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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 15 maggio 2024

Cassazione n. 15065/2024

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3981/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] SRL, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , N. 96, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e GENNAROSTELLATO; -controricorrente - avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di SALERNO n. 1558/2019 depositata il18/11/2019.

Ric. 2020n. 3981sez.

S2 - ud. 15 /0 5 /202 4 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] accoglieva la domanda proposta da[OSCURATO:PERSONA] nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] (di seguito ICG) di usucapione di due appartamenti siti in Angri (SA), viale Kennedy 55, piani 1°e 2 ° ( individuati nel N.C.E.U. con i sub. 24 e 26 part. 532 del fol.l O.sub 24 e sub 26). 1.1 La

I. C. G., era proprietaria di detti beni in virtù del decreto di trasferimentodel G.E. del medesimo Tribunale rep. n. 158/2007 in seno alla procedura esecutivan. 94/94 R.G. riunita alla proc. n. 161/94. 1.2 Il Tribunale affermava che la documentazione prodotta (residenza storica, comunicazione degli enti, pagamento delle utenze) ed in particolare il contratto di locazione registrato il 30 Marzo 2004 con il quale il Grassino aveva locato a [OSCURATO:PERSONA], davano conto della circostanza che l'attore aveva posseduto gli immobili e ne aveva goduto pacificamente comportandosi da proprietario.La tesi della società convenuta non appariva coerente con gli esiti istruttori non potendosi ritenere che per un così lungo tempo (dal 5/6/87) l'attore fosse stato un comodatario non risultando alcuno specifico contratto di comodato, né alcun atto di tolleranza del proprietario che peraltro era incompatibile con un possesso di così lunga durata; neppureera dirimente l'assunto che il CTU nella procedura esecutiva che aveva portato al decreto di trasferimento in favore della società convenuta, avesse indicatonel verbale di accesso l'attore come comodatario (la tesi era stata già Ric. 2020n. 3981sez.

S2 - ud. 15 /0 5 /202 4 accolta dal Tribunalein sede di reclamo con le ordinanze prodotte dall’attore nel procedimento possessorio tra le medesime parti), perché era una dichiarazione meramente apodittica e basata solo sul rilievo che il Grassino non pagasse alcun corrispettivo.

A nulla valevaal riguardo la natura di atto pubblico del verbale di accesso del CTU, perché esso non precludeva al Tribunale la valutazione della situazione e non dava contezza che fosse stato preceduto da una specifica indagine circa la natura reale del rapporto di fatto esistente tra l ’ attore ed i beni da accertarsi con riferimentoall’intero quadro probatorio disponibile. [OSCURATO:PERSONA], concludeva il Tribunale, aveva posseduto uti dominussin dal 1987 ed avevalocato nel 2004 per cui, ex art. 1142 c.c., doveva ritenersi sussistente il possessointermedio.

2. IGC proponeva appello avverso la suddetta sentenza.

3. [OSCURATO:PERSONA] resisteva al gravame.

4. La Corte d’Appello di Salerno rigettava l’appello di IGC.

In ordine all'assenza del decorso del termine minimo ventennale, rilevava che l'assunto della società appellante secondo cui dal certificato di residenza storica del 25/06/2008 emergeva che il Grassino (ed il suo nucleo familiare) eraresidente al [OSCURATO:PERSONA] n. 55 solo dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] non trovava riscontro in quel documento dove, sia pure senza indicazione del numero civico, risulta va confermato che egli era residente nei luoghi oggetto di contesasin dal 05/06/1987.

Che si trattasse dei medesimi beni oggetto di causa e che la questione posta fosse oltre che nuova anche infondata si ricavava dalla stessa difesa appellante, che in primo grado nel menzionare il titolo di provenienza (l'atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA]) opposto all'attore a confutazione della sua Ric. 2020n. 3981sez.

S2 - ud. 15 /0 5 /202 4 domanda, riferiva dei beni acquistati da [OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:PERSONA] siti in Angri alla [OSCURATO:PERSONA] (Kennedy) e censiti in Catasto al foglio 1O part. 532 sub 24 e 26, beni corrispond enti esattamente a quelli dedotti come usucapiti dall'attore a nulla valendol'assenza del civico nel certificato di residenza storica, i cui contenuti neanche erano stati contestati nei termini di cui al gravame.

Secondo la Corte d’Appello emergeva la residenza del Grassino sui luoghi di causa sin dalla data del05/06/1987, ed indi poi a decorrere dal 20/10/1991 con l'indicazionedel civico.

Peraltro altrimenti Ric. 2020n. 3981sez.

S2 - ud. 15 /0 5 /202 4 Ric. 2020n. 3981sez.

S2 - ud. 15 /0 5 /202 4 Ric. 2020n. 3981sez.

S2 - ud. 15 /0 5 /202 4 Ric. 2020n. 3981sez.

S2 - ud. 15 /0 5 /202 4

5. IGC ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di undici motivi di ricorso.

6. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso e con memoria depositata in prossimità dell’udienza ha insistitonelle sue richieste. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il collegio premette che l’es ame dei motivi deve essere invertitorispetto all’ordine seguito dal ricorrente perché l’ottavo e il tredicesimo motivo che possono essere esaminati congiuntamente,sono fondati, così come il nono e il dodicesimo, e il loro accoglimento assorbe i restanti. 1.1 L’ottavo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e falsa applicazione dell'art.116 c.p.c. e degli artt. 1141, 1144 e 1158 c.c..

Nullità della sentenza per carenza di motivazione con violazione dell'art. 132 c.p.c.

La sentenza sarebbe nulla per la mancanza di motivazione sull'accertamento in ordine all'esercizio da parte del Grassino di un'attività corrispondente a quella del proprietarioper un periodo di tempo non inferiore al ventennio, in modo ininterrotto, pacifico edindisturbato ed alla sussistenza del requisito soggettivo (animus rem sibi habendi).

La Corte si sarebbe limitata ad affe rm are che "Le risultanze della prova per testi, la cui concludenzae valutazione è rimessa al giudice di merito anche in ordine alla attendibilità delladeposizione in contrasto tra le stesse, vanno della direzione indicata dal Tribunale, avendo i testi escussi, pur con la precisazione che l’attore era stato in comunità di recupero, evidenziatoche locava , atteggiandosi quale proprietario, dietro corrispettivo gli immobili Ric. 2020n. 3981sez.

S2 - ud. 15 /0 5 /202 4 che avevafatto oggetto di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Tale motivazione, sarebbe apparente, e inoltre non si baserebbesu un apprezzabile esame delle deposizioni testimoniali, esame sollecitato dalla ICG nell’atto di appello.

2. Il tredicesimo motivo è così rubricato: Violazione o falsa applicazione degli artt.1141 e 1158 c.c.

La censura ha ad oggetto la violazione delle norme in materia di usucapione e precisamente l'erronea e falsa applicazione degli art.1158 e ss. c.c.

Infatti, la Corte, a pagina 7 della sentenza , dà conto della consegna dei beni per cui è causa (appartamento al primo piano sub 24 e appartamento al secondo piano sub 26) al signorGrassino Giuseppe da parte della madre [OSCURATO:PERSONA] che, dopo aver pagato ilcondono (come emerge dalla CTU in sede esecutiva, doc. 2 del fascicolo della ICG in primo grado, pagina 13; doc. t), ha continuato a incassare i canoni di locazione pagati dai coniugi [OSCURATO:PERSONA] ( circostanza che emerge da quanto scritto a pag. 10 del provvedimento impugnato).

N onostante ciò, la Corte, errando, ha applicato alla fattispecie sottoposta al suo esame la norma che contempla l’acquisto a titolo di usucapione dei beni per cui è causa da parte delGrassino, ritenendolo possessore ab initio.

In realtà, la fattispecie andava suss unta sotto il dett at o dell’art. 1141 c.c. e doveva applicarsi il principio, ribadito da lla giurisprudenza di legittimità (n. 27411 /2019), in virtù del quale non può operare la presunzione del possesso, a norma di detto articolo, in favore di colui che esercita un potere di fatto quando la suarelazione con i beni non è la conseguenza di un atto volontario Ric. 2020n. 3981sez.

S2 - ud. 15 /0 5 /202 4 di apprensione maconsegue, come nel caso che ci occupa, ad un iniziale fatto del proprietario/possessore.

3. Come si è detto in premessa, i due motivi sopra riportati sono fondati sia rispetto alla censura di radicale mancanza di motivazione, in violazione dell'art. 132 c.p.c. con riferimento all'accertamento dell'esercizio da parte del Grassino di un'attività corrispondente a quella del proprietario per un periodo di tempo non inferiore al ventennio, in modo ininterrotto, pacifico ed indisturbato, sia rispetto alla censura di violazione dell’art. 1441 c.c. sulla presunzione del possesso in capo al Grassino(tredicesimo motivo).

La sentenza impugnata, infatti, da un lato non soddisfa il minimo costituzionale richiesto quanto alla motivazione del possesso dei beni oggetto della domanda di usucapione del Grassino e dall’altro, sulla base del la ricostruzione parziale e del tutto insufficiente operata dalla Corte d’Appello, si riscontra comunque un’erronea applicazione dell’art. 1141 c.c. 3.1 Il collegio ritiene opportuno ri percorrere la motivazione della Corte d’Appello in relazione alle doglianze proposte con l’appello,tenendo presente che la causa ha origine dalla domanda di usucapione da parte del Grassino e che, dunque,era a suo carico l’onere della prova circa la sussistenza di tutti i presupposti per usucapire gli immobilioggetto del giudizio.

Com’è noto, i nfatti, c hi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus.Quest'ultimo elemento, tuttavia, può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal Ric. 2020n. 3981sez.

S2 - ud. 15 /0 5 /202 4 primo, se vi è stato svolgimento di attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. 3.2 Ciò precisato, deve osservarsi come l a Corte territoriale non abbiachiarito in alcun modo quale fosse la reale situazione dei beni oggetto del giudizio (sub 24 e sub 26), chi fosse il legittimo proprietarioe chi ne avesse la materiale disponibilità e a che titolo.

Infatti, la società ricorrente, con l’appello , aveva censurato l’erroneità della sentenza di primo grado nella ricostruzione dei fatti e aveva chiesto di accertare che l'appellato avesse esercitato una semplice detenzione sugli immobili, oltretutto per un periodo di tempo limitato, di certo inferiore al ventennio, con la mera tolleranza prima di [OSCURATO:PERSONA] poi del coniuge [OSCURATO:PERSONA], amministratore unico e legale rappresentante dellaGRANT Immobiliare ed , infine , per aver dichiarato di detenere il bene a titolo di comodato gratuito per concessione dei signori [OSCURATO:PERSONA] e DiNatale Ciro (destinatario dell'espropriazione). 3.3 La Corte d’Appello ha rigettato il motivo di appello, senza fornire alcuna risposta alle deduzioni di parte appellante e limitandosi ad affermare che sussisteva il possesso in capo al Grassino perché egli aveva avuto i suddetti beni dalla madre che era proprietariae perché , sin dal 1987 , vi risiedeva co me emergeva dal certificato di residenza.

Nella sentenza impugnata, infatti, si legge che il Grassino e il suo nucleo familiare risiedevano in [OSCURATO:PERSONA] n. 55 sin dal [OSCURATO:DATA_NASCITA].

I beni in contesa erano stati acquistati da [OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:PERSONA] sit a in Angri , alla [OSCURATO:PERSONA] (Kennedy) e censiti inCatasto al foglio 10 part. 532 sub 24 e

26. Ric. 2020n. 3981sez.

S2 - ud. 15 /0 5 /202 4 Secondo la Corte d’Appello, dagli esiti istruttori e dalla prova per testi, era emerso che il possesso dei cespiti in capo all'attore era avvenuto almeno a decorrere dalla data del certificato di residenza del 5 giugno 1987 con consegna ad opera della madre [OSCURATO:PERSONA](prorpietaria) e , dunque, da tale data poteva dirsi maturato il possesso utile ad usucapire sin dal 05giugno 2007.

La Corte traeva ulteriore elemento di prova del possesso dal contratto di locazione ad iniziativa di [OSCURATO:PERSONA] in favore diGiordano Maria del cespite sito al primo piano della [OSCURATO:PERSONA] n.55, dove altresì emerge va che il locatore domiciliava nel medesimo indirizzo (con elevato grado di probabilità stante alle risultanze della prova per testi al secondo piano).Sulla base di tali elementi, poiché il Grassino risultava per tabulasnella disponibilità dei cespiti sino almomento dell'azione di spoglio subita nel 2009 , a quella data era decorso il termine del ventennio, dovendosi presumere, comerilevato anche dal Tribunale, sulla base dell'altra documentazioneversata in atti (utenze telefoniche, comunicazione degli enti pubblici)il possesso intermedio ex art. 1142 c.c.

Inoltre, doveva es c ludersi la possibilità che il possesso del Grassino, in considerazione del lungo lasso tempo intercorso, potesse in qualche modo essere oggetto di mera tolleranza del proprietario ([OSCURATO:PERSONA]).

La Corte aggiungeva che la presenza dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] nel sub 24 a titolo di locazione eracompatibile con le risultanze della prova per testi laddove emergevache l'attore, quando era assente ed in comunità, consentiva la locazione o l'uso gratuito ad altre persone.

La deposizione del teste indicato dall'appellante ([OSCURATO:PERSONA]) in ordine alla circostanza che il fitto fosse pagato alla Ric. 2020n. 3981sez.

S2 - ud. 15 /0 5 /202 4 Palumbo era compatibile con la temporanea collocazione in comunità delpossessore ad usucapione.

Infine, avendo l'attore dedotto e provato che i beni gli erano staticonsegnati dalla madre, originaria proprietaria, ne discendeva l'assoluta irrilevanza dell'assunto che il Grassino avrebbe dovuto provare il pagamento del condono che l'appellante assumeva, invece,aver pagato la madre ([OSCURATO:PERSONA]). 3.4Da quanto riportato emerge una ricostruzione dei fatti del tutto insufficiente e lacunosa,tale da determinare una motivazione apparentein violazione del minimo costituzionale e , comunque , in palese violazione dell’art. 1141 c.c. come dedotto dal ricorrente.

Infatti, la relazione con il bene del Grassino,a detta della Corte d’Appello, sarebbe cominciata con la consegna del bene da parte di sua madre che ne era proprietaria, senza alcuna altra specificazione.

Sul punto , la sentenza oltre che del tutto insufficiente è anche gravemente contraddittoria quanto alla proprietà degli stessi perché in altra parte della motivazione si legge che i beni erano stati venduti aCiro [OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:PERSONA] cui era amministratrice [OSCURATO:PERSONA] , coniuge del Grassino.

In ogni caso, l’assunto della Corte d’Appello così formulato contrasta con l’art. 1141, secondo comma, c.c. e con principi consolidati affermati da questa Corte sul tema.

Si è ripetutamente detto, infatti, che: La presunzione di possesso utile ad usucapionem, di cui all'art. 1141 c.c., non opera quando la relazione con il bene non consegua ad un atto volontario di apprensione, ma derivi da un iniziale atto o fatto del proprietario- possessore, come nell'ipotesi della mera convivenza nell'immobile Ric. 2020n. 3981sez.

S2 - ud. 15 /0 5 /202 4 con chi possiede il bene; in tal caso, la detenzione può mutare in possesso soltanto con un atto di interversione, consistente in una manifestazione esteriore, rivolta contro il proprietario , affinché questi possa rendersi conto dell'avvenuto mutamento, da cui si desuma che il detentore abbia cessato di esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui ed abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio.

Tale accertamento realizza un'indagine di fatto, rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, purché risulti logica e congruamente motivata. (Sez. 2, Ordinanza n. 27411 del 25/10/2019, Rv. 655670 -01).

La Corte d’Appello ha omesso del tutto di chiarire a che titolo la madre del ricorrente gli aveva dato la disponibilità del bene.

Come si è detto, risulta del tutto omessa anche l’indagine sull a titolarità del diritto di proprietàe sulle eventuali vicende traslative.

Tali aspetti non emerg ono dalla sentenza impugnata , nonostante costituiscanoil presupposto sul quale si è fonda to l’accertamento del possesso del Grassino dei due appartamenti e la conseguente presunzione del possesso intermedio fino all’azione di spoglio del 2007.

Peraltro,anche il decorrere del possesso dal giugno del 1987, ovvero dalladata dal certificato di residenza , corrisponde ad una motivazione apparente in quanto correlato ad un dato neutro in caso di convivenza e neanche riferito al momento della asserita consegna dei beni da parte della madre.

Come si è detto, la sentenza risulta erronea anche tenendo ferma lalacunosa, ricostruzione della Corte d’Appello dalla quale, infatti, emerge che , avendo avuto il Grassino la disponibilità del bene per fatto della madre (asseritamente proprietaria), era Ric. 2020n. 3981sez.

S2 - ud. 15 /0 5 /202 4 necessario da parte sua un atto di interversione nel possesso che non poteva aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma dovevaestrinsecarsi in una manifestazione esteriore – rivolta specificamente contro il proprietario , in maniera che emergesse che egli aveva cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui ed avevainiziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente "animus detinendi" dell'"animus rem sibi habendi".

A tal fine non rilevano neanche meri atti di esercizio del possesso quali la asserita locazione dell’immobile, traducendosi gli stessi in un'ipotesi di abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene(Sez. 1, Sentenza n. 26327 del 20/12/2016, Rv. 642763 -01).

4. Il nono motivo di ricorso è così rubricato: Violazione dell'art.112 c.p.c. in relazione all'art.360 1°co. n.4 c.p.c.

La censura attiene all’erronea valutazione del verbale contenentela dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento della proprietà dell’appartamento in capo al [OSCURATO:PERSONA].

Nel verbale di secondo accesso effettuato in data 10 giugno 1999, allegato alla consulenzatecnica redatta dal geometra [OSCURATO:PERSONA]Avino -c.t.u. nominato per la descrizione e stima degli immobili pignorati nelle procedure esecutive riunite di cui in premessa - si legge che il signor [OSCURATO:PERSONA], che sottoscrive il verbale unitamente agli altri presenti, afferma di essereinquilino del sig. di [OSCURATO:PERSONA] a titolo di comodato gratuito.

La dichiarazione resa dal Grassino , secondo parte ricorrente, sarebbe sussumibile nel dettato dell ’ art. 2944 c.c. .

L a Corte d’Appello avrebbe erroneamente focalizza to l ’ attenzione non Ric. 2020n. 3981sez.

S2 - ud. 15 /0 5 /202 4 sull’esame del dato di fatto risultante dalla dichiarazione (la cui validità non è mai stata messa in discussione)ma sull’inesistenza del contratto di locazione o di comodato.

La ICG non voleva dimostrare, con l’esibizione del verbale,l’esistenza di un comodato o di una locazione ma semplicemente l’interruzione- per effetto del riconoscimento - del termine utile per l ’ usucapione .

D’altra parte , l’errore sarebbe evidente tanto che addirittura la Corte imputa al CTU in sede esecutiva la responsabilità di non avere approfondito e ricercato ulteriori elementi dai quali ricavar e l'esistenza di un contratto di locazione e/o di comodato.

Dalla dichiarazione richiamata emergerebbe, infatti, la consapevolezza in capo al Grassino della spettanza ad altri della proprietà degli appartamenti in oggetto accompagnata da una volontà attributiva e tanto basterebbeper il rigetto della domanda diusucapione relativa all’appartamento individuato con il sub

26. Inoltre, seppur non s i volesse riconoscere natura di riconoscimento della proprietà di altri alla predetta dichiarazione, certamente da essa si ricaverebbe che la relazione di fatto che il Grassino aveva con il sub 26 non era caratterizzata dall’animus rem sibi habendi, richiesto perché possa config ur arsi la fattispecie disciplinata dal’ art. 1158 c.c., ricavabile peraltro anche dalla circostanza che, senza alcuna contestazione, il [OSCURATO:PERSONA] presenziava alle operazioni di valutazione dell ’ immobile da lui occupato (cfr. Cass. n.2319/2010). 4.1Il dodicesimo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione o falsa applicazione degli artt. 2700, 1165, 2944 e 1158 c.c.

Sempre rispetto alla medesima questione la ricorrente evidenzia l’erroneità della sentenza che richiama l’art. 2700 c.c. per Ric. 2020n. 3981sez.

S2 - ud. 15 /0 5 /202 4 affermareche l'atto pubblico non copre la veridicità intrinseca delle dichiarazioni rese al pubblico ufficialedalle parti e neppure la loro rispondenza all'effettiva intenzione delle stesse.

In realtà costituirebbe un chiaro errore il non aver fatto applicazione degli artt. 1165 e 2944 c.c., ritenendo invece applicabile l’art.1158 c.c. e l’art. 2700 c.c.

Dalla dichiarazione richiamata emergerebbe, infatti, la consapevolezza in capo al Grassino della spettanza ad altri della proprietà degli appartamenti in oggetto accompagnata da una volontà attributiva e tanto basterebbeper il rigetto della domanda di usucapione relativa all’appartamento individuato con il sub 26. 4.2 I motivi nono e dodicesimo, che stante la loro evidente connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati.

La sentenzaesamina il verbale di accesso del CTU in sede di procedura esecutiva,senza tener conto della sua eventuale portata dichiarativa ai sensi dell’art. 2944 c.c.

La questione riguarda il riconoscimento dell’altruità del bene da parte del Grassino.

Secondo la Corte d’Appello, il fatto che egli si fosse dichiarato mero conduttore o comodatario di [OSCURATO:PERSONA] non aveva alcuna rilevanza perché il CTU non aveva effettuato alcun accertamento in tal senso e la sua espressione era del tutto atecnica non potendosi in alcun modo far discendere da tale espressione un riconoscimento dell’altruidiritto.

La sentenza, anche in questo caso , si pone in contrasto con principi consolidati affermati da questa Corte.

Deve premettersi che l ’art. 1165 c.c., estendendo all’usucapione le norme generali in tema di prescrizione (artt. 2934 Ric. 2020n. 3981sez.

