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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 giugno 2023

Cassazione n. 34716/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' TAREK nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del 28 giugno 2023 che insiste per l'ammissibilità del ricorso ed il conseguente annullamento della sentenza; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura complessivamente il mancato riconoscimento dell'istituto della continuazione tra i reati di calunnia e quelli di omicidio di cui alla sentenza n. 529/2016 è riproduttivo di analoga critica confutata dalla Corte di appello che, previa ricostruzione della vicenda che aveva anche portato alla commissione dell'omicidio volontario di [OSCURATO:PERSONA], illustrazione delle fasi delle indagini e delle condotte del ricorrente, ha escluso che le calunnie fossero state programmate al momento dell'omicidio e dell'incendio del cadavere della vittima in quanto frutto dell'estemporanea esigenza di modificare la prima versione man mano che le indagini si rivolgevano verso il ricorrente; che egualmente generico e riproduttivo di identiche censure si rivela il motivo in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio, le prime negate per la protervia per cui ha accusato una persona che era stata anche disposta ad un iniziale aiuto, a fronte dell'ammissione avvenuta ad un anno di distanza dai fatti allorché il quadro probatorio a carico era ormai ben delineato, il secondo, ritenuto congruo in ragione del comportamento ostruzionistico del ricorrente ed al pesante sviamento delle indagini che aveva comportato, per un periodo di tempo significativo, il coinvolgimento della parte offesa nel delitto di omicidio; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' TAREK nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del 28 giugno 2023 che insiste per l'ammissibilità del ricorso ed il conseguente annullamento della sentenza; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura complessivamente il mancato riconoscimento dell'istituto della continuazione tra i reati di calunnia e quelli di omicidio di cui alla sentenza n. 529/2016 è riproduttivo di analoga critica confutata dalla Corte di appello che, previa ricostruzione della vicenda che aveva anche portato alla commissione dell'omicidio volontario di [OSCURATO:PERSONA], illustrazione delle fasi delle indagini e delle condotte del ricorrente, ha escluso che le calunnie fossero state programmate al momento dell'omicidio e dell'incendio del cadavere della vittima in quanto frutto dell'estemporanea esigenza di modificare la prima versione man mano che le indagini si rivolgevano verso il ricorrente; che egualmente generico e riproduttivo di identiche censure si rivela il motivo in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio, le prime negate per la protervia per cui ha accusato una persona che era stata anche disposta ad un iniziale aiuto, a fronte dell'ammissione avvenuta ad un anno di distanza dai fatti allorché il quadro probatorio a carico era ormai ben delineato, il secondo, ritenuto congruo in ragione del comportamento ostruzionistico del ricorrente ed al pesante sviamento delle indagini che aveva comportato, per un periodo di tempo significativo, il coinvolgimento della parte offesa nel delitto di omicidio; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 34716/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris