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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 23428/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.

R.G. 4650/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente – Oggetto: improcedibilità del ricorso Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 5107/19/2022 depositata in data 03/06/2022; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - i l ricorso per cassazione è improcedibile, non essendo stato depositato ai sensi dell’art. 369 c.p.c. ed essendo stato iscritto a ruolo il (solo) controricorso; - come è noto, il potere della Corte di cassazione di dichiarare di ufficio l’improcedibilità del ricorso sussiste anche in ipotesi di mancato deposito di esso ove la parte resistente ne abbia portato a conoscenza della Corte l’esistenza con il controricorso (Cass. n. 31693 del 2022); - le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura minima (Cass. Sez.

Un. n. 20621 del 2023); p.q.m. dichiara improcedibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida, in favore del controricorrente, in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 4650/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente – Oggetto: improcedibilità del ricorso Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 5107/19/2022 depositata in data 03/06/2022; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - i l ricorso per cassazione è improcedibile, non essendo stato depositato ai sensi dell’art. 369 c.p.c. ed essendo stato iscritto a ruolo il (solo) controricorso; - come è noto, il potere della Corte di cassazione di dichiarare di ufficio l’improcedibilità del ricorso sussiste anche in ipotesi di mancato deposito di esso ove la parte resistente ne abbia portato a conoscenza della Corte l’esistenza con il controricorso (Cass. n. 31693 del 2022); - le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura minima (Cass. Sez. Un. n. 20621 del 2023); p.q.m. dichiara improcedibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida, in favore del controricorrente, in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto
Sentenza Cassazione n. 23428/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris