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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 50107/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Ferdinando LIGNOLA, con le quali si è chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso; l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] Serena, MRMILE Lucio e [OSCURATO:PERSONA] Miro, ha depositato conclusioni scritte, memoria e nota spese, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. La Corte d'appello di Palermo ha confermato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Salvatore, la sentenza con la quale il GUP del Tribunale cittadino lo aveva condannato, unitamente a BAGNASCO Rosolino (poi assolto in appello), per un furto in abitazione aggravato dalla violenza sulle cose e dal danno di rilevante gravità, ai danni delle persone offese MORMILE Lucio e LA GRUTTh [OSCURATO:PERSONA].

Nella specie, dall'abitazione di costoro, era stata asportata refurtiva per un valore di circa 300.000,00 euro in monili d'oro e pietre preziose.

2. Il giudice d'appello ha ritenuto a carico del [OSCURATO:PERSONA], a differenza che nei riguardi del coimputato assolto (rispetto al quale ha considerato insufficienti le immagini estrapolate dalle telecamere della zona di [OSCURATO:PERSONA] del capoluogo siciliano) un cospicuo compendio indiziario, rappresentato da: a) i risultati dell'analisi dei tabulati telefonici che collocavano quello in uso all'imputato nei pressi dell'abitazione delle vittime in orario coerente con il furto; b) la presenza dell'auto, incontestabilmente risultata in uso all'imputato e intestata al genitore, lungo un passaggio obbligato, avuto riguardo alla direzione presa dai soggetti catturati dalle telecamere (sebbene non inquadrati in viso) in fuga a piedi dal luogo del delitto, in orario prossimo ai fatti (quell'auto essendo risultata l'unica transitante nell'intersezione tra due vie osservata nella fascia oraria e nel tratto di interesse investigativo); c) le modalità dell'azione, preordinata nei dettagli e a colpo sicuro, stante l'assenza dei proprietari e l'utilizzo di strumenti atti allo scasso delle casseforti; d) la circostanza che il cugino dell'imputato, lo stesso con il quale egli aveva avuto scambi di conversazione mentre si trovava nei pressi dell'abitazione luogo dell'azione predatoria in orario prossimo alla stessa, era solito svolgere lavori edili in casa delle persone offese, come era accaduto pochi giorni prima del furto; e) la circostanza che tale rapporto di parentela era stato inizialmente negato dal cugino; f) il rinvenimento a casa del padre e nelle sue pertinenze di una somma di denaro ingiustificata, pari a 10.900,00 euro in banconote di diverso taglio; g) infine, il rinvenimento nella casa del padre di due braccialetti, uno dei quali riconosciuto da una delle persone offese, l'altro dalla madre di una di esse come regalo fatto alla figlia.

La lettura doverosamente complessiva di tali elementi ha fondato l'affermazione della penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], valutata la circostanza dei contatti dell'imputato con il cugino rilevante in termini di conoscenza di dati anche inconsapevolmente forniti dal congiunto, utili per eseguire il piano criminoso.Quanto, poi, al trattamento sanzionatorio, premessa la sostanziale prossimità della pena al minimo edittale (tenuto conto dell'aumento di 2/3 per la contestata recidiva), la Corte territoriale ha ritenuto non riconoscibili le generiche, in ragione dell'elevata gravità intrinseca del fatto, frutto di dolosa e professionale pianificazione, della conseguente intensità del dolo e della negativa ed allarmante personalità dell'agente, ricavata dai plurimi pregiudizi per reati contro il patrimonio, anche recenti e, in particolare, per furti in abitazione (in premessa i giudici d'appello avendo dato conto anche della circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] era stato riconosciuto dagli operanti per le movenze e il modo di camminare, in quanto tratto di recente a giudizio per un furto in abitazione posto in essere nel 2018 con analogo modus operandi), tenuto anche conto che la refurtiva era andata dispersa quasi interamente e che nessun contegno di tipo risarcitorio o collaborativo era stato posto in essere dall'imputato, valutando come recessivo il rispetto del regime cautelare, al quale la Corte non ha ricondotto alcun concreto e tangibile indice di resipiscenza.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Ferdinando LIGNOLA, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] per le parti civili [OSCURATO:PERSONA] Serena, MORMILE Lucio e [OSCURATO:PERSONA] Miro ha depositato memoria, conclusioni scritte e nota spese, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo e il secondo motivo sono manifestamente infondati e l'unitaria trattazione di essi è ampiamente giustificata dalla tecnica utilizzata, avendo la difesa dedotto i due distinti vizi di cui all'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli stessi punti, inerenti alla valutazione del materiale probatorio di natura indiziaria.

Rispetto ad essa, intanto, va ricordato in premessa, secondo l'insegnamento consolidato di questa Corte di legittimità, che in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art.192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez.

U, n. 29541/2020, Filardo, Rv. 280027-04); e neppure può essere dedotta quale violazione di legge ai sensi dell'art. 606, lett. b) o lett. c), cod. proc. pen. la violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza; cosicc:hé essa potrà esser fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti indicati nei motivi di gravame (sez. 6, n. 4119 del 3/4/2019, dep. 2020, Rorneo, Rv. 278196-02).

In ogni caso, la difesa ha inteso rassegnare al vaglio di legittimità questioni di puro merito, sulle quali consta un articolato, congruo, locico e non contraddittorio percorso argomentativo della Corte territoriale, da leggersi, stante la conformità delle due valutazioni, in uno con quello seguito dal giudic:e di primo grado.

Ciò ha evidenti ricadute sulla natura del sindacato di legittimità, per quanto riguarda la verifica dell'adeguatezza e congruità del ragionamento giustificativo in ordine alle doglianze formulate in punto accertamento della responsabilità dell'imputato, ma anche sulla tipologia di vizio deducibile che non può in ogni caso consistere nella reiterazione della tesi difensiva esaminata dai giudici d'appello (sez. 3 n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; sez. 3 n. 44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv, 257595; sez. 2, n. 37295 del 12,/6/2019, Rv. 277218), ricordandosi che sono del tutto estranei al giudizio di legittimità la valutazione e l'apprezzamento del significato degli elementi probatori che attengono interamente al merito, con la conseguente inammissibilità di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio, secondo diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati come maggiormente plausibili o dotati di migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Rv. 253099).

Nel caso in esame, peraltro, la difesa ha omesso un effettivo confronto con i motivi a sostegno della decisione censurata, sorretta da elementi di valutazione ulteriori rispetto a quelli attinti dalle censure, nulla avendo il ricorrente dedotto in ordine alla valenza dei tabulati, oppure al passaggio dell'auto in uso allo stesso e neppure allegato elementi per sostenere l'assunto dell'irrilevanza del rapporto di parentela e del contatto intercorso con soggetto che alcuni giorni prima del fatto aveva svolto in quell'appartamento alcuni lavori edií, a prescindere dalla circostanza (opposta a difesa e riproposta in ricorso,) che lo stesso non avesse installato casseforti in quel luogo.

3. Infine, è manifestamente infondato anche il terzo motivo.

I giudici del merito hanno giustificato adeguatamente il mancato riconoscimento delle generiche, avuto riguardo al disposto di cui all'art. 62 bis, comma 3, cod. pen.

Peraltro, sul punto, stante la ratto della disposizione, deve ribadirsi che al giudice di merito non è richiesto di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva (neppure indicata invero in ricorso), essendo sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/5/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201), rientrando già la stessa concessione di esse nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737), non essendo neppure necessario esaminare tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ma sufficiente specificare a quale si sia inteso far riferimento (sez. 1 n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959).

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero rispetto alla causa della inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000), nonché la rifusione delle spese sostenute in questo giudizio di legittimità dalle parti civili costituite che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuale e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute in questo giudizio di legittimità dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] Serena, MORMILE Lucio e [OSCURATO:PERSONA] Miro, che liquida in complessivi euro tremila cinquecentodieci, oltre accessori come per legge.

Deciso il 5 dicembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Ferdinando LIGNOLA, con le quali si è chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso; l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] Serena, MRMILE Lucio e [OSCURATO:PERSONA] Miro, ha depositato conclusioni scritte, memoria e nota spese, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Palermo ha confermato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Salvatore, la sentenza con la quale il GUP del Tribunale cittadino lo aveva condannato, unitamente a BAGNASCO Rosolino (poi assolto in appello), per un furto in abitazione aggravato dalla violenza sulle cose e dal danno di rilevante gravità, ai danni delle persone offese MORMILE Lucio e LA GRUTTh [OSCURATO:PERSONA]. Nella specie, dall'abitazione di costoro, era stata asportata refurtiva per un valore di circa 300.000,00 euro in monili d'oro e pietre preziose. 2. Il giudice d'appello ha ritenuto a carico del [OSCURATO:PERSONA], a differenza che nei riguardi del coimputato assolto (rispetto al quale ha considerato insufficienti le immagini estrapolate dalle telecamere della zona di [OSCURATO:PERSONA] del capoluogo siciliano) un cospicuo compendio indiziario, rappresentato da: a) i risultati dell'analisi dei tabulati telefonici che collocavano quello in uso all'imputato nei pressi dell'abitazione delle vittime in orario coerente con il furto; b) la presenza dell'auto, incontestabilmente risultata in uso all'imputato e intestata al genitore, lungo un passaggio obbligato, avuto riguardo alla direzione presa dai soggetti catturati dalle telecamere (sebbene non inquadrati in viso) in fuga a piedi dal luogo del delitto, in orario prossimo ai fatti (quell'auto essendo risultata l'unica transitante nell'intersezione tra due vie osservata nella fascia oraria e nel tratto di interesse investigativo); c) le modalità dell'azione, preordinata nei dettagli e a colpo sicuro, stante l'assenza dei proprietari e l'utilizzo di strumenti atti allo scasso delle casseforti; d) la circostanza che il cugino dell'imputato, lo stesso con il quale egli aveva avuto scambi di conversazione mentre si trovava nei pressi dell'abitazione luogo dell'azione predatoria in orario prossimo alla stessa, era solito svolgere lavori edili in casa delle persone offese, come era accaduto pochi giorni prima del furto; e) la circostanza che tale rapporto di parentela era stato inizialmente negato dal cugino; f) il rinvenimento a casa del padre e nelle sue pertinenze di una somma di denaro ingiustificata, pari a 10.900,00 euro in banconote di diverso taglio; g) infine, il rinvenimento nella casa del padre di due braccialetti, uno dei quali riconosciuto da una delle persone offese, l'altro dalla madre di una di esse come regalo fatto alla figlia. La lettura doverosamente complessiva di tali elementi ha fondato l'affermazione della penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], valutata la circostanza dei contatti dell'imputato con il cugino rilevante in termini di conoscenza di dati anche inconsapevolmente forniti dal congiunto, utili per eseguire il piano criminoso.Quanto, poi, al trattamento sanzionatorio, premessa la sostanziale prossimità della pena al minimo edittale (tenuto conto dell'aumento di 2/3 per la contestata recidiva), la Corte territoriale ha ritenuto non riconoscibili le generiche, in ragione dell'elevata gravità intrinseca del fatto, frutto di dolosa e professionale pianificazione, della conseguente intensità del dolo e della negativa ed allarmante personalità dell'agente, ricavata dai plurimi pregiudizi per reati contro il patrimonio, anche recenti e, in particolare, per furti in abitazione (in premessa i giudici d'appello avendo dato conto anche della circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] era stato riconosciuto dagli operanti per le movenze e il modo di camminare, in quanto tratto di recente a giudizio per un furto in abitazione posto in essere nel 2018 con analogo modus operandi), tenuto anche conto che la refurtiva era andata dispersa quasi interamente e che nessun contegno di tipo risarcitorio o collaborativo era stato posto in essere dall'imputato, valutando come recessivo il rispetto del regime cautelare, al quale la Corte non ha ricondotto alcun concreto e tangibile indice di resipiscenza. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Ferdinando LIGNOLA, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] per le parti civili [OSCURATO:PERSONA] Serena, MORMILE Lucio e [OSCURATO:PERSONA] Miro ha depositato memoria, conclusioni scritte e nota spese, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo e il secondo motivo sono manifestamente infondati e l'unitaria trattazione di essi è ampiamente giustificata dalla tecnica utilizzata, avendo la difesa dedotto i due distinti vizi di cui all'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli stessi punti, inerenti alla valutazione del materiale probatorio di natura indiziaria. Rispetto ad essa, intanto, va ricordato in premessa, secondo l'insegnamento consolidato di questa Corte di legittimità, che in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art.192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n. 29541/2020, Filardo, Rv. 280027-04); e neppure può essere dedotta quale violazione di legge ai sensi dell'art. 606, lett. b) o lett. c), cod. proc. pen. la violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza; cosicc:hé essa potrà esser fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti indicati nei motivi di gravame (sez. 6, n. 4119 del 3/4/2019, dep. 2020, Rorneo, Rv. 278196-02). In ogni caso, la difesa ha inteso rassegnare al vaglio di legittimità questioni di puro merito, sulle quali consta un articolato, congruo, locico e non contraddittorio percorso argomentativo della Corte territoriale, da leggersi, stante la conformità delle due valutazioni, in uno con quello seguito dal giudic:e di primo grado. Ciò ha evidenti ricadute sulla natura del sindacato di legittimità, per quanto riguarda la verifica dell'adeguatezza e congruità del ragionamento giustificativo in ordine alle doglianze formulate in punto accertamento della responsabilità dell'imputato, ma anche sulla tipologia di vizio deducibile che non può in ogni caso consistere nella reiterazione della tesi difensiva esaminata dai giudici d'appello (sez. 3 n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; sez. 3 n. 44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv, 257595; sez. 2, n. 37295 del 12,/6/2019, Rv. 277218), ricordandosi che sono del tutto estranei al giudizio di legittimità la valutazione e l'apprezzamento del significato degli elementi probatori che attengono interamente al merito, con la conseguente inammissibilità di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio, secondo diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati come maggiormente plausibili o dotati di migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Rv. 253099). Nel caso in esame, peraltro, la difesa ha omesso un effettivo confronto con i motivi a sostegno della decisione censurata, sorretta da elementi di valutazione ulteriori rispetto a quelli attinti dalle censure, nulla avendo il ricorrente dedotto in ordine alla valenza dei tabulati, oppure al passaggio dell'auto in uso allo stesso e neppure allegato elementi per sostenere l'assunto dell'irrilevanza del rapporto di parentela e del contatto intercorso con soggetto che alcuni giorni prima del fatto aveva svolto in quell'appartamento alcuni lavori edií, a prescindere dalla circostanza (opposta a difesa e riproposta in ricorso,) che lo stesso non avesse installato casseforti in quel luogo. 3. Infine, è manifestamente infondato anche il terzo motivo. I giudici del merito hanno giustificato adeguatamente il mancato riconoscimento delle generiche, avuto riguardo al disposto di cui all'art. 62 bis, comma 3, cod. pen. Peraltro, sul punto, stante la ratto della disposizione, deve ribadirsi che al giudice di merito non è richiesto di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva (neppure indicata invero in ricorso), essendo sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/5/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201), rientrando già la stessa concessione di esse nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737), non essendo neppure necessario esaminare tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ma sufficiente specificare a quale si sia inteso far riferimento (sez. 1 n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959). 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero rispetto alla causa della inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000), nonché la rifusione delle spese sostenute in questo giudizio di legittimità dalle parti civili costituite che si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuale e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute in questo giudizio di legittimità dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] Serena, MORMILE Lucio e [OSCURATO:PERSONA] Miro, che liquida in complessivi euro tremila cinquecentodieci, oltre accessori come per legge. Deciso il 5 dicembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 50107/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris