche se fra loro esistono evidenti ragioni di connessione. 3.1. Il primo motivo tende a dimostrare, in ordine logico, i seguenti due argomenti: 1) che l’ordinanza impugnata contiene un errore di fatto perché avrebbe affermato che l’appello della società SITAV fu proposto dall’amministratore giudiziario, circostanza impossibile perché nel 2008 l’amministrazione era da tempo cessata; 2) che tale questione – ossia l’individuazione di chi propose quell’atto di appello – non costituirebbe un punto controverso sul quale l’ordinanza impugnata si è pronunciata. È evidente che, se anche uno solo dei due enunciati qui indicati si rivelasse infondato, la revocazione sarebbe inammissibile. Costituisce giurisprudenza pacifica di questa Corte, infatti, il principio secondo cuiuna sentenza può essere oggetto di revocazione solo quando sia effetto di un preteso errore di fatto, e cioè unicamente nell’ipotesi in cui il fatto che si assume erroneo costituisca il fondamento della decisione revocanda o rappresenti l’imprescindibile, oltre che esclusiva, premessa logica di tale decisione, sicché tra il fatto erroneamente percepito, o non percepito, e la statuizione adottata intercorra un nesso di necessità logica e giuridica tale da determinare, in ipotesi di percezione corretta, una decisione diversa (così le Sezioni Unite di questa Corte, con l’ordinanza 23 gennaio 2009, n. 1666, ribadita, da ultimo, dall’ordinanza 23 aprile 2020, n. 8051, la quale ha chiarito che nella fase rescindente il giudice è chiamato a valutare la decisività dell’errore alla luce di un giudizio controfattuale). Deve poi sussistere, per costante giurisprudenza, anche un’altra condizione prevista dalla legge, e cioè che il fatto sul quale si sarebbe determinato l’errore non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza impugnata si sia pronunciata, rientrando nella categoria di fatto controverso anche quello che, introdotto da una parte per mezzo di un atto difensivo, è divenuto per ciò solo controvertibile, così da formare comunque oggetto, implicito o esplicito, della successiva pronuncia con cui il giudice di merito ha definito il processo (v., in argomento, di recente, le sentenze 15 marzo 2023, n. 7435, e 29 ottobre 2024, n. 27897). 3.2. Per poter esaminare il primo motivo di ricorso il Collegio ritiene necessario soffermare l’attenzione non sull’intera motivazione delle tre precedenti decisioni emesse da questa Corte nell’odierna vicenda, ma sui punti specifici che rilevano ai fini del ricorso qui in esame. Tenendo ben presente fin d’ora che i paletti entro i quali il giudice di rinvio fu chiamato a riesaminare l’appello di FL erano delimitati non solo dalla sentenza n. 16316 del 2018, ma anche dalla sentenza n. 32782 del 2019, che aveva di fatto ampliato lo spettro di indagine del giudizio di rinvio. Nella sede odierna, quindi, deve essere chiaro che non può in alcun modo essere messa in discussione l’integrazione fra le due citate sentenze di questa Corte ai fini dell’individuazione dei poteri del giudice di rinvio; come, del resto, l’ordinanza n. 30683 del 2024 qui impugnata ha illustrato in modo indiscutibile. Ciò premesso, occorre tenere in considerazione l’ottavo motivo del ricorso deciso dalla sentenza n. 16316 del 2018 (accoglimento) e il primo motivo del secondo ricorso per cassazione (dichiarato infondato dall’ordinanza qui impugnata). L’ottavo motivo del ricorso deciso dalla sentenza del 2018 aveva ad oggetto la questione della datazione dell’assemblea dei soci della SITAV, apparentemente svoltasi il 20 settembre 2007, documento sul quale FL aveva esercitato il disconoscimento. Secondo quest’ultimo –poiché quella società aveva proposto appello in data 9 gennaio 2008 contro la sentenza del Tribunale del 12 settembre 2007 che aveva rigettato l’azione di responsabilità proposta contro di lui – la data del 20 settembre 2007 non poteva essere veritiera, perché, se la delibera fosse stata assunta davvero in quel giorno, la SITAV non avrebbe potuto autorizzare in un momento successivo (gennaio 2008, appunto) l’impugnazione della sentenza che proscioglieva lo stesso FL da ogni responsabilità (punto sul quale ML si era impegnato con la transazione del 2001). La sentenza n. 16316 del 2018 ha accolto (tra gli altri anche) questo motivo, per motivazione ritenuta meramente apparente. Si legge testualmente, fra l’altro, in quella decisione: «La Corte d’appello non risolve, dunque, il dubbio della “veridicità” della delibera assembleare, né della sua effettiva datazione. Peraltro, quest’ultimo dato sarebbe stato decisivo per verificare se l’adempimento di ML fosse anteriore o successivo rispetto alla data di risoluzione stragiudiziale dell’accordo del 30 maggio 2001». Ne consegue che il giudice di rinvio era tenuto a ritornare sull’argomento, stabilendo se davvero la data dell’assemblea fosse quella del 20 settembre oppure no. Chiamata a decidere il