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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 05389/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2020 emessa dalla Corte di appello di Messina; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto a giudizio innanzi al Tribunale di Messina per il delitto di simulazione di reato, in quanto, mediante denuncia sporta presso la Procura di Messina in data 16 settembre 2014, avrebbe affermato falsamente di aver subito in data 10 settembre 2014 un furto e, in particolare, che ignoti si erano impossessati, dopo aver forzato il finestrino, di una borsa contenente la somma di 88.000 euro, unitamente a documenti e materiale vario, custodita all'interno della propria autovettura, Il Tribunale di Messina, con sentenza emessa in data 4 maggio 2018 all'esito del giudizio dibattimentale di primo grado, ha dichiarato l'imputato colpevole del reato ascritto e lo ha condannato alla pena sospesa di un anno di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Con la decisione impugnata la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza di primo grado, appellata dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], che ha condannato al pagamento delle ulteriori spese processuali.

2. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del Bonarrigo, ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento, deducendo quattro motivi e, segnatamente: 1) l'illogicità della motivazione in relazione agli esiti dibattimentali e il travisamento «dei fatti», in quanto la Corte di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, non avrebbe confutato le incongruenze emerse nel giudizio dibattimentale, ma le avrebbe ulteriormente amplificate; 2) la violazione di legge in relazione all'art. 367 cod. pen. per aver la Corte di appello ritenuto erroneamente integrato il delitto di simulazione di reato sebbene la denuncia sia apparsa immediatamente inverosimile e come tale inidonea a determinare l'avvio di un processo penale; 3) la contraddittorietà e la manifesta illogicità della sentenza nella parte in cui ha escluso l'applicazione della fattispecie e di cui all'art. 131 bis cod. pen.; 4) il vizio di violazione di legge e di illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rigettato in quanto infondato.

2. Con la prima censura il ricorrente deduce l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata in relazione agli esiti dibattimentali e il travisamento «dei fatti».

La Corte di appello, infatti, nel confermare la sentenza di primo grado, non avrebbe confutato le incongruenze emerse nel giudizio dibattimentale, ma le avrebbe ulteriormente amplificate.

Rileva, infatti, il difensore che la Corte di appello non avrebbe considerato che: - il ritardo di sei giorni nella presentazione della denuncia sarebbe stato dovuto all'insorgenza di un malore per l'imputato; - non può attribuirsi la responsabilità al Bonarrigo per la scelta del percorso e per non essersi recato prima in banca; - l'autovettura non era stata lasciata senza allarme, ma ne era 2 re priva; - il Bonarrigo avrebbe indicato l'esatto luogo ove aveva parcheggiato la propria autovettura; - il finestrino dell'autovettura che aveva subito l'effrazione non era stato riparato per mesi; - l'incertezza sul lato nel quale il Bonarrigo avrebbe posizionato la borsa emergerebbe da una dichiarazione dell'imputato e, dunque, come tale sarebbe non utilizzabile.

3. Il motivo inammissibilmente si risolve in una censura di fatto alle statuizioni della sentenza impugnata e nella riproposizione della propria versione alternativa.

Il ricorrente, infatti, pur formalmente denunciando un vizio di carenza della motivazione, intende invece sollecitare la Corte di Cassazione ad un diretto e diverso apprezzamento degli elementi probatori raccolti nel giudizio dibattimentale.

E', tuttavia, inammissibile il ricorso per cassazione che, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, solleciti quest'ultimo ad una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllo sulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica della interpretazione che ne è stata fornita (ex plurímis: Sez. 5, n. 34149 del 11/06/2019, E., Rv. 276566; Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, Aprovitola, Rv. 253774).