S2 - ud. 15 /0 5 /202 4 ss. c.c.)“in quanto applicabili”, ivi comprese quelle relative all’interruzione della stessa (artt. 2943, 2944 e 2945 c.c.), tipizza gli atti che hanno efficacia interruttiva del decorso del termine utile per l’usucapione.L’art. 2944 prevede espressamente t ra le cause di interruzione civile previste dalla legge, e compatibili con la natura dell’usucapione, oltre alladomanda giudiziale il riconoscimento del diritto altrui da parte del possessore(art. 2944 c.c.).

La giurisprudenza sul punto ha chiarito che:Ai fini dell'interruzione del termine utile per l'usucapione, ai sensi dell'art. 2944 c.c., richiamato dall'art. 1165 c.c., il riconoscimento del diritto altrui da parte di colui contro il quale il diritto può essere fatto valere non deve necessariamente essere recettizio, potendo risultare anche da una manifestazione tacita di volontà, purché univoca, senza richiedere per la sua efficacia di essere indirizzato all'avente diritto, né tantomeno di essere da lui accettato (Sez. 2- , Ordinanza n. 23420 del 19/09/2019, Rv. 655253 -01).

Dunque, se è vero che l'atto pubblico non copre la veridicità intrinseca delledichiarazioni rese al pubblico ufficiale dalle parti e neppure la lororispondenza alla loro effettiva intenzione, ciò che è coperto da presunzione è il fatto che quelle dichiarazioni il grassino le harese.

La Corte d’Appello erroneamente attribuisce rilevanza al fatto che il CTU non ha compiuto alcuna indagine in ordine alla veridicità dell'affermazione ivi contenuta al fine di stabilire se egli fosse possessore o detentore, ma ciò che rileva è la dichiarazione che il bene era di altri.

Pertanto, risulta erronea la sentenza nella parte in cui afferma che in ogni caso, non può non evincersi icto oculi l'assoluta incompatibilità logica tra la qualifica di inquilino che importa il Ric. 2020n. 3981sez.

S2 - ud. 15 /0 5 /202 4 riferimento ad un titolo di locazione e quindi di natura onerosa e quella di comodatario a titolo gratuito.

Nell'uno come nell'altro caso, ai fini della corretta individuazione e qualificazione del soggetto come titolare del corrispondente negozio giuridico (locazione o comodato) era necessaria l'indagine ed il richiamo al titolo o alla fonte negoziale (il contratto) che implicava la qualifica di detentore inidonea alla realizzazione dell'ipotesi normativa di cui all'art. 1158 c.c., che manca del tutto.

Infatti, come si è detto, ciò che rileva, nella specie, non è il titolo negoziale in base al quale il Grassino aveva la disponibilità dell’immobile quanto piuttosto il fatto che egli con quella dichiarazione haattribuito la proprietà del bene ad altri.

In proposito questa Corte ha già avuto modo di chiarire che mentre per escludere la sussistenza del possesso utile all'usucapione non è sufficiente il riconoscimento o la consapevolezza del possessore circa l'altrui proprietà del bene, occorrendo, invece, che il possessore, per il modo in cui questa conoscenza è rivelata o per i fatti in cui essa è implicita, esprima la volontà non equivoca di attribuire il diritto reale al suo titolare, atteso che l'animus possidendi non consiste nella convinzione di essere titolare del diritto reale, bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando le corrispondenti facoltà (Cass. n. 21015 del 2016; Cass. n. 26641 del 2013) diversamente il riconoscimento del diritto altrui da parte del possessore, quale atto incompatibile con la volontà di godere il bene uti dominus, interrompe il termine utile per l'usucapione (Cass. n. 19706 del 2014; conf.

Cass. n. 25250 del 2006).

Ric. 2020n. 3981sez.

S2 - ud. 15 /0 5 /202 4 In altri termini, il riconoscimento dell’altruità del bene effettuato dal Grassino in sede di perizia di stima nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare vale in ogni caso come interruzione del termine utile ad usucapire.

In casi analoghi si è evidenziato come: Ai sensi degli artt. 1165 e 2944 c.c., l'usucapione della proprietà è interrotta dal riconoscimento del diritto altrui, ossia dal fatto che il possessore “ad usucapionem” riconosca il diritto di proprietà del soggetto cui il bene formalmente appartiene e, in questo senso, implicano certamente un riconoscimento dell'altrui proprietà tanto le domande di opposizione alla stima dell'indennità di esproprio proposte dall'espropriato, quanto quella di retrocessione del bene: l'opposizione alla stima, infatti, presuppone la presa d'atto dell'esproprio, ossia del formale trasferimento coattivo della proprietà del bene a favore dell'espropriante; la domanda di retrocessione, invece, consistendo in una richiesta di ritrasferimento della proprietà del bene all'espropriato sul presupposto che siano venute meno le ragioni dell'atto ablatorio, implica il riconoscimento, da parte dell'ex proprietario, del pregresso passaggio della proprietà del bene all'espropriante per effetto dell'emissione del decreto di esproprio (Sez. 1, Sentenza n. 26327 del 20/12/2016, Rv. 642763 -02).

15. Come si è detto, l’accoglimento dei motivi sopra riportati determina l’assorbimento dei restanti che per esigenze di sintesi si riportano solo nella rubrica indicata dal ricorrente.

16. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione dell’art. 345 c.p.c.in relazione all'art. 360 , 1° co. n. 3, 4 e 5 , c. p. c..

Conseguente omesso esame di motivo di appello. [OSCURATO:PERSONA]. 2020n. 3981sez.

S2 - ud. 15 /0 5 /202 4 delle prove e conseguente erroneaapplicazione dell'art.1142 c.c ..

Errata percezione.

17. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione dell’art.132 c.p.c. in relazione all ’ art.360 , 1° co. n.3 , 4 e 5 , c . p . c . . nullità della sentenza per motivazione apparente e/o irrimediabilmente contraddittoria.

Mancato esame di un moti vo di appello.

18. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione dell'art. 115, co.1, c . p . c . nella formulazione antecedente alla novellan. 79/ 2009, applicabile al caso di specie ai sensi dell'art. 58, in relazione all'art. 360,co. l, n. 3 e 4, c . p . c .

19. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e falsa applicazione dell'art. 183 c.p.c. in relazione all ’ art. 360 , primo co.,n.3 e 4 , c.p.c. .

Nullità della sentenza ex art. 1 57 c . p . c . .

20. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c.e 2967 cc in relazione all'art. 360, 1°co. n. 3 e 4 , c. p . c .

21. Il sesto motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e falsa applicazione dell’art.116 c.p.c. in relazione al l’ art. 360 1° co . n.3 e 4,c.p. c .

22. Il settimomotivo di ricorso è così rubricato: Violazione di legge e contraddittorietà della motivazione e nullità della sentenza exart. 132, n.4 , c.p.c. in relazione all ’ art. 360 , 1° co. , n.3 , c.p.c..

Il motivo attiene ancora alla deposizione testimoniale dell’arch.

Stasio nel contrasto irriducibile della motivazione che da un lato ne afferma l’inattendibilità e dall’altro la utilizza ritenendola compatibile con la ricostruzione dei fatti nel senso del possesso in capo al Grassini dell’immobile.

Ric. 2020n. 3981sez.

S2 - ud. 15 /0 5 /202 4 23.Il decimo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione per motivazione apparente.

Nullitàdella sentenza ex art. 132 c.p.c. in relazione all'art. 360, 1°co., n.4 , c.p.c..

24. L’undicesimo motivo di ricorso è così rubricato: Vizio di omesso esame di un fatto decisivo e controverso in relazione all'art. 360, 1°co., n. 5 , c.p.c.

25. In conclusione la Corte accoglie l’ottavo , il nono , il dodicesimo e il tredicesimo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Salerno in diversa compo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3981/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] SRL, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , N. 96, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e GENNAROSTELLATO; -controricorrente - avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di SALERNO n. 1558/2019 depositata il18/11/2019. Ric. 2020n. 3981sez. S2 - ud. 15 /0 5 /202 4 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] accoglieva la domanda proposta da[OSCURATO:PERSONA] nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] (di seguito ICG) di usucapione di due appartamenti siti in Angri (SA), viale Kennedy 55, piani 1°e 2 ° ( individuati nel N.C.E.U. con i sub. 24 e 26 part. 532 del fol.l O.sub 24 e sub 26). 1.1 La I. C. G., era proprietaria di detti beni in virtù del decreto di trasferimentodel G.E. del medesimo Tribunale rep. n. 158/2007 in seno alla procedura esecutivan. 94/94 R.G. riunita alla proc. n. 161/94. 1.2 Il Tribunale affermava che la documentazione prodotta (residenza storica, comunicazione degli enti, pagamento delle utenze) ed in particolare il contratto di locazione registrato il 30 Marzo 2004 con il quale il Grassino aveva locato a [OSCURATO:PERSONA], davano conto della circostanza che l'attore aveva posseduto gli immobili e ne aveva goduto pacificamente comportandosi da proprietario.La tesi della società convenuta non appariva coerente con gli esiti istruttori non potendosi ritenere che per un così lungo tempo (dal 5/6/87) l'attore fosse stato un comodatario non risultando alcuno specifico contratto di comodato, né alcun atto di tolleranza del proprietario che peraltro era incompatibile con un possesso di così lunga durata; neppureera dirimente l'assunto che il CTU nella procedura esecutiva che aveva portato al decreto di trasferimento in favore della società convenuta, avesse indicatonel verbale di accesso l'attore come comodatario (la tesi era stata già Ric. 2020n. 3981sez. S2 - ud. 15 /0 5 /202 4 accolta dal Tribunalein sede di reclamo con le ordinanze prodotte dall’attore nel procedimento possessorio tra le medesime parti), perché era una dichiarazione meramente apodittica e basata solo sul rilievo che il Grassino non pagasse alcun corrispettivo. A nulla valevaal riguardo la natura di atto pubblico del verbale di accesso del CTU, perché esso non precludeva al Tribunale la valutazione della situazione e non dava contezza che fosse stato preceduto da una specifica indagine circa la natura reale del rapporto di fatto esistente tra l ’ attore ed i beni da accertarsi con riferimentoall’intero quadro probatorio disponibile. [OSCURATO:PERSONA], concludeva il Tribunale, aveva posseduto uti dominussin dal 1987 ed avevalocato nel 2004 per cui, ex art. 1142 c.c., doveva ritenersi sussistente il possessointermedio. 2. IGC proponeva appello avverso la suddetta sentenza. 3. [OSCURATO:PERSONA] resisteva al gravame. 4. La Corte d’Appello di Salerno rigettava l’appello di IGC. In ordine all'assenza del decorso del termine minimo ventennale, rilevava che l'assunto della società appellante secondo cui dal certificato di residenza storica del 25/06/2008 emergeva che il Grassino (ed il suo nucleo familiare) eraresidente al [OSCURATO:PERSONA] n. 55 solo dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] non trovava riscontro in quel documento dove, sia pure senza indicazione del numero civico, risulta va confermato che egli era residente nei luoghi oggetto di contesasin dal 05/06/1987. Che si trattasse dei medesimi beni oggetto di causa e che la questione posta fosse oltre che nuova anche infondata si ricavava dalla stessa difesa appellante, che in primo grado nel menzionare il titolo di provenienza (l'atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA]) opposto all'attore a confutazione della sua Ric. 2020n. 3981sez. S2 - ud. 15 /0 5 /202 4 domanda, riferiva dei beni acquistati da [OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:PERSONA] siti in Angri alla [OSCURATO:PERSONA] (Kennedy) e censiti in Catasto al foglio 1O part. 532 sub 24 e 26, beni corrispond enti esattamente a quelli dedotti come usucapiti dall'attore a nulla valendol'assenza del civico nel certificato di residenza storica, i cui contenuti neanche erano stati contestati nei termini di cui al gravame. Secondo la Corte d’Appello emergeva la residenza del Grassino sui luoghi di causa sin dalla data del05/06/1987, ed indi poi a decorrere dal 20/10/1991 con l'indicazionedel civico. Peraltro altrimenti Ric. 2020n. 3981sez. S2 - ud. 15 /0 5 /202 4 Ric. 2020n. 3981sez. S2 - ud. 15 /0 5 /202 4 Ric. 2020n. 3981sez. S2 - ud. 15 /0 5 /202 4 Ric. 2020n. 3981sez. S2 - ud. 15 /0 5 /202 4 5. IGC ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di undici motivi di ricorso. 6. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso e con memoria depositata in prossimità dell’udienza ha insistitonelle sue richieste. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il collegio premette che l’es ame dei motivi deve essere invertitorispetto all’ordine seguito dal ricorrente perché l’ottavo e il tredicesimo motivo che possono essere esaminati congiuntamente,sono fondati, così come il nono e il dodicesimo, e il loro accoglimento assorbe i restanti. 1.1 L’ottavo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e falsa applicazione dell'art.116 c.p.c. e degli artt. 1141, 1144 e 1158 c.c.. Nullità della sentenza per carenza di motivazione con violazione dell'art. 132 c.p.c. La sentenza sarebbe nulla per la mancanza di motivazione sull'accertamento in ordine all'esercizio da parte del Grassino di un'attività corrispondente a quella del proprietarioper un periodo di tempo non inferiore al ventennio, in modo ininterrotto, pacifico edindisturbato ed alla sussistenza del requisito soggettivo (animus rem sibi habendi). La Corte si sarebbe limitata ad affe rm are che "Le risultanze della prova per testi, la cui concludenzae valutazione è rimessa al giudice di merito anche in ordine alla attendibilità delladeposizione in contrasto tra le stesse, vanno della direzione indicata dal Tribunale, avendo i testi escussi, pur con la precisazione che l’attore era stato in comunità di recupero, evidenziatoche locava , atteggiandosi quale proprietario, dietro corrispettivo gli immobili Ric. 2020n. 3981sez. S2 - ud. 15 /0 5 /202 4 che avevafatto oggetto di manutenzione ordinaria e straordinaria. Tale motivazione, sarebbe apparente, e inoltre non si baserebbesu un apprezzabile esame delle deposizioni testimoniali, esame sollecitato dalla ICG nell’atto di appello. 2. Il tredicesimo motivo è così rubricato: Violazione o falsa applicazione degli artt.1141 e 1158 c.c. La censura ha ad oggetto la violazione delle norme in materia di usucapione e precisamente l'erronea e falsa applicazione degli art.1158 e ss. c.c. Infatti, la Corte, a pagina 7 della sentenza , dà conto della consegna dei beni per cui è causa (appartamento al primo piano sub 24 e appartamento al secondo piano sub 26) al signorGrassino Giuseppe da parte della madre [OSCURATO:PERSONA] che, dopo aver pagato ilcondono (come emerge dalla CTU in sede esecutiva, doc. 2 del fascicolo della ICG in primo grado, pagina 13; doc. t), ha continuato a incassare i canoni di locazione pagati dai coniugi [OSCURATO:PERSONA] ( circostanza che emerge da quanto scritto a pag. 10 del provvedimento impugnato). N onostante ciò, la Corte, errando, ha applicato alla fattispecie sottoposta al suo esame la norma che contempla l’acquisto a titolo di usucapione dei beni per cui è causa da parte delGrassino, ritenendolo possessore ab initio. In realtà, la fattispecie andava suss unta sotto il dett at o dell’art. 1141 c.c. e doveva applicarsi il principio, ribadito da lla giurisprudenza di legittimità (n. 27411 /2019), in virtù del quale non può operare la presunzione del possesso, a norma di detto articolo, in favore di colui che esercita un potere di fatto quando la suarelazione con i beni non è la conseguenza di un atto volontario Ric. 2020n. 3981sez. S2 - ud. 15 /0 5 /202 4 di apprensione maconsegue, come nel caso che ci occupa, ad un iniziale fatto del proprietario/possessore. 3. Come si è detto in premessa, i due motivi sopra riportati sono fondati sia rispetto alla censura di radicale mancanza di motivazione, in violazione dell'art. 132 c.p.c. con riferimento all'accertamento dell'esercizio da parte del Grassino di un'attività corrispondente a quella del proprietario per un periodo di tempo non inferiore al ventennio, in modo ininterrotto, pacifico ed indisturbato, sia rispetto alla censura di violazione dell’art. 1441 c.c. sulla presunzione del possesso in capo al Grassino(tredicesimo motivo). La sentenza impugnata, infatti, da un lato non soddisfa il minimo costituzionale richiesto quanto alla motivazione del possesso dei beni oggetto della domanda di usucapione del Grassino e dall’altro, sulla base del la ricostruzione parziale e del tutto insufficiente operata dalla Corte d’Appello, si riscontra comunque un’erronea applicazione dell’art. 1141 c.c. 3.1 Il collegio ritiene opportuno ri percorrere la motivazione della Corte d’Appello in relazione alle doglianze proposte con l’appello,tenendo presente che la causa ha origine dalla domanda di usucapione da parte del Grassino e che, dunque,era a suo carico l’onere della prova circa la sussistenza di tutti i presupposti per usucapire gli immobilioggetto del giudizio. Com’è noto, i nfatti, c hi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus.Quest'ultimo elemento, tuttavia, può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal Ric. 2020n. 3981sez. S2 - ud. 15 /0 5 /202 4 primo, se vi è stato svolgimento di attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. 3.2 Ciò precisato, deve osservarsi come l a Corte territoriale non abbiachiarito in alcun modo quale fosse la reale situazione dei beni oggetto del giudizio (sub 24 e sub 26), chi fosse il legittimo proprietarioe chi ne avesse la materiale disponibilità e a che titolo. Infatti, la società ricorrente, con l’appello , aveva censurato l’erroneità della sentenza di primo grado nella ricostruzione dei fatti e aveva chiesto di accertare che l'appellato avesse esercitato una semplice detenzione sugli immobili, oltretutto per un periodo di tempo limitato, di certo inferiore al ventennio, con la mera tolleranza prima di [OSCURATO:PERSONA] poi del coniuge [OSCURATO:PERSONA], amministratore unico e legale rappresentante dellaGRANT Immobiliare ed , infine , per aver dichiarato di detenere il bene a titolo di comodato gratuito per concessione dei signori [OSCURATO:PERSONA] e DiNatale Ciro (destinatario dell'espropriazione). 3.3 La Corte d’Appello ha rigettato il motivo di appello, senza fornire alcuna risposta alle deduzioni di parte appellante e limitandosi ad affermare che sussisteva il possesso in capo al Grassino perché egli aveva avuto i suddetti beni dalla madre che era proprietariae perché , sin dal 1987 , vi risiedeva co me emergeva dal certificato di residenza. Nella sentenza impugnata, infatti, si legge che il Grassino e il suo nucleo familiare risiedevano in [OSCURATO:PERSONA] n. 55 sin dal [OSCURATO:DATA_NASCITA]. I beni in contesa erano stati acquistati da [OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:PERSONA] sit a in Angri , alla [OSCURATO:PERSONA] (Kennedy) e censiti inCatasto al foglio 10 part. 532 sub 24 e 26. Ric. 2020n. 3981sez. S2 - ud. 15 /0 5 /202 4 Secondo la Corte d’Appello, dagli esiti istruttori e dalla prova per testi, era emerso che il possesso dei cespiti in capo all'attore era avvenuto almeno a decorrere dalla data del certificato di residenza del 5 giugno 1987 con consegna ad opera della madre [OSCURATO:PERSONA](prorpietaria) e , dunque, da tale data poteva dirsi maturato il possesso utile ad usucapire sin dal 05giugno 2007. La Corte traeva ulteriore elemento di prova del possesso dal contratto di locazione ad iniziativa di [OSCURATO:PERSONA] in favore diGiordano Maria del cespite sito al primo piano della [OSCURATO:PERSONA] n.55, dove altresì emerge va che il locatore domiciliava nel medesimo indirizzo (con elevato grado di probabilità stante alle risultanze della prova per testi al secondo piano).Sulla base di tali elementi, poiché il Grassino risultava per tabulasnella disponibilità dei cespiti sino almomento dell'azione di spoglio subita nel 2009 , a quella data era decorso il termine del ventennio, dovendosi presumere, comerilevato anche dal Tribunale, sulla base dell'altra documentazioneversata in atti (utenze telefoniche, comunicazione degli enti pubblici)il possesso intermedio ex art. 1142 c.c. Inoltre, doveva es c ludersi la possibilità che il possesso del Grassino, in considerazione del lungo lasso tempo intercorso, potesse in qualche modo essere oggetto di mera tolleranza del proprietario ([OSCURATO:PERSONA]). La Corte aggiungeva che la presenza dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] nel sub 24 a titolo di locazione eracompatibile con le risultanze della prova per testi laddove emergevache l'attore, quando era assente ed in comunità, consentiva la locazione o l'uso gratuito ad altre persone. La deposizione del teste indicato dall'appellante ([OSCURATO:PERSONA]) in ordine alla circostanza che il fitto fosse pagato alla Ric. 2020n. 3981sez. S2 - ud. 15 /0 5 /202 4 Palumbo era compatibile con la temporanea collocazione in comunità delpossessore ad usucapione. Infine, avendo l'attore dedotto e provato che i beni gli erano staticonsegnati dalla madre, originaria proprietaria, ne discendeva l'assoluta irrilevanza dell'assunto che il Grassino avrebbe dovuto provare il pagamento del condono che l'appellante assumeva, invece,aver pagato la madre ([OSCURATO:PERSONA]). 3.4Da quanto riportato emerge una ricostruzione dei fatti del tutto insufficiente e lacunosa,tale da determinare una motivazione apparentein violazione del minimo costituzionale e , comunque , in palese violazione dell’art. 1141 c.c. come dedotto dal ricorrente. Infatti, la relazione con il bene del Grassino,a detta della Corte d’Appello, sarebbe cominciata con la consegna del bene da parte di sua madre che ne era proprietaria, senza alcuna altra specificazione. Sul punto , la sentenza oltre che del tutto insufficiente è anche gravemente contraddittoria quanto alla proprietà degli stessi perché in altra parte della motivazione si legge che i beni erano stati venduti aCiro [OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:PERSONA] cui era amministratrice [OSCURATO:PERSONA] , coniuge del Grassino. In ogni caso, l’assunto della Corte d’Appello così formulato contrasta con l’art. 1141, secondo comma, c.c. e con principi consolidati affermati da questa Corte sul tema. Si è ripetutamente detto, infatti, che: La presunzione di possesso utile ad usucapionem, di cui all'art. 1141 c.c., non opera quando la relazione con il bene non consegua ad un atto volontario di apprensione, ma derivi da un iniziale atto o fatto del proprietario- possessore, come nell'ipotesi della mera convivenza nell'immobile Ric. 2020n. 3981sez. S2 - ud. 15 /0 5 /202 4 con chi possiede il bene; in tal caso, la detenzione può mutare in possesso soltanto con un atto di interversione, consistente in una manifestazione esteriore, rivolta contro il proprietario , affinché questi possa rendersi conto dell'avvenuto mutamento, da cui si desuma che il detentore abbia cessato di esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui ed abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio. Tale accertamento realizza un'indagine di fatto, rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, purché risulti logica e congruamente motivata. (Sez. 2, Ordinanza n. 27411 del 25/10/2019, Rv. 655670 -01). La Corte d’Appello ha omesso del tutto di chiarire a che titolo la madre del ricorrente gli aveva dato la disponibilità del bene. Come si è detto, risulta del tutto omessa anche l’indagine sull a titolarità del diritto di proprietàe sulle eventuali vicende traslative. Tali aspetti non emerg ono dalla sentenza impugnata , nonostante costituiscanoil presupposto sul quale si è fonda to l’accertamento del possesso del Grassino dei due appartamenti e la conseguente presunzione del possesso intermedio fino all’azione di spoglio del 2007. Peraltro,anche il decorrere del possesso dal giugno del 1987, ovvero dalladata dal certificato di residenza , corrisponde ad una motivazione apparente in quanto correlato ad un dato neutro in caso di convivenza e neanche riferito al momento della asserita consegna dei beni da parte della madre. Come si è detto, la sentenza risulta erronea anche tenendo ferma lalacunosa, ricostruzione della Corte d’Appello dalla quale, infatti, emerge che , avendo avuto il Grassino la disponibilità del bene per fatto della madre (asseritamente proprietaria), era Ric. 2020n. 3981sez. S2 - ud. 15 /0 5 /202 4 necessario da parte sua un atto di interversione nel possesso che non poteva aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma dovevaestrinsecarsi in una manifestazione esteriore – rivolta specificamente contro il proprietario , in maniera che emergesse che egli aveva cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui ed avevainiziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente "animus detinendi" dell'"animus rem sibi habendi". A tal fine non rilevano neanche meri atti di esercizio del possesso quali la asserita locazione dell’immobile, traducendosi gli stessi in un'ipotesi di abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene(Sez. 1, Sentenza n. 26327 del 20/12/2016, Rv. 642763 -01). 4. Il nono motivo di ricorso è così rubricato: Violazione dell'art.112 c.p.c. in relazione all'art.360 1°co. n.4 c.p.c. La censura attiene all’erronea valutazione del verbale contenentela dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento della proprietà dell’appartamento in capo al [OSCURATO:PERSONA]. Nel verbale di secondo accesso effettuato in data 10 giugno 1999, allegato alla consulenzatecnica redatta dal geometra [OSCURATO:PERSONA]Avino -c.t.u. nominato per la descrizione e stima degli immobili pignorati nelle procedure esecutive riunite di cui in premessa - si legge che il signor [OSCURATO:PERSONA], che sottoscrive il verbale unitamente agli altri presenti, afferma di essereinquilino del sig. di [OSCURATO:PERSONA] a titolo di comodato gratuito. La dichiarazione resa dal Grassino , secondo parte ricorrente, sarebbe sussumibile nel dettato dell ’ art. 2944 c.c. . L a Corte d’Appello avrebbe erroneamente focalizza to l ’ attenzione non Ric. 2020n. 3981sez. S2 - ud. 15 /0 5 /202 4 sull’esame del dato di fatto risultante dalla dichiarazione (la cui validità non è mai stata messa in discussione)ma sull’inesistenza del contratto di locazione o di comodato. La ICG non voleva dimostrare, con l’esibizione del verbale,l’esistenza di un comodato o di una locazione ma semplicemente l’interruzione- per effetto del riconoscimento - del termine utile per l ’ usucapione . D’altra parte , l’errore sarebbe evidente tanto che addirittura la Corte imputa al CTU in sede esecutiva la responsabilità di non avere approfondito e ricercato ulteriori elementi dai quali ricavar e l'esistenza di un contratto di locazione e/o di comodato. Dalla dichiarazione richiamata emergerebbe, infatti, la consapevolezza in capo al Grassino della spettanza ad altri della proprietà degli appartamenti in oggetto accompagnata da una volontà attributiva e tanto basterebbeper il rigetto della domanda diusucapione relativa all’appartamento individuato con il sub 26. Inoltre, seppur non s i volesse riconoscere natura di riconoscimento della proprietà di altri alla predetta dichiarazione, certamente da essa si ricaverebbe che la relazione di fatto che il Grassino aveva con il sub 26 non era caratterizzata dall’animus rem sibi habendi, richiesto perché possa config ur arsi la fattispecie disciplinata dal’ art. 1158 c.c., ricavabile peraltro anche dalla circostanza che, senza alcuna contestazione, il [OSCURATO:PERSONA] presenziava alle operazioni di valutazione dell ’ immobile da lui occupato (cfr. Cass. n.2319/2010). 4.1Il dodicesimo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione o falsa applicazione degli artt. 2700, 1165, 2944 e 1158 c.c. Sempre rispetto alla medesima questione la ricorrente evidenzia l’erroneità della sentenza che richiama l’art. 2700 c.c. per Ric. 2020n. 3981sez. S2 - ud. 15 /0 5 /202 4 affermareche l'atto pubblico non copre la veridicità intrinseca delle dichiarazioni rese al pubblico ufficialedalle parti e neppure la loro rispondenza all'effettiva intenzione delle stesse. In realtà costituirebbe un chiaro errore il non aver fatto applicazione degli artt. 1165 e 2944 c.c., ritenendo invece applicabile l’art.1158 c.c. e l’art. 2700 c.c. Dalla dichiarazione richiamata emergerebbe, infatti, la consapevolezza in capo al Grassino della spettanza ad altri della proprietà degli appartamenti in oggetto accompagnata da una volontà attributiva e tanto basterebbeper il rigetto della domanda di usucapione relativa all’appartamento individuato con il sub 26. 4.2 I motivi nono e dodicesimo, che stante la loro evidente connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati. La sentenzaesamina il verbale di accesso del CTU in sede di procedura esecutiva,senza tener conto della sua eventuale portata dichiarativa ai sensi dell’art. 2944 c.c. La questione riguarda il riconoscimento dell’altruità del bene da parte del Grassino. Secondo la Corte d’Appello, il fatto che egli si fosse dichiarato mero conduttore o comodatario di [OSCURATO:PERSONA] non aveva alcuna rilevanza perché il CTU non aveva effettuato alcun accertamento in tal senso e la sua espressione era del tutto atecnica non potendosi in alcun modo far discendere da tale espressione un riconoscimento dell’altruidiritto. La sentenza, anche in questo caso , si pone in contrasto con principi consolidati affermati da questa Corte. Deve premettersi che l ’art. 1165 c.c., estendendo all’usucapione le norme generali in tema di prescrizione (artt. 2934 Ric. 2020n. 3981sez. S2 - ud. 15 /0 5 /202 4 ss. c.c.)“in quanto applicabili”, ivi comprese quelle relative all’interruzione della stessa (artt. 2943, 2944 e 2945 c.c.), tipizza gli atti che hanno efficacia interruttiva del decorso del termine utile per l’usucapione.L’art. 2944 prevede espressamente t ra le cause di interruzione civile previste dalla legge, e compatibili con la natura dell’usucapione, oltre alladomanda giudiziale il riconoscimento del diritto altrui da parte del possessore(art. 2944 c.c.). La giurisprudenza sul punto ha chiarito che:Ai fini dell'interruzione del termine utile per l'usucapione, ai sensi dell'art. 2944 c.c., richiamato dall'art. 1165 c.c., il riconoscimento del diritto altrui da parte di colui contro il quale il diritto può essere fatto valere non deve necessariamente essere recettizio, potendo risultare anche da una manifestazione tacita di volontà, purché univoca, senza richiedere per la sua efficacia di essere indirizzato all'avente diritto, né tantomeno di essere da lui accettato (Sez. 2- , Ordinanza n. 23420 del 19/09/2019, Rv. 655253 -01). Dunque, se è vero che l'atto pubblico non copre la veridicità intrinseca delledichiarazioni rese al pubblico ufficiale dalle parti e neppure la lororispondenza alla loro effettiva intenzione, ciò che è coperto da presunzione è il fatto che quelle dichiarazioni il grassino le harese. La Corte d’Appello erroneamente attribuisce rilevanza al fatto che il CTU non ha compiuto alcuna indagine in ordine alla veridicità dell'affermazione ivi contenuta al fine di stabilire se egli fosse possessore o detentore, ma ciò che rileva è la dichiarazione che il bene era di altri. Pertanto, risulta erronea la sentenza nella parte in cui afferma che in ogni caso, non può non evincersi icto oculi l'assoluta incompatibilità logica tra la qualifica di inquilino che importa il Ric. 2020n. 3981sez. S2 - ud. 15 /0 5 /202 4 riferimento ad un titolo di locazione e quindi di natura onerosa e quella di comodatario a titolo gratuito. Nell'uno come nell'altro caso, ai fini della corretta individuazione e qualificazione del soggetto come titolare del corrispondente negozio giuridico (locazione o comodato) era necessaria l'indagine ed il richiamo al titolo o alla fonte negoziale (il contratto) che implicava la qualifica di detentore inidonea alla realizzazione dell'ipotesi normativa di cui all'art. 1158 c.c., che manca del tutto. Infatti, come si è detto, ciò che rileva, nella specie, non è il titolo negoziale in base al quale il Grassino aveva la disponibilità dell’immobile quanto piuttosto il fatto che egli con quella dichiarazione haattribuito la proprietà del bene ad altri. In proposito questa Corte ha già avuto modo di chiarire che mentre per escludere la sussistenza del possesso utile all'usucapione non è sufficiente il riconoscimento o la consapevolezza del possessore circa l'altrui proprietà del bene, occorrendo, invece, che il possessore, per il modo in cui questa conoscenza è rivelata o per i fatti in cui essa è implicita, esprima la volontà non equivoca di attribuire il diritto reale al suo titolare, atteso che l'animus possidendi non consiste nella convinzione di essere titolare del diritto reale, bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando le corrispondenti facoltà (Cass. n. 21015 del 2016; Cass. n. 26641 del 2013) diversamente il riconoscimento del diritto altrui da parte del possessore, quale atto incompatibile con la volontà di godere il bene uti dominus, interrompe il termine utile per l'usucapione (Cass. n. 19706 del 2014; conf. Cass. n. 25250 del 2006). Ric. 2020n. 3981sez. S2 - ud. 15 /0 5 /202 4 In altri termini, il riconoscimento dell’altruità del bene effettuato dal Grassino in sede di perizia di stima nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare vale in ogni caso come interruzione del termine utile ad usucapire. In casi analoghi si è evidenziato come: Ai sensi degli artt. 1165 e 2944 c.c., l'usucapione della proprietà è interrotta dal riconoscimento del diritto altrui, ossia dal fatto che il possessore “ad usucapionem” riconosca il diritto di proprietà del soggetto cui il bene formalmente appartiene e, in questo senso, implicano certamente un riconoscimento dell'altrui proprietà tanto le domande di opposizione alla stima dell'indennità di esproprio proposte dall'espropriato, quanto quella di retrocessione del bene: l'opposizione alla stima, infatti, presuppone la presa d'atto dell'esproprio, ossia del formale trasferimento coattivo della proprietà del bene a favore dell'espropriante; la domanda di retrocessione, invece, consistendo in una richiesta di ritrasferimento della proprietà del bene all'espropriato sul presupposto che siano venute meno le ragioni dell'atto ablatorio, implica il riconoscimento, da parte dell'ex proprietario, del pregresso passaggio della proprietà del bene all'espropriante per effetto dell'emissione del decreto di esproprio (Sez. 1, Sentenza n. 26327 del 20/12/2016, Rv. 642763 -02). 15. Come si è detto, l’accoglimento dei motivi sopra riportati determina l’assorbimento dei restanti che per esigenze di sintesi si riportano solo nella rubrica indicata dal ricorrente. 16. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione dell’art. 345 c.p.c.in relazione all'art. 360 , 1° co. n. 3, 4 e 5 , c. p. c.. Conseguente omesso esame di motivo di appello. [OSCURATO:PERSONA]. 2020n. 3981sez. S2 - ud. 15 /0 5 /202 4 delle prove e conseguente erroneaapplicazione dell'art.1142 c.c .. Errata percezione. 17. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione dell’art.132 c.p.c. in relazione all ’ art.360 , 1° co. n.3 , 4 e 5 , c . p . c . . nullità della sentenza per motivazione apparente e/o irrimediabilmente contraddittoria. Mancato esame di un moti vo di appello. 18. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione dell'art. 115, co.1, c . p . c . nella formulazione antecedente alla novellan. 79/ 2009, applicabile al caso di specie ai sensi dell'art. 58, in relazione all'art. 360,co. l, n. 3 e 4, c . p . c . 19. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e falsa applicazione dell'art. 183 c.p.c. in relazione all ’ art. 360 , primo co.,n.3 e 4 , c.p.c. . Nullità della sentenza ex art. 1 57 c . p . c . . 20. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c.e 2967 cc in relazione all'art. 360, 1°co. n. 3 e 4 , c. p . c . 21. Il sesto motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e falsa applicazione dell’art.116 c.p.c. in relazione al l’ art. 360 1° co . n.3 e 4,c.p. c . 22. Il settimomotivo di ricorso è così rubricato: Violazione di legge e contraddittorietà della motivazione e nullità della sentenza exart. 132, n.4 , c.p.c. in relazione all ’ art. 360 , 1° co. , n.3 , c.p.c.. Il motivo attiene ancora alla deposizione testimoniale dell’arch. Stasio nel contrasto irriducibile della motivazione che da un lato ne afferma l’inattendibilità e dall’altro la utilizza ritenendola compatibile con la ricostruzione dei fatti nel senso del possesso in capo al Grassini dell’immobile. Ric. 2020n. 3981sez. S2 - ud. 15 /0 5 /202 4 23.Il decimo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione per motivazione apparente. Nullitàdella sentenza ex art. 132 c.p.c. in relazione all'art. 360, 1°co., n.4 , c.p.c.. 24. L’undicesimo motivo di ricorso è così rubricato: Vizio di omesso esame di un fatto decisivo e controverso in relazione all'art. 360, 1°co., n. 5 , c.p.c. 25. In conclusione la Corte accoglie l’ottavo , il nono , il dodicesimo e il tredicesimo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Salerno in diversa compo
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