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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 giugno 2026

Cassazione n. 19296/2026

Testo disponibile della fonte

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ore Ricciardi;- ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA], con avv. [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente[OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 56/23 resa dalla Corte d’appello di Bari, depositatain data 17 gennaio 2023.Udita la relazione della causa svolta alla camera di consiglio del ventunoaprile 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ottenere il risarcimento dei danni occorsigli in occasione del sinistroverificatosi il 16 aprile 2016, allorché percorrendo la scalinata Marescacadeva a terra asseritamente a causa di un gradino dissestato, riportandolesioni personali.Numero registro generale 6605/2023Numero sezionale 1425/2026Numero di raccolta generale 19296/2026Data pubblicazione 11/06/2026Il Tribunale accoglieva la domanda e la Corte d’appello, in sede digravame, confermava la sentenza di primo grado.Ricorre quindi l’ente locale in cassazione, affidandosi a tre motivi, mentreil [OSCURATO:PERSONA] resiste a mezzo di controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo mezzo si denuncia violazione degli artt. 2051 e 2697, cod.civ., in quanto il giudice del merito avrebbe ritenuto irrilevante ladisattenzione dell’utente della strada, foss’anche al fine di graduazionedella responsabilità.Assume, in particolare, che la condotta del danneggiato avrebbe potutoconfigurare il “caso fortuito”, e che una minima cautela da parte deldanneggiato avrebbe evitato l’evento, considerato che le condizioni delgradino erano ben visibili.1.1.

Il motivo è infondato.Va ricordato che, in base ai più recenti approdi di questa Corte dilegittimità, la responsabilità ex art. 2051 cod. civ., proprio perché hanatura oggettiva – in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione delnesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su unapresunzione di colpa del custode – può essere esclusa o dalla prova delcaso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senzaintermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazionedella rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del dannodelle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria deifatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art.1227 cod. civ. (bastando, appunto, la sola colpa del leso; Cass. Sez. 3,ord. n. 21675 del 2023, cit.; Cass. Sez. 3, sent. 24 gennaio 2024, n.2376, Rv. 670396-01; Cass. Sez. 3, ord. 27 luglio 2024, n. 21065),nonché, indefettibilmente, la seconda, dalle oggettive imprevedibilità eNumero registro generale 6605/2023Numero sezionale 1425/2026Numero di raccolta generale 19296/2026Data pubblicazione 11/06/2026non prevenibilità rispetto all’evento pregiudizievole” (da ultimo in tal sensoCass. n. 8450/25).Alla stregua di quanto precede, va dimostrata da parte del danneggiato larelazione di custodia e il nesso di causalità.Nella specie l’una e l’altro sono pacifici, perché la relazione di custodia nonè neppure posta in discussione e così il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] sia caduto sulgradino deteriorato.A questo punto era onere dell’Ente provare che, invece, il fatto eraavvenuto per un evento imprevedibile o per colpa esclusiva o concorrentedel danneggiato.Nel dolersi però del mancato accertamento circa il comportamento delpedone, l’amministrazione ricorrente trascura anzitutto che il giudiced’appello ha espressamente accertato in fatto che il pedone non avevacommesso alcuna imprudenza.Del resto, sul punto, non ci sono che affermazioni del tutto generiche quali“le condizioni di visibilità emerse nel corso dell’istruttoria”.Viceversa, ai sensi dell’art. 366, primo comma, numm. 3) e 4), cod. proc.civ., i motivi del ricorso debbono fare riferimento ai fatti e agli elementinecessari all’illustrazione del motivo, che invece vanamente siricercherebbero nel motivo in esame.Per il resto il motivo è caratterizzato solo dalla citazione di giurisprudenza,peraltro superata.2.

Col secondo mezzo si deduce violazione degli artt. 2051 e 1227, cod.civ.2.1.

Anche a mezzo di questo motivo il comune denuncia la mancatavalorizzazione, da parte della Corte territoriale, della disattenzione cheavrebbe caratterizzato il comportamento del danneggiato ma, ancora unavolta, non si perita di specificare in cosa ciò sia consistito.Numero registro generale 6605/2023Numero sezionale 1425/2026Numero di raccolta generale 19296/2026Data pubblicazione 11/06/2026Siffatta genericità determina l’inammissibilità del mezzo, e soprattutto,come già osservato, la Corte territoriale aveva valutato in fatto che lacondotta del [OSCURATO:PERSONA] non fosse stata incauta o imprudente.3.

Col terzo mezzo l’Ente ricorrente deduce violazione dell’art. 112 cod.proc. civ., ma il contenuto dello stesso fa riferimento invece all’assuntamera apparenza della motivazione, e ciò anche con riferimento alledoglianze mosse dalla parte ricorrente alle risultanze peritali.3.1.

