CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 maggio 2022
Cassazione n. 29377/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RDINANZA sul ricorso 18695-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 39, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 8348/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 26/01/2016 R.G.N. 973/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 26.1.2016, la Corte d'appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la ricostituzione della propria pensione di reversibilità con l'inclusione degli aumenti in cifra fissa ex art. 10, comma 30, I. n. 160/1975, già spettanti al proprio dante causa; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che l'INPS ha depositato delega in calce al ricorso notificatogli; [OSCURATO:PERSONA] che, con l'unico motivo di censura, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 10, I. n. 160/1975, per avere la Corte territoriale ritenuto che non fosse stata data prova dell'avvenuto superamento del minimo tabellare necessario per poter fruire degli aumenti in cifra fissa; che il motivo è inammissibile, pretendendo di ottenere un riesame dell'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito in ordine alla misura del pro rata italiano di cui era beneficiario il dante causa dell'odierna ricorrente (che è l'unico rilevante ai fini di poter fruire degli aumenti in questione: cfr. in tal senso Cass. nn. 25881 del 2008 e 18744 del 2013, i cui dicta sono stati ribaditi da Cass. n. 7308 del 2016), che è cosa non possibile in questa sede di legittimità; che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, nulla statuendosi sulle spese del giudizio di legittimità per non avere l'INPS svolto alcuna apprezzabile attività difensiva al di là del deposito della procura in calce al ricorso notificato; che, in considerazione della declaratoria d'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 18.5.20