corrispondente motivo di ricorso contro la sentenza della Corte d’appello di Bologna pronunciata in sede di rinvio (il primo), l’ordinanza oggi impugnata l’ha dichiarato infondato, premettendo che i poteri del giudice di rinvio dovevano essere tratti, come si è detto, anche dalla successiva sentenza di questa Corte del 2019. E da quella premessa ha dedotto che il giudice di rinvio aveva “piena libertà” di accertare l’adempimento di ML. Esaminandone poi la motivazione, l’ordinanza n. 30683 del 2024 ha scritto anche il passaggio che è riportato nel primo motivo del ricorso odierno e che qui giova riportare ancora: «Altro discorso è quello relativo alla corretta valutazione dei fatti e delle prove che hanno portato il giudice di rinvio a questa sua conclusione. Altro discorso è dire che invece quella successiva delibera è frutto della condotta del convenuto, a dispetto di quanto accertato dai giudici di merito: proporre una diversa ricostruzione dei fatti, dicendo che l’amministratore giudiziario non c’era, è indagine qui preclusa». La motivazione resa sul primo motivo dall’ordinanza qui impugnata, benché stringata, ha fornito la risposta alla domanda che le era stata posta, negando che la decisione di rinvio avesse una motivazione apparente e affermando che la delibera contestata era proprio di quella data e che ML non aveva nessuna responsabilità sulla seconda delibera, cioè quella di proposizione dell’appello. E poi ha aggiunto: «Dire che la seconda delibera fu dovuta a ML perché l’amministratore giudiziario non c’era è indagine qui preclusa». In realtà, dalla lettura della motivazione della sentenza emessa dalla Corte bolognese in sede di rinvio si deduce facilmente che essa aveva affrontato con pienezza di argomenti il tema ad essa (fra gli altri) demandato dalla sentenza di cassazione. Come lo stesso primo motivo del ricorso odierno evidenzia (p. 32), la Corte di Bologna aveva affermato che il verbale dell’assemblea della SITAV contestata si trovava ai fogli 186-187 del libro delle determinazioni assembleari, regolarmente vidimato e numerato da notaio. E aveva aggiunto che un notaio attestò, in data 11 ottobre 2007, la conformità all’originale delle pagine di quel libro dal foglio n. 57 al n. 200; e, quindi, anche dei fogli dove si trovava la delibera del 20 settembre. Da questo accertamento in fatto – che, giova ripeterlo ancora, era stato demandato alla Corte d’appello dalla sentenza n. 16316 del 2018 di questa Corte – il giudice di rinvio aveva tratto la conclusione per cui, se anche non del 20 settembre, la delibera era comunque di data anteriore all’11 ottobre 2007, e quindi antecedente rispetto alla dichiarazione di FL di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto del 30 maggio 2001. Il passaggio successivo della sentenza emessa in sede di rinvio contiene il punto contestato (p. 22), là dove la Corte d’appello aggiunge che «appare ininfluente la circostanza che, nel gennaio 2008, la [OSCURATO:SOCIETA]. abbia impugnato la sentenza del Tribunale di Roma che aveva rigettato l’azione di responsabilità contro [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di iniziativa assunta dall’amministratore giudiziario». 3.3. Dalla ricostruzione della complessa vicenda processuale qui compiuta emergono due decisive considerazioni. La prima è che, se errore di fatto ci fu circa la promozione dell’appello da parte dell’amministratore giudiziario (ormai non più in carica), l’errore si compì nel giudizio di rinvio; per cui, semmai, FL avrebbe dovuto impugnare per revocazione la sentenza pronunciata in quella sede. La seconda è che l’ordinanza n. 30683 del 2024 qui impugnata non contiene – contrariamente a quanto sostiene l’odierno ricorrente – alcun accertamento di un fatto smentito dalla realtà processuale che allora era a disposizione di questa Corte. Il contestato passaggio dell’ordinanza revocanda trascritto nel motivo di ricorso qui in esame non si correla all’effettività della motivazione dell’ordinanza impugnata, la quale si è limitata ad evidenziare quello che era un apprezzamento della realtà processuale compiuto dal giudice di rinvio; sicché tale enunciazione è stata compiuta solo per esprimere l’infondatezza della denuncia (allora proposta) di apparenza della motivazione. L’ordinanza qui impugnata, in altri termini, ha solo proceduto all’apprezzamento della motivazione enunciata dalla sentenza impugnata, assumendola, quanto agli elementi fattuali sulla base dei quali si era articolata, nei termini in cui era stata enunciata, in coerenza con il dover scrutinare il vizio di apparenza della motivazione prospettato ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ.; ma essa non ha mai affermatoil fatto su l quale l’odierno ricorrente pretende di argomentare il vizio revocatorio. Consegue dall’insieme di questi argomenti l’evidente inammissibilità del primo motivo dell’odierno ricorso: sia perché, come