Sebbene la pronuncia d’appello sia in gran parte basata su unorientamento da gran tempo superato da questa Corte, fondato sullalettura della responsabilità per cose in custodia non come oggettiva(sull’antico ma sempre attuale modello del praestare custodiam), comericavabile dalle pronunce citate a proposito del primo motivo, ma sullaconcezione della stessa come responsabilità da colpa presunta, non si puòcerto affermare che l’iter logico seguito dai giudici d’appello sia connotatoda affermazioni inconciliabili o comunque non ricavabile dalla motivazione.La Corte territoriale, infatti, ha ritenuto provato il nesso di causalità e larelazione di custodia, ritenendo l’insussistenza della prova circa una colpaLa Corte territoriale ha quindi esaminato il fatto nella sua interezza.3.2.

Quanto alla seconda parte del motivo, inerente all’omessamotivazione circa le doglianze relative alle risultanze peritali, la parteallega di aver dedotto in proposito che, dalla documentazione medica,emergevano elementi che inficiavano il nesso tra i danni e l’evento, poichédalla cartella risultava che il [OSCURATO:PERSONA] lamentava una caduta accidentale ilgiorno 24 aprile 2016, dichiarando di aver avvertito sintomi da “2 a 5giorni” prima del ricovero (26 aprile).Anche sul punto il motivo è infondato, visto che nella motivazione ilgiudice d’appello fa riferimento al riscontro degli esiti della c.t.u. (chericonduceva gli esiti alla dinamica del fatto) con le risultanze documentaliNumero registro generale 6605/2023Numero sezionale 1425/2026Numero di raccolta generale 19296/2026Data pubblicazione 11/06/2026ed in particolare con la cartella clinica (da cui emerge tra l’altrol’immediato ricovero del [OSCURATO:PERSONA] a seguito del sinistro).In ogni caso va osservato che il giudice non è tenuto, una volta raggiuntala prova di un fatto, a confutare ogni singola argomentazione spesa dallaparte (Cass. n. 12652/20; Cass. n. 94/22).4.

In definitiva il ricorso dev’essere rigettato, con aggravio di spese incapo ai ricorrenti soccombenti.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da partedella ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo TJ unificato,pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stessoart. 13, se dovuto.

