CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 38184/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. del TRIBUNALE di PALMIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo una dichiarazione d'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la pronuncia sopra indicata, il Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Palmi ha rigettato de plano l'istanza presentata personalmente da [OSCURATO:PERSONA] sulla base di una ritenuta incomprensibilità del suo contenuto. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, tramite rituale ministero difensivo, affidandosi a un unico motivo. Con tale motivo, il difensore dell'interessato denuncia la violazione di legge in relazione agli artt. 666 e 670 cod. proc. pen. perché il giudice dell'esecuzione, al di fuori dei casi di inammissibilità di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., ha rigettato la richiesta senza fissare l'udienza, con palese violazione del contraddittorio, così non consentendo al ricorrente di disconoscere la firma apposta sulla relata di notifica di una sentenza e di produrre la documentazione a supporto. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con la requisitoria scritta, ha chiesto una dichiarazione d'inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, nel procedimento di sorveglianza, il decreto di inammissibilità può essere emesso de plano, ad opera del Presidente del collegio, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., esclusivamente per le ipotesi in cui «la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge» o costituisce mera riproposizione di altra già rigettata. 3. Nel caso in esame, invece, il giudice dell'esecuzione, compulsato dal ricorrente con una richiesta sul titolo esecutivo, ha rigettato la richiesta de plano, senza considerare che alla proposizione di un incidente di esecuzione, in assenza delle specifiche ipotesi di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., egli avrebbe dovuto dar seguito a tale richiesta fissando l'udienza con avviso alle parti, così instaurando il contraddittorio all'esito del quale assumere la propria decisione. 4. Sulla base delle precedenti considerazioni deriva l'annullamento della sentenza impugnata senza e la trasmissione degli atti al Tribunale di Palmi per l'ulteriore corso.- P.Q.M. annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Palmi per l'ulteriore corso