CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2021
Cassazione n. 39866/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento di merito indicato in epigrafe, la Corte di appello di Genova confermava integralmente la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Genova in data 24 maggio 2018, con cui [OSCURATO:PERSONA] veniva dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, per non aver ottemperato al divieto di far ritorno nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] per anni tre, emesso dal Questore della Provincia di Genova in data 2 marzo 2016. 2. La difesa del Salis ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in un unico motivo in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., vizio di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto si risolve in censure non consentite in sede di legittimità perché costituite da mere doglianze in punto di fatto, benché la decisione sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle censure difensive. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che la valutazione sulla sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62 -bis cod. pen. integra un giudizio di fatto; che le circostanze attenuanti generiche possono essere escluse dal giudice di merito con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata; che la decisione non è sindacabile neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Cass. Sez. 6, n. 42688 del 24.9.2008, Caridi, Rv. 242419). Per identità di ratio, il principio va esteso al giudizio di comparazione fra le circostanze di segno opposto, previsto dall'art. 69 cod. pen. La giurisprudenza di legittimità ha già chiarito, in proposito, che, in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, per il carattere globale del giudizio, il giudice di merito non è tenuto a specificare le ragioni che hanno indotto a dichiarare l'equivalenza piuttosto che la prevalenza, a meno che non vi sia stata una specifica richiesta della parte, con indicazione di circostanze di fatto tali da legittimare la richiesta stessa (Sez. 7, Ordinanza n. 11210 del 20/10/2017, dep. 2018, Z, Rv. 272460). Sotto altro profilo, è stato chiarito che deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, dep. 2014, Waychey, Rv. 258410). 1.2. Tanto premesso in astratto, con riguardo al caso in esame deve osservarsi che i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione dei superiori insegnamenti giurisprudenziali. Emerge, infatti, che il giudice di appello, al fine di escludere la riduzione del trattamento sanzionatorio, ha preso in considerazione, in particolare, i numerosi precedenti penali del prevenuto, sintomatici della sua pericolosità sociale e della sua indifferenza verso le prescrizioni impostegli: condanne per reati contro la persona e contro il patrimonio, diversi episodi di resistenza a pubblico ufficiale, due di evasione, nonché altre violazioni concernenti il foglio di via obbligatorio. È stato poi correttamente osservato come il Salis non abbia mai manifestato alcun segno di resipiscenza, e non abbia indicato eventuali elementi positivamente valutabili. Il provvedimento impugnato risulta dunque connotato da coerenza e linearità logica, né si ravvisa alcun errore giuridico. 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 13 maggio 2021. [OSCURATO:PERSONA] PRESItpENTE 0,,ttl.