P.Q.M- dichiara inammissibile il ricorso;- condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], che se ne dichiara antistatario, e che liquida in €3.082,00 oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 % dell’onorario,i.v.a. e c.p.a. se dovute, ed oltre ad € 200,00 per esborsi.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da partedel ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto.Così deciso in Roma, il ventun aprile 2026Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ore Ricciardi;- ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA], con avv. [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente[OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 56/23 resa dalla Corte d’appello di Bari, depositatain data 17 gennaio 2023.Udita la relazione della causa svolta alla camera di consiglio del ventunoaprile 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ottenere il risarcimento dei danni occorsigli in occasione del sinistroverificatosi il 16 aprile 2016, allorché percorrendo la scalinata Marescacadeva a terra asseritamente a causa di un gradino dissestato, riportandolesioni personali.Numero registro generale 6605/2023Numero sezionale 1425/2026Numero di raccolta generale 19296/2026Data pubblicazione 11/06/2026Il Tribunale accoglieva la domanda e la Corte d’appello, in sede digravame, confermava la sentenza di primo grado.Ricorre quindi l’ente locale in cassazione, affidandosi a tre motivi, mentreil [OSCURATO:PERSONA] resiste a mezzo di controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo mezzo si denuncia violazione degli artt. 2051 e 2697, cod.civ., in quanto il giudice del merito avrebbe ritenuto irrilevante ladisattenzione dell’utente della strada, foss’anche al fine di graduazionedella responsabilità.Assume, in particolare, che la condotta del danneggiato avrebbe potutoconfigurare il “caso fortuito”, e che una minima cautela da parte deldanneggiato avrebbe evitato l’evento, considerato che le condizioni delgradino erano ben visibili.1.1. Il motivo è infondato.Va ricordato che, in base ai più recenti approdi di questa Corte dilegittimità, la responsabilità ex art. 2051 cod. civ., proprio perché hanatura oggettiva – in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione delnesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su unapresunzione di colpa del custode – può essere esclusa o dalla prova delcaso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senzaintermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazionedella rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del dannodelle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria deifatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art.1227 cod. civ. (bastando, appunto, la sola colpa del leso; Cass. Sez. 3,ord. n. 21675 del 2023, cit.; Cass. Sez. 3, sent. 24 gennaio 2024, n.2376, Rv. 670396-01; Cass. Sez. 3, ord. 27 luglio 2024, n. 21065),nonché, indefettibilmente, la seconda, dalle oggettive imprevedibilità eNumero registro generale 6605/2023Numero sezionale 1425/2026Numero di raccolta generale 19296/2026Data pubblicazione 11/06/2026non prevenibilità rispetto all’evento pregiudizievole” (da ultimo in tal sensoCass. n. 8450/25).Alla stregua di quanto precede, va dimostrata da parte del danneggiato larelazione di custodia e il nesso di causalità.Nella specie l’una e l’altro sono pacifici, perché la relazione di custodia nonè neppure posta in discussione e così il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] sia caduto sulgradino deteriorato.A questo punto era onere dell’Ente provare che, invece, il fatto eraavvenuto per un evento imprevedibile o per colpa esclusiva o concorrentedel danneggiato.Nel dolersi però del mancato accertamento circa il comportamento delpedone, l’amministrazione ricorrente trascura anzitutto che il giudiced’appello ha espressamente accertato in fatto che il pedone non avevacommesso alcuna imprudenza.Del resto, sul punto, non ci sono che affermazioni del tutto generiche quali“le condizioni di visibilità emerse nel corso dell’istruttoria”.Viceversa, ai sensi dell’art. 366, primo comma, numm. 3) e 4), cod. proc.civ., i motivi del ricorso debbono fare riferimento ai fatti e agli elementinecessari all’illustrazione del motivo, che invece vanamente siricercherebbero nel motivo in esame.Per il resto il motivo è caratterizzato solo dalla citazione di giurisprudenza,peraltro superata.2. Col secondo mezzo si deduce violazione degli artt. 2051 e 1227, cod.civ.2.1. Anche a mezzo di questo motivo il comune denuncia la mancatavalorizzazione, da parte della Corte territoriale, della disattenzione cheavrebbe caratterizzato il comportamento del danneggiato ma, ancora unavolta, non si perita di specificare in cosa ciò sia consistito.Numero registro generale 6605/2023Numero sezionale 1425/2026Numero di raccolta generale 19296/2026Data pubblicazione 11/06/2026Siffatta genericità determina l’inammissibilità del mezzo, e soprattutto,come già osservato, la Corte territoriale aveva valutato in fatto che lacondotta del [OSCURATO:PERSONA] non fosse stata incauta o imprudente.3. Col terzo mezzo l’Ente ricorrente deduce violazione dell’art. 112 cod.proc. civ., ma il contenuto dello stesso fa riferimento invece all’assuntamera apparenza della motivazione, e ciò anche con riferimento alledoglianze mosse dalla parte ricorrente alle risultanze peritali.3.1. Sebbene la pronuncia d’appello sia in gran parte basata su unorientamento da gran tempo superato da questa Corte, fondato sullalettura della responsabilità per cose in custodia non come oggettiva(sull’antico ma sempre attuale modello del praestare custodiam), comericavabile dalle pronunce citate a proposito del primo motivo, ma sullaconcezione della stessa come responsabilità da colpa presunta, non si puòcerto affermare che l’iter logico seguito dai giudici d’appello sia connotatoda affermazioni inconciliabili o comunque non ricavabile dalla motivazione.La Corte territoriale, infatti, ha ritenuto provato il nesso di causalità e larelazione di custodia, ritenendo l’insussistenza della prova circa una colpaLa Corte territoriale ha quindi esaminato il fatto nella sua interezza.3.2. Quanto alla seconda parte del motivo, inerente all’omessamotivazione circa le doglianze relative alle risultanze peritali, la parteallega di aver dedotto in proposito che, dalla documentazione medica,emergevano elementi che inficiavano il nesso tra i danni e l’evento, poichédalla cartella risultava che il [OSCURATO:PERSONA] lamentava una caduta accidentale ilgiorno 24 aprile 2016, dichiarando di aver avvertito sintomi da “2 a 5giorni” prima del ricovero (26 aprile).Anche sul punto il motivo è infondato, visto che nella motivazione ilgiudice d’appello fa riferimento al riscontro degli esiti della c.t.u. (chericonduceva gli esiti alla dinamica del fatto) con le risultanze documentaliNumero registro generale 6605/2023Numero sezionale 1425/2026Numero di raccolta generale 19296/2026Data pubblicazione 11/06/2026ed in particolare con la cartella clinica (da cui emerge tra l’altrol’immediato ricovero del [OSCURATO:PERSONA] a seguito del sinistro).In ogni caso va osservato che il giudice non è tenuto, una volta raggiuntala prova di un fatto, a confutare ogni singola argomentazione spesa dallaparte (Cass. n. 12652/20; Cass. n. 94/22).4. In definitiva il ricorso dev’essere rigettato, con aggravio di spese incapo ai ricorrenti soccombenti.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da partedella ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo TJ unificato,pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stessoart. 13, se dovuto. P.Q.M- dichiara inammissibile il ricorso;- condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], che se ne dichiara antistatario, e che liquida in €3.082,00 oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 % dell’onorario,i.v.a. e c.p.a. se dovute, ed oltre ad € 200,00 per esborsi.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da partedel ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto.Così deciso in Roma, il ventun aprile 2026Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])
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