Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 22183/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ALE di Cataniadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di Catania, in qualità di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 28gennaio 2026 ha respinto l’istanza depositata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e volta alriconoscimento del vincolo della continuazione fra una serie di fatti per i quali il medesimo hariportato differenti condanne.2.

Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato lamentando vizio dimotivazione e violazione dell’art. 81 cod. pen.Ritiene il ricorrente sussistenti gli indici dell’ unitarietà del disegno criminoso costituitidalla prossimità temporale dei fatti, dalla identità di fine di profitto che li animava.Il provvedimento si presenta illogico poiché non si confronta con la circostanza che duedei fatti giudicati sono stati commessi a pochi mesi di distanza l’uno dall’altro.Il ricorrente lamenta come il provvedimento impugnato non abbia valutato la specificitàe concretezza del progetto avuto di mira dal soggetto agente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.Nel giudizio di cassazione costituisce motivo di "aspecificità" la mancanza dicorrelazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste afondamento dell'impugnazione (così in motivazione Sez. 6, n. 13449 del 12/02/2014, Kasem,Rv. 259456 – 01)La riproposizione di questioni già esaminate e disattese dal giudice del provvedimentoimpugnato è causa di genericità del motivo per il giudizio di cassazione, perché in esso lacensura deve colpire uno dei vizi della motivazione tassativamente indicati dall'art. 606c.p.p., comma 1, lett. e) e una deduzione che invece riproponga la censura presentata algiudice d'appello senza confrontarsi con la risposta da questi argomentata e le sue ragioni,per ciò solo esula dalla struttura del giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 28011/2013; Sez.6, n.22445/2009; Sez.5, n. 11933/2005; Sez.4, n. 15497/2002; Sez. 5, n. 2896/1999).In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura deglielementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione dinuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente comemaggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottatidal giudice del merito. (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01)Le doglianze proposte sono totalmente versate in fatto e, da un lato, non si confrontanocon le argomentazioni del provvedimento impugnato che hanno affrontato i medesimiargomenti e, dall’altro, sollecitano una rivalutazione degli elementi di prova nel giudizio dilegittimità che è operazione non consentita.Il dato della notevole distanza cronologica fra i fatti è oggettivo e non superato dalricorrente; il provvedimento impugnato esamina anche la possibilità di unificare fra loro i fatticommessi a pochi mesi di distanza fra loro nel 2017 - contrariamente a quanto sostenuto dalricorrente - ma la esclude in ragione della assoluta disomogeneità delle condotte.Complessivamente dunque il provvedimento impugnato ha fatto buon usodell’insegnamento di questa Corte secondo il quale il riconoscimento della continuazione,necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione,di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delleviolazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalitàdella condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momentodella commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle lorolinee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degliindici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazioneestemporanea. (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01).Per contro il ricorrente non è stato in grado di ottemperare all’onere che gli incombeva,posto che in tema di esecuzione, grava sul condannato che invochi l'applicazione delladisciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno,non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovveroall'identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progettocriminoso unitario quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematicae contingente consumazione degli illeciti. (Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'amico, Rv.267580 - 01).Per le ragioni evidenziate il ricorso è inammissibile; all'inammissibilità del ricorsoconsegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale ein mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare incolpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro 3000 afavore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi diimpugnazione.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 14 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ALE di Cataniadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Catania, in qualità di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 28gennaio 2026 ha respinto l’istanza depositata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e volta alriconoscimento del vincolo della continuazione fra una serie di fatti per i quali il medesimo hariportato differenti condanne.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato lamentando vizio dimotivazione e violazione dell’art. 81 cod. pen.Ritiene il ricorrente sussistenti gli indici dell’ unitarietà del disegno criminoso costituitidalla prossimità temporale dei fatti, dalla identità di fine di profitto che li animava.Il provvedimento si presenta illogico poiché non si confronta con la circostanza che duedei fatti giudicati sono stati commessi a pochi mesi di distanza l’uno dall’altro.Il ricorrente lamenta come il provvedimento impugnato non abbia valutato la specificitàe concretezza del progetto avuto di mira dal soggetto agente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.Nel giudizio di cassazione costituisce motivo di "aspecificità" la mancanza dicorrelazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste afondamento dell'impugnazione (così in motivazione Sez. 6, n. 13449 del 12/02/2014, Kasem,Rv. 259456 – 01)La riproposizione di questioni già esaminate e disattese dal giudice del provvedimentoimpugnato è causa di genericità del motivo per il giudizio di cassazione, perché in esso lacensura deve colpire uno dei vizi della motivazione tassativamente indicati dall'art. 606c.p.p., comma 1, lett. e) e una deduzione che invece riproponga la censura presentata algiudice d'appello senza confrontarsi con la risposta da questi argomentata e le sue ragioni,per ciò solo esula dalla struttura del giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 28011/2013; Sez.6, n.22445/2009; Sez.5, n. 11933/2005; Sez.4, n. 15497/2002; Sez. 5, n. 2896/1999).In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura deglielementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione dinuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente comemaggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottatidal giudice del merito. (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01)Le doglianze proposte sono totalmente versate in fatto e, da un lato, non si confrontanocon le argomentazioni del provvedimento impugnato che hanno affrontato i medesimiargomenti e, dall’altro, sollecitano una rivalutazione degli elementi di prova nel giudizio dilegittimità che è operazione non consentita.Il dato della notevole distanza cronologica fra i fatti è oggettivo e non superato dalricorrente; il provvedimento impugnato esamina anche la possibilità di unificare fra loro i fatticommessi a pochi mesi di distanza fra loro nel 2017 - contrariamente a quanto sostenuto dalricorrente - ma la esclude in ragione della assoluta disomogeneità delle condotte.Complessivamente dunque il provvedimento impugnato ha fatto buon usodell’insegnamento di questa Corte secondo il quale il riconoscimento della continuazione,necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione,di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delleviolazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalitàdella condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momentodella commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle lorolinee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degliindici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazioneestemporanea. (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01).Per contro il ricorrente non è stato in grado di ottemperare all’onere che gli incombeva,posto che in tema di esecuzione, grava sul condannato che invochi l'applicazione delladisciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno,non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovveroall'identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progettocriminoso unitario quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematicae contingente consumazione degli illeciti. (Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'amico, Rv.267580 - 01).Per le ragioni evidenziate il ricorso è inammissibile; all'inammissibilità del ricorsoconsegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale ein mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare incolpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro 3000 afavore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi diimpugnazione.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 14 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22183/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris