CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 febbraio 2024
Cassazione n. 16707/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' SAVERIO nato ad ALCAMO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso e condannare il ricorrente alle spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 26 ottobre 2023, la Corte d'appello di Palermo confer- mava la sentenza del Tribunale di Palermo del 7 ottobre 2021, appellata da FUN- [OSCURATO:PERSONA], che era stato condannato alla pena condizionalmente sospesa di 9 mesi di reclusione ed euro 300 di multa, con il concorso di attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante contestata, in quanto ritenuto colpevole del reato di violazione aggravata di sigilli, contestato come commesso in epoca successiva o prossima al 24.10.2016, secondo le modalità esecutive e spazio - temporali meglio descritte in rubrica. 2. Avverso la sentenza impugnata nel presente procedimento, il predetto ha proposto ricorso per cassazione tramite il difensore di fiducia, deducendo un unico motivo, di seguito sommariamente indicato. 2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 349, commi 1 e 2, cod. pen., per omessa considerazione di circostanze rilevanti e correlato vizio di motivazione. In sintesi, premesso l'inquadramento giuridico della questione, la difesa ritiene censurabile la motivazione della sentenza laddove ha affermato che la ri- mozione dei sigilli da parte del tribunale del riesame era stata autorizzata dal tri- bunale del riesame solo per la finalità di mettere a norma gli impianti ed il capan- none, e non per altro, e che, essendo state riscontrate bottiglie di mosto con eti- chette del settembre 2016, era evidente che fosse stata ripresa l'attività produt- tiva. Diversamente, sostiene la difesa che non vi sarebbe alcuna prova agli atti che il ricorrente avesse violato i sigilli al fine di continuare l'attività produttiva, e che il rinvenimento all'interno delle bottiglie di mosto con etichette del settembre 2016 non costituiva prova dell'avvenuta modifica di quanto sottoposto a seque- stro. Venuto meno il provvedimento in forza del quale i sigilli erano stati apposti, ossia l'ordinanza del tribunale del riesame che ne autorizzava la rimozione anche in presenza di cauzione, l'eventuale violazione non integrava l'illecito penale con- testato. Il pagamento della cauzione disposta dal tribunale nel provvedimento con cui veniva disposta ed autorizzata la rimozione dei sigilli non incideva sulla natura del provvedimento, in quanto il pagamento era stato disposto solo a garanzia che venissero realizzate le opere di messa a norma dell'impianto, che l'interessato si era dimostrato disponibile ad eseguire.3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta del 26 febbraio 2024, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso e condannare il ricorrente alle spese. Secondo il PG, non sussiste il vizio di inidonea motivazione atteso che il provvedimento ha evidenziato le responsabilità del ricorrente oltre ogni ragione- vole dubbio saldando in maniera logica e congrua le fonti di prova in atti. Il ricorso, a tratti, scende palesemente nel merito, proponendo un'interpretazione alterna- tiva dei fatti e prospettando il concetto di difetto di prova a fronte di una sentenza in "doppia conforme" di responsabilità e di pena. Parimenti adeguatamente moti- vati sono i punti della sentenza relativi al trattamento sanzionatorio, essendo stato fatto corretto uso dei parametri di cui all'art. 133 c.p. e non ravvisandosi un sen- sibile distaccamento dai limiti edittali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, trattato cartolarmente ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 e successive modifiche ed integrazioni, in assenza dell'istanza di discussione orale, è inammissibile. 2. il ricorso è inammissibile sia perché generico per aspecificità, sia perché manifestamente infondato. 2.1. Ed invero, è stato già affermato da questa Corte che è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi critica- mente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motiva- zione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970 - 01). Il ricorso per cassa- zione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito è dunque inam- missibile, dovendosi i motivi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Rv. 243838 - 01). 2.2. La semplice lettura della sentenza impugnata, rende evidente che le censure svolte nell'atto di appello replicano, senza alcun apprezzabile elemento di novità critica, quelle già argonnentatamente confutate dai giudici territoriali. La Corte d'appello ha infatti operato una ricostruzione dei fatti, assolutamente non contestata, così sintetizzabile. Il 13.02.2014 i locali dell'[OSCURATO:PERSONA], corrente in Monreale, c. da Freccia, associazione di cui il ricorrente era legale rappresentante all'epoca dei fatti, erano stati sottoposti a sequestro. Il 24.10.2016, personale della stazione carabinieri di Grisi aveva accertato nel corso di un sopralluogo che i sigilli apposti all'ingresso dei due magazzini erano stati rimossi e che all'interno degli stessi vi erano delle bottiglie di mosto con etichette riportanti le date del 16, 26 e 27 settembre 2016. Da tali elementi si deduceva che i magazzini erano stati utilizzati per lo svolgimento dell'attività dell'azienda agricola. La sentenza dava, poi, ulteriormente atto che al momento del controllo dall'interno proveniva rumore di un motorino dell'acqua in funzione, tanto che il controllo era stato effettuato unitamente a personale ENEL per verificare la presenza di energia elettrica. Ri- sulta, ancora, dagli atti che il Tribunale del riesame di Palermo, in data 8.09.2016, aveva autorizzato la rimozione dei sigilli per provvedere alle necessarie opere di adeguamento - opere di ristrutturazione e messa a norma necessarie per superare i rilievi di cui al verbale di sequestro preventivo e della c.n.r. del 17.02.2014 -, condizionandola al versamento di una cauzione di 400 euro, versata dal ricorrente il 3.11.2016. I giudici territoriali, alla stregua delle predette risultanze processuali, ritenevano quindi che la rimozione dei sigilli fosse stata autorizzata solo con una finalità, ossia la messa a norma degli impianti e del capannone - e non per altro, e che, essendo stata riscontrata la presenza delle bottiglie di mosto recanti le etichette del settembre 2016, era evidente che fosse stata ripresa l'attività pro- duttiva. Per questa ragione, concludevano, con argomentazione non manifesta- mente illogica, che ben poteva ritenersi che il ricorrente, pur conoscendo il tenore del provvedimento del tribunale del riesame, ossia che i beni erano sotto sequestro e che la rimozione dei sigilli era stata autorizzata per una finalità specifica ed a condizione del pagamento di una cauzione, avesse consapevolmente e volontaria- mente eluso il vincolo gravante sui beni per lo svolgimento di attività diverse da quelle per le quali la rimozione del vincolo era stata autorizzata ed ancor prima del pagamento della cauzione a cui era subordinato il provvedimento di rimozione temporanea dei sigilli. 2.3. Al cospetto di tale apparato argomentativo, le doglianze del ricorrente appaiono dunque del tutto prive di pregio, in quanto tradiscono il "dissenso" sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dal giudice sia di primo grado che d'appello, attingendo la sentenza impugnata e tac- ciandola per presunti vizi di violazione di legge e motivazionali con cui, in realtà, si propongono doglianze non suscettibili di sindacato in sede di legittimità. La Corte di cassazione, infatti, non deve stabilire se la decisione di merito proponga effet- tivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giu- stificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Rv. 215745; Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203428 - 01). 2.4. Il ricorso è peraltro manifestamente infondato, in quanto mostra di fare corretta applicazione dei principi giurisprudenziali più volte affermati da que- sta Corte. Ed invero, per la sussistenza del reato di cui all'art.349 cod.pen. è suffi- ciente una condotta che costituisca effettiva disobbedienza al divieto che i sigilli visualizzano, e quindi sia volta a frustrare l'assicurazione della cosa per la finalità di pubblico interesse che ha determinato l'adozione del vincolo (Sez. 3, n. 1508 del 04/12/1997, dep. 1998, Rv. 209823 - 01). Nella specie, il ricorrente, autorizzato dal Tribunale del riesame a rimuovere i sigilli per un fine specifico ben individuato (messa a norma dell'impianto e del capannone), ha invece fatto uso della cosa con una finalità diversa da quella con- sentita, ossia ha ripreso l'attività lavorativa dell'azienda, come desunto non solo dalla circostanza che fosse in funzione il motorino dell'acqua, ma soprattutto dal rinvenimento delle bottiglie di mosto con le etichette del settembre 2016. Tale elemento probatorio supporta logicamente l'approdo cui sono perve- nuti i giudici territoriali, frutto di una consentita valutazione ipotetica in quanto basata su elementi oggettivi. A fronte di tali elementi oggettivi, la difesa nel ten- tare di fornire un'alternativa ricostruzione, si è limitata a sostenere che l'elemento oggettivo del rinvenimento delle bottiglie di mosto con le etichette del settembre 2016 non provava che fosse avvenuta la modifica di quanto sottoposto a seque- stro. Orbene, va qui ribadito il principio secondo cui, in sede di motivazione della sentenza di condanna la prospettazione di ipotesi deve ritenersi certamente vie- tata quando il giudice intenda trarre da esse, e non da fatti obiettivamente accer- tati, la prova della colpevolezza dell'imputato. Un tale divieto, però, non sussiste né potrebbe logicamente sussistere quando, in presenza di altri elementi non ipo- tetici atti a dimostrare la detta colpevolezza, il giudice debba affrontare l'esame delle risultanze che si assumano come potenzialmente idonee a vanificare la loro valenza. In tal caso, infatti, il giudice altro non potrà né dovrà fare se non verifi- care, ricorrendo necessariamente a delle ipotesi, se le dette risultanze siano in effetti compatibili o meno con la ricostruzione dei fatti in chiave accusatoria, la quale, peraltro, anche in caso di esito positivo di detta verifica, rimarrà comunque basata esclusivamente sulle prove acquisite e non sulle ipotesi formulate in fun- zione della verifica stessa (Sez. 1, n. 3754 del 13/03/1992, Rv. 189724 - 01). 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricor- rente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella propo- sizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma