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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 27874/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA]' FRANCESCA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 8 novembre 2021 la Corte d'Appello di Bologna ha confermato la pronuncia del Giudice per l'Udienza Preliminare di Bologna del 21 gennaio 2019 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di legge perché ritenuti colpevoli del delitto di furto in abitazione e di rapina.

2. Avverso detta sentenza proponeva unitario ricorso per cassazione la difesa degli imputati con tre distinti motivi qui riassunti ex art. 173 bis disp.att. cod.proc.pen.: - violazione dell'art.606 comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. len. in relazione agli artt.192, 546 e 533 cod. proc. pen..

Quanto alla valutazione della prova, l'affermazione contenuta in sentenza per cui le due anziane persone offese del reato di furto avrebbero riconosciuto gli imputati è illogica perché contraddetta palesemente dall'esito negativo dell'escussione testimoniale.

A ciò va aggiunto che dell'esito negativo non v'è menzione nella motivazione, che così sottrae al giudice di legittimità elementi valutativi fondamentali.

Analogamente, la sentenza di appello non risponde al quesito posto in atto di appello in ordine alle ragioni dell'affidamento nella testimonianza del verbalizzante (che dichiarava di aver riconosciuto i due imputati pur non avendoli conosciuti in precedenza) rispetto alle due persone offese Angelini che pure avevano avuto modo di osservare i soggetti che avevano fatto ingresso nella loro abitazione. - violazione dell'art.606 comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. in relazione all'art.81 cod. pen. in relazione alla mancata applicazione della continuazione tra i fatti giudicati nel presente giudizio e quelli oggetto di precedente sentenza a carico di [OSCURATO:PERSONA] per fattispecie analoga. - violazione dell'art.606 comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. in relazione al trattamento sanzionatorio, eccessivo e confermato dalla Corte d'Appello senza confrontarsi con gli argomenti difensivi addotti in atto d'appello. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso presentato dai due imputati è inammissibile.

Va detto in premessa che si è in presenza di c.d.

"doppia conforme" in punto affermazione della penale responsabilità degli imputati per i fatti di reato contestati, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218).

2. Tutti tre i motivi di ricorso lamentano promiscuamente e confusamente l'errata applicazione della legge penale (art.606 lett.b cod. proc. pen.) ed il vizio di motivazione (art.606 lett. e cod. proc. pen.).

Tuttavia, lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, le doglianze articolate finiscono per contestare il giudizio di responsabilità o il giudizio sulla misura della pena, cioè il risultato cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere gli elementi probatori pienamente e integralmente riscontrati all'esito della ricostruzione della concreta vicenda processuale, sia in relazione all' an che in relazione al quantum.

Ed in effetti, è utile ribadire che, ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., il motivo di ricorso deve strutturarsi sulla contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; ovvero nella contestazione di un errore di diritto nella applicazione dell'istituto della continuazione.

Altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, sostenere che le emergenze istruttorie acquisite siano idonee o meno a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini tali da ricondurla al paradigma legale.

Nel primo caso, infatti, viene effettivamente in rilievo un profilo di violazione di legge laddove si deduce l'erroneità dell'opera di "sussunzione" del fatto (non suscettibile di essere rimessa in discussione in sede cli legittimità) rispetto alla fattispecie astratta (ovvero, come nel motivo 2, la riconducibilità del fatto all'ambito di applicazione dell'istituto delineato dall'art.81 cod. pen.); nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione della possibilità di enucleare, dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riservata al giudice di merito.

Con le censure svolte, i ricorrenti contestano, sotto vari profili, l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la loro penale responsabilità, sottoponendo alla Corte di legittimità una serie di argomentazioni che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti posti a fondamento della decisione ovvero nella proposizione di diverse e rinnovate chiavi di lettura del compendio probatorio.

In sostanza, per tale via, si chiede a questa Corte un terzo grado di giudizio nel merito.

Operazione certamente preclusa alla Cassazione.

3. Alla luce di quanto detto, il primo motivo è manifestamente infondato poiché incentrato sulla pretesa rivalutazione del fatto che la Corte d'Appello affronta in maniera impeccabile, elencando analiticamente gli elementi a carico degli imputati.

I tentativi di svalorizzazione della testimonianza dell'[OSCURATO:PERSONA] (anche indicato in atti come [OSCURATO:PERSONA] ovvero [OSCURATO:PERSONA]) così come ogni considerazione in ordine al riconoscimento degli imputati da parte delle due sorelle Angelini attengono al giudizio di merito.

Ovviamente infondata ogni questione di carenza di motivazione (a fronte di una sentenza di diverse pagine), nemmeno prospettata la contraddittorietà motivazionale, esclusa la manifesta illogicità della motivazione, anch'essa non prospettata nel motivo di ricorso, non resta che constatare la assenza di qualsivoglia varco per attaccare la correttezza e la legittimità della decisione sul piano motivazionale.

4. Il secondo motivo di ricorso è generico, in quanto non si confronta dovutamente con la motivazione che pretende di criticare.

Infatti, nella penultima pagina della motivazione vengono esposti tre argomenti ostativi, a parere del Collegio d'appello, al riconoscimento del vincolo ideologico.

Il secondo motivo di ricorso per cassazione affronta, per confutarli, i primi due ma ignora totalmente il terzo.

Si tratta dell'argomento tratto dalla constatata presenza di numerosi precedenti nel certificato del casellario dell'imputato e della considerazione che se ne trae, della sistematica dedizione al delitto da parte dell'imputato, in particolare per reati contro il patrimonio, ciò che predica, a parere della Corte d'appello, per una propensione sistematica più che per una deliberazione episodica ed unificante che abbracci specifici reati commessi in un certo torno di tempo.

Avverso tale valutazione, sufficiente a giustificare il rigetto della richiesta di unificazione delle varie ipotesi sotto un unico ombrello ideologico, la difesa dell'imputato non formula alcuna controdeduzione, condannando pertanto il motivo alla genericità ed il ricorso alla inammissibilità.

5. Infine, nemmeno il terzo motivo supera il test della ammissibilità, fondato com'è su considerazioni generiche che potrebbero essere utilizzate in ogni ricorso e per ogni occasione.

La Corte aveva in maniera piuttosto approfondita analizzato i precedenti, commentato sulla generosa applicazione delle attenuanti e riqualificazione della recidiva nonché valutato in maniera olistica la condizione degli imputati.

A fronte di ciò, non è sufficiente il semplice richiamo a principi generali né la valorizzazione de "l'apprezzabile contegno processuale tenuto dagli imputati" (a fronte della '[OSCURATO:PERSONA]' segnalato in sentenza -maiuscolo nell'originale) o ancor meno "degli elementi in forte contraddizione evidenziati nel primo motivo di impugnazione".

6. All'inamnnissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dellle ammende.

Così tàeciso in Roma, 2 marzo 2023 Il C nsigliere relatore, Fra ces

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA]' FRANCESCA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 8 novembre 2021 la Corte d'Appello di Bologna ha confermato la pronuncia del Giudice per l'Udienza Preliminare di Bologna del 21 gennaio 2019 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di legge perché ritenuti colpevoli del delitto di furto in abitazione e di rapina. 2. Avverso detta sentenza proponeva unitario ricorso per cassazione la difesa degli imputati con tre distinti motivi qui riassunti ex art. 173 bis disp.att. cod.proc.pen.: - violazione dell'art.606 comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. len. in relazione agli artt.192, 546 e 533 cod. proc. pen.. Quanto alla valutazione della prova, l'affermazione contenuta in sentenza per cui le due anziane persone offese del reato di furto avrebbero riconosciuto gli imputati è illogica perché contraddetta palesemente dall'esito negativo dell'escussione testimoniale. A ciò va aggiunto che dell'esito negativo non v'è menzione nella motivazione, che così sottrae al giudice di legittimità elementi valutativi fondamentali. Analogamente, la sentenza di appello non risponde al quesito posto in atto di appello in ordine alle ragioni dell'affidamento nella testimonianza del verbalizzante (che dichiarava di aver riconosciuto i due imputati pur non avendoli conosciuti in precedenza) rispetto alle due persone offese Angelini che pure avevano avuto modo di osservare i soggetti che avevano fatto ingresso nella loro abitazione. - violazione dell'art.606 comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. in relazione all'art.81 cod. pen. in relazione alla mancata applicazione della continuazione tra i fatti giudicati nel presente giudizio e quelli oggetto di precedente sentenza a carico di [OSCURATO:PERSONA] per fattispecie analoga. - violazione dell'art.606 comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. in relazione al trattamento sanzionatorio, eccessivo e confermato dalla Corte d'Appello senza confrontarsi con gli argomenti difensivi addotti in atto d'appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso presentato dai due imputati è inammissibile. Va detto in premessa che si è in presenza di c.d. "doppia conforme" in punto affermazione della penale responsabilità degli imputati per i fatti di reato contestati, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). 2. Tutti tre i motivi di ricorso lamentano promiscuamente e confusamente l'errata applicazione della legge penale (art.606 lett.b cod. proc. pen.) ed il vizio di motivazione (art.606 lett. e cod. proc. pen.). Tuttavia, lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, le doglianze articolate finiscono per contestare il giudizio di responsabilità o il giudizio sulla misura della pena, cioè il risultato cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere gli elementi probatori pienamente e integralmente riscontrati all'esito della ricostruzione della concreta vicenda processuale, sia in relazione all' an che in relazione al quantum. Ed in effetti, è utile ribadire che, ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., il motivo di ricorso deve strutturarsi sulla contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; ovvero nella contestazione di un errore di diritto nella applicazione dell'istituto della continuazione. Altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, sostenere che le emergenze istruttorie acquisite siano idonee o meno a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini tali da ricondurla al paradigma legale. Nel primo caso, infatti, viene effettivamente in rilievo un profilo di violazione di legge laddove si deduce l'erroneità dell'opera di "sussunzione" del fatto (non suscettibile di essere rimessa in discussione in sede cli legittimità) rispetto alla fattispecie astratta (ovvero, come nel motivo 2, la riconducibilità del fatto all'ambito di applicazione dell'istituto delineato dall'art.81 cod. pen.); nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione della possibilità di enucleare, dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riservata al giudice di merito. Con le censure svolte, i ricorrenti contestano, sotto vari profili, l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la loro penale responsabilità, sottoponendo alla Corte di legittimità una serie di argomentazioni che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti posti a fondamento della decisione ovvero nella proposizione di diverse e rinnovate chiavi di lettura del compendio probatorio. In sostanza, per tale via, si chiede a questa Corte un terzo grado di giudizio nel merito. Operazione certamente preclusa alla Cassazione. 3. Alla luce di quanto detto, il primo motivo è manifestamente infondato poiché incentrato sulla pretesa rivalutazione del fatto che la Corte d'Appello affronta in maniera impeccabile, elencando analiticamente gli elementi a carico degli imputati. I tentativi di svalorizzazione della testimonianza dell'[OSCURATO:PERSONA] (anche indicato in atti come [OSCURATO:PERSONA] ovvero [OSCURATO:PERSONA]) così come ogni considerazione in ordine al riconoscimento degli imputati da parte delle due sorelle Angelini attengono al giudizio di merito. Ovviamente infondata ogni questione di carenza di motivazione (a fronte di una sentenza di diverse pagine), nemmeno prospettata la contraddittorietà motivazionale, esclusa la manifesta illogicità della motivazione, anch'essa non prospettata nel motivo di ricorso, non resta che constatare la assenza di qualsivoglia varco per attaccare la correttezza e la legittimità della decisione sul piano motivazionale. 4. Il secondo motivo di ricorso è generico, in quanto non si confronta dovutamente con la motivazione che pretende di criticare. Infatti, nella penultima pagina della motivazione vengono esposti tre argomenti ostativi, a parere del Collegio d'appello, al riconoscimento del vincolo ideologico. Il secondo motivo di ricorso per cassazione affronta, per confutarli, i primi due ma ignora totalmente il terzo. Si tratta dell'argomento tratto dalla constatata presenza di numerosi precedenti nel certificato del casellario dell'imputato e della considerazione che se ne trae, della sistematica dedizione al delitto da parte dell'imputato, in particolare per reati contro il patrimonio, ciò che predica, a parere della Corte d'appello, per una propensione sistematica più che per una deliberazione episodica ed unificante che abbracci specifici reati commessi in un certo torno di tempo. Avverso tale valutazione, sufficiente a giustificare il rigetto della richiesta di unificazione delle varie ipotesi sotto un unico ombrello ideologico, la difesa dell'imputato non formula alcuna controdeduzione, condannando pertanto il motivo alla genericità ed il ricorso alla inammissibilità. 5. Infine, nemmeno il terzo motivo supera il test della ammissibilità, fondato com'è su considerazioni generiche che potrebbero essere utilizzate in ogni ricorso e per ogni occasione. La Corte aveva in maniera piuttosto approfondita analizzato i precedenti, commentato sulla generosa applicazione delle attenuanti e riqualificazione della recidiva nonché valutato in maniera olistica la condizione degli imputati. A fronte di ciò, non è sufficiente il semplice richiamo a principi generali né la valorizzazione de "l'apprezzabile contegno processuale tenuto dagli imputati" (a fronte della '[OSCURATO:PERSONA]' segnalato in sentenza -maiuscolo nell'originale) o ancor meno "degli elementi in forte contraddizione evidenziati nel primo motivo di impugnazione". 6. All'inamnnissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dellle ammende. Così tàeciso in Roma, 2 marzo 2023 Il C nsigliere relatore, Fra ces