La Corte di appello di Messina, peraltro, confermando le statuizioni della sentenza di primo grado, ha non certo illogicamente ritenuto sussistente il reato contestato in ragione del ritardo di sei giorni nella denuncia del furto pur a fronte della elevata somma asseritamente sottratta, del fatto che l'imputato non si sia recato in banca prima di parcheggiare l'auto in strada con la borsa contenente l'ingente somma, nel fatto che l'autovettura fosse stata parcheggiata senza allarme, nel fatto che lo stesso denunciante non avesse indicato il luogo del parcheggio dell'autovettura, impedendo di verificare l'eventuale esistenza di telecamere di videosorveglianza, nel fatto che il finestrino all'atto della denuncia fosse stato già riparato e che lo stesso imputato avesse confuso su quale sedile si trovasse la borsa all'atto dell'effrazione.

4. Con il secondo motivo il ricorrente censura la violazione di legge in relazione all'art. 367 cod. pen. per aver la Corte di appello ritenuto erroneamente integrato il delitto di simulazione di reato sebbene la denuncia sia apparsa immediatamente inverosimile e come tale fosse inidonea a determinare l'avvio di un processo penale.

5. Il motivo è infondato.Secondo un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità del delitto di simulazione di reato, è sufficiente che la falsa denuncia determini l'astratta possibilità di un'attività degli organi inquirenti diretta all'accertamento del fatto denunciato, attesa la natura di reato di pericolo della fattispecie di cui all'art. 367 cod. pen., con la conseguenza che la sussistenza della stessa può essere esclusa solo quando la denuncia appaia palesemente inverosimile e gli organi che la ricevono svolgano indagini al solo fine di stabilirne la veridicità e non già per accertare i fatti denunciati (Sez. 6, n. 17461 del 06/03/2019, P.g. c.

Piras, Rv. 275549; Sez. 6, n. 33016 del 10/04/2014, Orrù e altri, Rv. 260455-01, fattispecie in cui è stata ritenuta la sussistenza del reato, osservandosi che la denuncia non possedeva nessun carattere di inverosimiglianza, e che, a tal fine, era irrilevante che gli inquirenti ne avessero ben presto compreso la falsità all'esito dello svolgimento delle prime indagini sul fatto denunciato).

La Corte di appello non illogicamente ha rilevato che, ancorché «la "pista" investigativa privilegiata si poneva subito verso la falsità del dichiarato», le indagini si erano rese necessarie per accertare la realtà del furto denunciato, in particolare mediante l'audizione del carrozziere sull'entità del danneggiamento e della riparazione, che avrebbe reso possibile comprendere la tecnica della presunta effrazione.

La sentenza impugnata ha, dunque, congruamente motivato sulle ragioni per le quali non si è in presenza di una inverosimiglianza originaria del fatto denunciato, tale da rendere prima facie la denuncia inidonea a determinare la semplice possibilità dell'inizio di un procedimento penale per quel fatto.

6. Con il terzo motivo il ricorrente ha dedotto la contraddittorietà e la manifesta illogicità della sentenza nella parte in cui ha escluso l'applicazione della fattispecie di cui all'art. 131 bis cod. pen., in quanto le modalità della condotta, l'esiguità del pericolo e l'assenza di rilievo esterno del fatto, unitamente alla condotta non abituale del ricorrente, avrebbero dovuto condurre alla declaratoria di non punibilità del fatto.

7. Il motivo è inammissibile.

La Corte di appello ha concretamente omesso la motivazione sul motivo di appello volto ad ottenere la declaratoria di non punibilità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., ritenendo apoditticamente «priva di senso» questa richiesta.

Non costituisce, tuttavia, causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello che per la sua assoluta indeterminatezza e genericità doveva essere dichiarato inammissibile (Sez. 4, n. 1982 del 15/12/1998 (dep. 1999), Iannotta, Rv. 213230) o manifestamente infondato (ex plurimis: Sez. 6, n. 47983 del 27/11/2012, D'Alessandro, Rv. 254280).

Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, sussiste il vizio di mancanza di motivazione, ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività (Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2014, Dall'Agnola, Rv. 257967; conf., ex plurimis: Sez. 2, n. 36119 del 4/07/2017, Agati, Rv. 270801).

Nel caso di specie il motivo di appello pretermesso, in quanto privo di motivazione, dalla Corte di appello era invero generico e, dunque, inammissibile e, pertanto, il vizio di motivazione denunciato è insussistente.

Nell'atto di appello la difesa ha, infatti, eccepito che «in ogni caso la incensuratezza del Bonarrigo unitamente alle circostanze di cui sopra [l'inverosimiglianza della denuncia] avrebbero dovuto condurre ad un pronunciamento assolutorio per la particolare tenuità del fatto».

Tale motivo di appello si rivela, tuttavia, radicalmente inammissibile per difetto di specificità, in quanto non si confronta criticamente con la motivazione della sentenza impugnata sul punto solo apoditticamente contestata e non indica neppure le circostanze che avrebbero dovuto condurre al suo accoglimento rispetto al complesso dei presupposti per il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.

Secondo le Sezioni Unite di questa Corte, del resto, l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati ed argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822; Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811; Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, Jallow, Rv. 275841).

8. Con il quarto motivo il ricorrente ha censurato il vizio di violazione di legge e di illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, in quanto la Corte di appello avrebbe pretermesso l'incensuratezza dell'imputato e la particolare tenuità del fatto, oltre 5 .A-2 che nessun apprezzabile margine di certezza era da riconoscersi ai fatti lamentati.

9. Anche tale motivo si rivela inammissibile.

E' certamente vero che la sentenza impugnata non motiva sulla concessione delle attenuanti generiche richieste nell'atto di appello.

Tuttavia, anche questo motivo si rivela inammissibilmente generico in quanto nell'atto di appello la difesa aveva addotto esclusivamente l'incensuratezza dell'imputato («[OSCURATO:PERSONA] non ha precedenti o condanne, ragione per cui, ...allo stesso dovevano applicarsi le attenuanti generiche come espressamente ex lege previsto»), senza neppure indicare alcuni degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. al fine di giustificare l'attenuazione del trattamento sanzionatorio richiesto.

L'art. 62-bis, terzo comma, cod. pen., infatti, sancisce che l'assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non può essere, per ciò solo, posta a fondamento della concessione delle circostanze attenuanti generiche.

10. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2020 emessa dalla Corte di appello di Messina; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto a giudizio innanzi al Tribunale di Messina per il delitto di simulazione di reato, in quanto, mediante denuncia sporta presso la Procura di Messina in data 16 settembre 2014, avrebbe affermato falsamente di aver subito in data 10 settembre 2014 un furto e, in particolare, che ignoti si erano impossessati, dopo aver forzato il finestrino, di una borsa contenente la somma di 88.000 euro, unitamente a documenti e materiale vario, custodita all'interno della propria autovettura, Il Tribunale di Messina, con sentenza emessa in data 4 maggio 2018 all'esito del giudizio dibattimentale di primo grado, ha dichiarato l'imputato colpevole del reato ascritto e lo ha condannato alla pena sospesa di un anno di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Con la decisione impugnata la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza di primo grado, appellata dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], che ha condannato al pagamento delle ulteriori spese processuali. 2. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del Bonarrigo, ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento, deducendo quattro motivi e, segnatamente: 1) l'illogicità della motivazione in relazione agli esiti dibattimentali e il travisamento «dei fatti», in quanto la Corte di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, non avrebbe confutato le incongruenze emerse nel giudizio dibattimentale, ma le avrebbe ulteriormente amplificate; 2) la violazione di legge in relazione all'art. 367 cod. pen. per aver la Corte di appello ritenuto erroneamente integrato il delitto di simulazione di reato sebbene la denuncia sia apparsa immediatamente inverosimile e come tale inidonea a determinare l'avvio di un processo penale; 3) la contraddittorietà e la manifesta illogicità della sentenza nella parte in cui ha escluso l'applicazione della fattispecie e di cui all'art. 131 bis cod. pen.; 4) il vizio di violazione di legge e di illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato in quanto infondato. 2. Con la prima censura il ricorrente deduce l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata in relazione agli esiti dibattimentali e il travisamento «dei fatti». La Corte di appello, infatti, nel confermare la sentenza di primo grado, non avrebbe confutato le incongruenze emerse nel giudizio dibattimentale, ma le avrebbe ulteriormente amplificate. Rileva, infatti, il difensore che la Corte di appello non avrebbe considerato che: - il ritardo di sei giorni nella presentazione della denuncia sarebbe stato dovuto all'insorgenza di un malore per l'imputato; - non può attribuirsi la responsabilità al Bonarrigo per la scelta del percorso e per non essersi recato prima in banca; - l'autovettura non era stata lasciata senza allarme, ma ne era 2 re priva; - il Bonarrigo avrebbe indicato l'esatto luogo ove aveva parcheggiato la propria autovettura; - il finestrino dell'autovettura che aveva subito l'effrazione non era stato riparato per mesi; - l'incertezza sul lato nel quale il Bonarrigo avrebbe posizionato la borsa emergerebbe da una dichiarazione dell'imputato e, dunque, come tale sarebbe non utilizzabile. 3. Il motivo inammissibilmente si risolve in una censura di fatto alle statuizioni della sentenza impugnata e nella riproposizione della propria versione alternativa. Il ricorrente, infatti, pur formalmente denunciando un vizio di carenza della motivazione, intende invece sollecitare la Corte di Cassazione ad un diretto e diverso apprezzamento degli elementi probatori raccolti nel giudizio dibattimentale. E', tuttavia, inammissibile il ricorso per cassazione che, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, solleciti quest'ultimo ad una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllo sulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica della interpretazione che ne è stata fornita (ex plurímis: Sez. 5, n. 34149 del 11/06/2019, E., Rv. 276566; Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, Aprovitola, Rv. 253774). La Corte di appello di Messina, peraltro, confermando le statuizioni della sentenza di primo grado, ha non certo illogicamente ritenuto sussistente il reato contestato in ragione del ritardo di sei giorni nella denuncia del furto pur a fronte della elevata somma asseritamente sottratta, del fatto che l'imputato non si sia recato in banca prima di parcheggiare l'auto in strada con la borsa contenente l'ingente somma, nel fatto che l'autovettura fosse stata parcheggiata senza allarme, nel fatto che lo stesso denunciante non avesse indicato il luogo del parcheggio dell'autovettura, impedendo di verificare l'eventuale esistenza di telecamere di videosorveglianza, nel fatto che il finestrino all'atto della denuncia fosse stato già riparato e che lo stesso imputato avesse confuso su quale sedile si trovasse la borsa all'atto dell'effrazione. 4. Con il secondo motivo il ricorrente censura la violazione di legge in relazione all'art. 367 cod. pen. per aver la Corte di appello ritenuto erroneamente integrato il delitto di simulazione di reato sebbene la denuncia sia apparsa immediatamente inverosimile e come tale fosse inidonea a determinare l'avvio di un processo penale. 5. Il motivo è infondato.Secondo un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità del delitto di simulazione di reato, è sufficiente che la falsa denuncia determini l'astratta possibilità di un'attività degli organi inquirenti diretta all'accertamento del fatto denunciato, attesa la natura di reato di pericolo della fattispecie di cui all'art. 367 cod. pen., con la conseguenza che la sussistenza della stessa può essere esclusa solo quando la denuncia appaia palesemente inverosimile e gli organi che la ricevono svolgano indagini al solo fine di stabilirne la veridicità e non già per accertare i fatti denunciati (Sez. 6, n. 17461 del 06/03/2019, P.g. c. Piras, Rv. 275549; Sez. 6, n. 33016 del 10/04/2014, Orrù e altri, Rv. 260455-01, fattispecie in cui è stata ritenuta la sussistenza del reato, osservandosi che la denuncia non possedeva nessun carattere di inverosimiglianza, e che, a tal fine, era irrilevante che gli inquirenti ne avessero ben presto compreso la falsità all'esito dello svolgimento delle prime indagini sul fatto denunciato). La Corte di appello non illogicamente ha rilevato che, ancorché «la "pista" investigativa privilegiata si poneva subito verso la falsità del dichiarato», le indagini si erano rese necessarie per accertare la realtà del furto denunciato, in particolare mediante l'audizione del carrozziere sull'entità del danneggiamento e della riparazione, che avrebbe reso possibile comprendere la tecnica della presunta effrazione. La sentenza impugnata ha, dunque, congruamente motivato sulle ragioni per le quali non si è in presenza di una inverosimiglianza originaria del fatto denunciato, tale da rendere prima facie la denuncia inidonea a determinare la semplice possibilità dell'inizio di un procedimento penale per quel fatto. 6. Con il terzo motivo il ricorrente ha dedotto la contraddittorietà e la manifesta illogicità della sentenza nella parte in cui ha escluso l'applicazione della fattispecie di cui all'art. 131 bis cod. pen., in quanto le modalità della condotta, l'esiguità del pericolo e l'assenza di rilievo esterno del fatto, unitamente alla condotta non abituale del ricorrente, avrebbero dovuto condurre alla declaratoria di non punibilità del fatto. 7. Il motivo è inammissibile. La Corte di appello ha concretamente omesso la motivazione sul motivo di appello volto ad ottenere la declaratoria di non punibilità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., ritenendo apoditticamente «priva di senso» questa richiesta. Non costituisce, tuttavia, causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello che per la sua assoluta indeterminatezza e genericità doveva essere dichiarato inammissibile (Sez. 4, n. 1982 del 15/12/1998 (dep. 1999), Iannotta, Rv. 213230) o manifestamente infondato (ex plurimis: Sez. 6, n. 47983 del 27/11/2012, D'Alessandro, Rv. 254280). Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, sussiste il vizio di mancanza di motivazione, ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività (Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2014, Dall'Agnola, Rv. 257967; conf., ex plurimis: Sez. 2, n. 36119 del 4/07/2017, Agati, Rv. 270801). Nel caso di specie il motivo di appello pretermesso, in quanto privo di motivazione, dalla Corte di appello era invero generico e, dunque, inammissibile e, pertanto, il vizio di motivazione denunciato è insussistente. Nell'atto di appello la difesa ha, infatti, eccepito che «in ogni caso la incensuratezza del Bonarrigo unitamente alle circostanze di cui sopra [l'inverosimiglianza della denuncia] avrebbero dovuto condurre ad un pronunciamento assolutorio per la particolare tenuità del fatto». Tale motivo di appello si rivela, tuttavia, radicalmente inammissibile per difetto di specificità, in quanto non si confronta criticamente con la motivazione della sentenza impugnata sul punto solo apoditticamente contestata e non indica neppure le circostanze che avrebbero dovuto condurre al suo accoglimento rispetto al complesso dei presupposti per il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. Secondo le Sezioni Unite di questa Corte, del resto, l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati ed argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822; Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811; Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, Jallow, Rv. 275841). 8. Con il quarto motivo il ricorrente ha censurato il vizio di violazione di legge e di illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, in quanto la Corte di appello avrebbe pretermesso l'incensuratezza dell'imputato e la particolare tenuità del fatto, oltre 5 .A-2 che nessun apprezzabile margine di certezza era da riconoscersi ai fatti lamentati. 9. Anche tale motivo si rivela inammissibile. E' certamente vero che la sentenza impugnata non motiva sulla concessione delle attenuanti generiche richieste nell'atto di appello. Tuttavia, anche questo motivo si rivela inammissibilmente generico in quanto nell'atto di appello la difesa aveva addotto esclusivamente l'incensuratezza dell'imputato («[OSCURATO:PERSONA] non ha precedenti o condanne, ragione per cui, ...allo stesso dovevano applicarsi le attenuanti generiche come espressamente ex lege previsto»), senza neppure indicare alcuni degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. al fine di giustificare l'attenuazione del trattamento sanzionatorio richiesto. L'art. 62-bis, terzo comma, cod. pen., infatti, sancisce che l'assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non può essere, per ciò solo, posta a fondamento della concessione delle circostanze attenuanti generiche. 10. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna
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