CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 maggio 2023
Cassazione n. 33534/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte SEMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE della REP2BBLICA presso la CORTE di APPELLO di L'AQUILA it,td. hukt,W•0 coc, trt, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2022 della CORTE di APPELLO di L'[OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che la Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso, annulli con rinvio la sentenza impugnata. FATTO E DIRITTO 1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di L'Aquila ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale, in riforma della sentenza in data 07/02/2020 del Tribunale di Pescara, l'imputato [OSCURATO:PERSONA] era assolto dal reato di truffa a lui ascritto, trattandosi di persona non punibile ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. La Procura ricorrente deduce violazione di legge per l'errata applicazione dell'istituto dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, in presenza, nel caso di specie, di comportamento abituale, desumibile dalle risultanze del casellario giudiziale (plurime condotte di furto e rapina, ben oltre la soglia dei due illeciti per reati della stessa indole). 3. Il ricorso è fondato. Afferma la corte territoriale «il carattere non abituale della condotta assunta dall'imputato, comprovato dall'incensuratezza del Tavoletta», circostanza che integra il giudizio positivo ai fini dell'applicazione dell'istituto in questione. Risulta, invece, dal certificato del casellario giudiziale, allegato al ricorso, che il Tavoletta è compromesso da numerosi precedenti penali (nove sentenze irrevocabili per delitti contro il patrimonio — furti e rapine; cinque condanne definitive per traffico illecito di sostanze stupefacenti). Il giudice di appello, quindi, non ha applicato il principio di diritto enucleato dalle sezioni unite secondo il quale ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591-01). La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma il 17/05/2023 [OSCURATO:PERSONA]