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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 44878/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Taranto il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Lecce, Sez.

Distaccata di Taranto, in data 23/6/2021 -udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] -udita la requisitoria del Sost.

Proc.Gen., Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; -udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi, chiedendone l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, confermava la decisione del Tribunale di Taranto che, in data 8/7/2020, aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di tentata estorsione, condannandolo alla pena di anni due, mesi due di reclusione ed euro 800,00 di multa nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA].2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 la violazione degli artt. 56,629 cod.pen. e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione.

Secondo il ricorrente la sentenza impugnata risulta solo apparentemente motivata, essendosi i giudici d'appello limitati alla trasposizione acritica di quella di primo grado senza esplicitare adeguatamente le ragioni alla base del rigetto delle doglianze difensive.

In particolare, secondo il difensore, è affetta da illogicità la valutazione d'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla p.o. in quanto la Corte di merito non ha considerato che la stessa è portatrice di interessi economici connessi alla domanda risarcitoria; ha escluso -in contrasto con le stesse affermazioni del denunziante- l'esistenza tra le parti di ragioni di risentimento ed ha utilizzato a fini di riscontro le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], legato al [OSCURATO:PERSONA] da rapporti amicali, il quale ha fornito in dibattimento indicazioni per più versi discordanti rispetto alle s.i.t. acquisite in fase investigativa sulle caratteristiche del soggetto notato il pomeriggio del 4/3/2009.

Il ricorrente censura, inoltre, sotto il profilo della illogicità la valutazione delle dichiarazioni dei testi della difesa, Russo, Boccuni e Mirizzi, i quali hanno riferito della presenza dell'imputato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], tra le ore 17 e le 18, nel proprio studio medico; 2.2 la violazione dell'art. 56, comma 3, cod.pen. e correlato vizio della motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della desistenza volontaria del prevenuto.

Secondo la difesa i giudici di merito hanno disatteso la richiesta difensiva con argomenti erronei, sostenendo che il Castellaneta era stato costretto da fattori esterni all'interruzione della condotta illecita senza, tuttavia, precisare quali siano stati gli elementi impeditivi; 2.3 la violazione dell'art. 62 bis cod.pen. e connesso vizio della motivazione, non avendo la Corte di merito fornito adeguata giustificazione circa la reiezione delle doglianze difensive, trascurando l' incensuratezza del prevenuto all'epoca dei fatti e la funzione adeguatrice dell'istituto. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo è inammissibile in quanto meramente reiterativo di censure già scrutinate dalla Corte di merito e disattese con il supporto di ampia motivazione che non presta il fianco a censura per completezza e coerenza logica.

I giudici d'appello, infatti, hanno congruamente argomentato il giudizio di attendibilità intrinseca del denunziante [OSCURATO:PERSONA], rimarcando gli elementi di conferma alla narrazione della p.o. che si traggono dalla deposizione e dall'individuazione del teste Simeone, e hanno motivatamente convalidato il giudizio di scarsa affidabilità della prova d'alibi affidata ai testi della difesa.Il difensore, pur denunziando la violazione dei criteri di valutazione della prova e il vizio di motivazione per illogicità manifesta, in realtà sollecita una rilettura del compendio probatorio preclusa in sede di legittimità a fronte di un apparato motivazionale esente da criticità giustificative.

2. Destituito di fondamento è anche il secondo motivo che censura il mancato riconoscimento della esimente ex art. 56, comma 3, cod.pen.

E' principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte che nei reati di danno a forma libera la desistenza può aver luogo solo nella fase del tentativo incompiuto e non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può, al più, operare la diminuente per il cd. recesso attivo, qualora il soggetto tenga una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento (Sez. 2, n. 24551 del 08/05/2015, Rv. 264226; n. 16054 del 20/03/2018,Rv. 272677; Sez. 5, n. 17241 del 20/1/2020, Rv. 279170).

Nella specie, la condotta strumentale di carattere minatorio funzionale al conseguimento dell'ingiusto profitto era stata compiutamente dispiegata dal prevenuto, il quale avrebbe potuto esclusivamente annullare la causalità illecita innescata con un fattivo comportamento incidente sul perfezionamento del reato.

La semplice constatazione dell'assenza di condotte ulteriori, intese a costringere la p.o. all'esborso della somma richiesta allo spirare del termine di due settimane accordato dall'imputato alla p.o. per la consegna, è circostanza che non si presta ad integrare l'invocata desistenza, quali che siano state le cause che hanno interferito con il decorso causale, in particolare la denunzia della p.o. o la misura cautelare adottata nei confronti del prevenuto.

3. Ad esiti di inammissibilità deve pervenirsi anche in relazione al conclusivo motivo che lamenta il diniego delle circostanze attenuanti ex art. 62 bis cod.pen.

Le censure difensive sono, infatti, del tutto generiche e non si rapportano criticamente alla motivazione reiettiva della sentenza impugnata, che ha richiamato in senso ostativo all'invocata mitigazione sanzionatoria i precedenti, plurimi e specifici, che militano a carico dell'imputato, formulando una prognosi negativa in ordine alla personalità del ricorrente non scalfita dalle contrarie ed assertive deduzioni.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. 3 & P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Taranto il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Lecce, Sez. Distaccata di Taranto, in data 23/6/2021 -udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] -udita la requisitoria del Sost. Proc.Gen., Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; -udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi, chiedendone l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, confermava la decisione del Tribunale di Taranto che, in data 8/7/2020, aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di tentata estorsione, condannandolo alla pena di anni due, mesi due di reclusione ed euro 800,00 di multa nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA].2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 la violazione degli artt. 56,629 cod.pen. e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Secondo il ricorrente la sentenza impugnata risulta solo apparentemente motivata, essendosi i giudici d'appello limitati alla trasposizione acritica di quella di primo grado senza esplicitare adeguatamente le ragioni alla base del rigetto delle doglianze difensive. In particolare, secondo il difensore, è affetta da illogicità la valutazione d'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla p.o. in quanto la Corte di merito non ha considerato che la stessa è portatrice di interessi economici connessi alla domanda risarcitoria; ha escluso -in contrasto con le stesse affermazioni del denunziante- l'esistenza tra le parti di ragioni di risentimento ed ha utilizzato a fini di riscontro le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], legato al [OSCURATO:PERSONA] da rapporti amicali, il quale ha fornito in dibattimento indicazioni per più versi discordanti rispetto alle s.i.t. acquisite in fase investigativa sulle caratteristiche del soggetto notato il pomeriggio del 4/3/2009. Il ricorrente censura, inoltre, sotto il profilo della illogicità la valutazione delle dichiarazioni dei testi della difesa, Russo, Boccuni e Mirizzi, i quali hanno riferito della presenza dell'imputato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], tra le ore 17 e le 18, nel proprio studio medico; 2.2 la violazione dell'art. 56, comma 3, cod.pen. e correlato vizio della motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della desistenza volontaria del prevenuto. Secondo la difesa i giudici di merito hanno disatteso la richiesta difensiva con argomenti erronei, sostenendo che il Castellaneta era stato costretto da fattori esterni all'interruzione della condotta illecita senza, tuttavia, precisare quali siano stati gli elementi impeditivi; 2.3 la violazione dell'art. 62 bis cod.pen. e connesso vizio della motivazione, non avendo la Corte di merito fornito adeguata giustificazione circa la reiezione delle doglianze difensive, trascurando l' incensuratezza del prevenuto all'epoca dei fatti e la funzione adeguatrice dell'istituto. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo è inammissibile in quanto meramente reiterativo di censure già scrutinate dalla Corte di merito e disattese con il supporto di ampia motivazione che non presta il fianco a censura per completezza e coerenza logica. I giudici d'appello, infatti, hanno congruamente argomentato il giudizio di attendibilità intrinseca del denunziante [OSCURATO:PERSONA], rimarcando gli elementi di conferma alla narrazione della p.o. che si traggono dalla deposizione e dall'individuazione del teste Simeone, e hanno motivatamente convalidato il giudizio di scarsa affidabilità della prova d'alibi affidata ai testi della difesa.Il difensore, pur denunziando la violazione dei criteri di valutazione della prova e il vizio di motivazione per illogicità manifesta, in realtà sollecita una rilettura del compendio probatorio preclusa in sede di legittimità a fronte di un apparato motivazionale esente da criticità giustificative. 2. Destituito di fondamento è anche il secondo motivo che censura il mancato riconoscimento della esimente ex art. 56, comma 3, cod.pen. E' principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte che nei reati di danno a forma libera la desistenza può aver luogo solo nella fase del tentativo incompiuto e non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può, al più, operare la diminuente per il cd. recesso attivo, qualora il soggetto tenga una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento (Sez. 2, n. 24551 del 08/05/2015, Rv. 264226; n. 16054 del 20/03/2018,Rv. 272677; Sez. 5, n. 17241 del 20/1/2020, Rv. 279170). Nella specie, la condotta strumentale di carattere minatorio funzionale al conseguimento dell'ingiusto profitto era stata compiutamente dispiegata dal prevenuto, il quale avrebbe potuto esclusivamente annullare la causalità illecita innescata con un fattivo comportamento incidente sul perfezionamento del reato. La semplice constatazione dell'assenza di condotte ulteriori, intese a costringere la p.o. all'esborso della somma richiesta allo spirare del termine di due settimane accordato dall'imputato alla p.o. per la consegna, è circostanza che non si presta ad integrare l'invocata desistenza, quali che siano state le cause che hanno interferito con il decorso causale, in particolare la denunzia della p.o. o la misura cautelare adottata nei confronti del prevenuto. 3. Ad esiti di inammissibilità deve pervenirsi anche in relazione al conclusivo motivo che lamenta il diniego delle circostanze attenuanti ex art. 62 bis cod.pen. Le censure difensive sono, infatti, del tutto generiche e non si rapportano criticamente alla motivazione reiettiva della sentenza impugnata, che ha richiamato in senso ostativo all'invocata mitigazione sanzionatoria i precedenti, plurimi e specifici, che militano a carico dell'imputato, formulando una prognosi negativa in ordine alla personalità del ricorrente non scalfita dalle contrarie ed assertive deduzioni. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. 3 & P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso i
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