si è detto, nessun errore di fatto può essere imputato all’ordinanza di questa Corte, sia perché la questione processuale dell’effettiva datazione della contestata assemblea della società SITAV ha comunque costituito, anche se attraverso il richiamo alla motivazione della sentenza di rinvio, un punto controverso sul quale l’ordinanza qui impugnata ha avuto modo di pronunciare. Il che, in base alla suindicata pacifica giurisprudenza di questa Corte, rende il primo motivo di ricorso inammissibile. Ritiene il Collegio, ad abundantiam, di dover sottolineare anche un ulteriorepunto, correttamente messo in luce da entrambi i controricorsi. Una volta accertato dal giudice di rinvio, in modo insindacabile in sede di legittimità, che la società SITAV aveva ratificato l’operato di FL con un’assemblea che si colloca necessariamente in data antecedente l’11 ottobre 2007, diventa irrilevante stabilire chi abbia effettivamente deciso di proporre l’appello contro la sentenza di rigetto del Tribunale di Roma. Sarebbe stata necessaria a tale scopo, com’è palese, una nuova delibera assembleare di cui nessuno ha mai neppure prospettato l’esistenza, e probabilmente non è un caso che, come risulta dagli atti (v. controricorso ELD a p. 17), quell’appello fu poi rinunciato. 3.4. Il primo motivo di ricorso è, dunque, inammissibile. 4. Quanto al secondo motivo, il Collegio rileva che – anche volendo tralasciare il corretto rilievo contenuto nel controricorso di ELD per cui tale motivo sarebbe stato formulato solo per tentare di dimostrare che il primo non sarebbe inammissibile – le argomentazioni già svolte a proposito del primo motivo conducono inevitabilmente all’inammissibilità anche di tale motivo. La questione della corretta datazione dell’assemblea della SITAV che aveva approvato l’operato di FL era stata posta al giudice di rinvio, il quale doveva affrontarla, come si è detto, in base alla decisione di cassazione. Si trattava, quindi, di una questione che era comunque oggetto di discussione e la Corte bolognese l’ha affrontata e risolta nei termini che si sono riportati. Ne consegue che la circostanza dell’avvenuta cessazione dell’amministrazione giudiziaria della società SITAV in data antecedente alla proposizione del famoso atto di appello rimane circoscritta al giudizio di rinvio; solo in esso, come si è detto, potrebbe in ipotesi essersi verificato l’errore di fatto lamentato dal ricorrente, e non nel successivo giudizio di cassazione conclusosi con l’ordinanza della quale si chiede oggi la revocazione. La questione dell’iniziativa dell’amministratore giudiziario è stata oggetto di accertamento da parte del giudice di rinvio, rispetto al quale l’ordinanza di questa Corte si è limitata a prendere atto dell’esistenza di un’adeguata motivazione, così escludendo il prospettato vizio di motivazione apparente o inesistente. Il tutto senza contare, come pure si è detto a proposito del primo motivo, che ogni discussione su chi abbia effettivamente deciso di proporre l’atto di appello diventa irrilevante una volta accertata la datazione dell’assemblea della SITAV in data antecedente rispetto all’iniziativa di FL volta all’impugnazione della transazione. La Corte rileva, dunque, che anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile. 5. Il ricorso, in conclusione, è dichiarato inammissibile. A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 13 agosto 2022, n. 147. A questo proposito la Corte osserva che lo scaglione di valore da assumere per la liquidazione non può essere quello, genericamente indicato dal ricorrente, di causa «superiore ad euro 520.000», ma deve essere quello indicato nella domanda originaria (oltre 650 milioni di euro), secondo la regola del disputatum, per cui la tariffa applicabile deve essere aumentata in base ai criteri fissati dall’art. 6 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, nella misura di cui in dispositivo. Ritiene il Collegio, inoltre, che il ricorrente, avendo insistito ancora, per l’ennesima volta, nel riproporre, anche in modo capzioso, una serie di questioni già esaminate e respinte nei numerosi precedenti gradi di giudizio, debba essere condannato, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., al pagamento di un’ulteriore somma nei confronti di entrambi i controricorrenti. A tale condanna segue per legge quella al pagamento di una somma, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., in favore della Cassa delle ammende. Sussistono inoltre i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate per ciascun controricorrente in complessivi euro 100.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge; condannail ricorrente al pagamento, in favore di ciascuno dei controricorrenti, dell’ulteriore somma di euro 50.000, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., cui va
Sentenza Cassazione n. 00459/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris