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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 febbraio 2026

Cassazione n. 05201/2026

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ciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 18348/2021 , propost o da: [OSCURATO:PERSONA], con l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] C., in persona del curatore [OSCURATO:PERSONA], con l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Perugia n. 5 88 /202 0 , depositata il 22 dicembre 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 febbraio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

OSSERVA Il Tribunale di Terni accolse la domanda con la quale il [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C.(d’innanzi: “il Fallimento”) aveva chiesto che fosse dichiarata la nullità per simulazione assoluta del contratto, reso con atto pubblico del 12 gennaio 2011, con il quale il socio illimitatamente responsabile [OSCURATO:PERSONA] aveva ceduto alla figlia [OSCURATO:PERSONA] gli immobili di sua proprietà, siti nel territorio del Comune di [OSCURATO:PERSONA].

La sentenza fu confermata dalla Corte d’Appello di Perugia, adita con gravame di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] impugnato la sentenza d’appello con ricorso per cassazione affidato a due motivi; il Fallimento ha depositato controricorso.

Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.

In prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente ha depositato atto di rinunzia al ricorso, rilevando e documentando l’avvenuto perfezionamento di un accordo transattivo fra le parti sulla questione oggetto di controversia.

L’istanza è corredata da un documento sottoscritto dal procuratore speciale di parte controricorrente, il quale, munito dello specifico potere, dichiara di accettare la rinunzia.

Su tale base, la ricorrente ha chiesto che sia dichiarata l’estinzione del giudizio, con istanza sottoscritta anche dal difensore della controparte.

Pertanto, sussistendo i requisiti di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c., va dichiarata l’estinzione del giudizio.

Nulla sulle spese, in applicazione dell’art. 391, ultimo comma, c.p.c.

Non dev’essere adottata la statuizione di cui all’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, in quanto tale misura si applica ai soli casi -tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, per il suo carattere di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (cfr. Cass. 26/8/2022, n. 25387).

P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 18348/2021 , propost o da: [OSCURATO:PERSONA], con l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] C., in persona del curatore [OSCURATO:PERSONA], con l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Perugia n. 5 88 /202 0 , depositata il 22 dicembre 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 febbraio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. OSSERVA Il Tribunale di Terni accolse la domanda con la quale il [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C.(d’innanzi: “il Fallimento”) aveva chiesto che fosse dichiarata la nullità per simulazione assoluta del contratto, reso con atto pubblico del 12 gennaio 2011, con il quale il socio illimitatamente responsabile [OSCURATO:PERSONA] aveva ceduto alla figlia [OSCURATO:PERSONA] gli immobili di sua proprietà, siti nel territorio del Comune di [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza fu confermata dalla Corte d’Appello di Perugia, adita con gravame di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] impugnato la sentenza d’appello con ricorso per cassazione affidato a due motivi; il Fallimento ha depositato controricorso. Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c. In prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente ha depositato atto di rinunzia al ricorso, rilevando e documentando l’avvenuto perfezionamento di un accordo transattivo fra le parti sulla questione oggetto di controversia. L’istanza è corredata da un documento sottoscritto dal procuratore speciale di parte controricorrente, il quale, munito dello specifico potere, dichiara di accettare la rinunzia. Su tale base, la ricorrente ha chiesto che sia dichiarata l’estinzione del giudizio, con istanza sottoscritta anche dal difensore della controparte. Pertanto, sussistendo i requisiti di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c., va dichiarata l’estinzione del giudizio. Nulla sulle spese, in applicazione dell’art. 391, ultimo comma, c.p.c. Non dev’essere adottata la statuizione di cui all’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, in quanto tale misura si applica ai soli casi -tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, per il suo carattere di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (cfr. Cass. 26/8/2022, n. 25387). P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio de