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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02480/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il .,[OSCURATO:DATA_NASCITA] ierso la sentenza del 12/01/2022 de,la COTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udi...a la rElazione svolta [OSCURATO:PERSONA] DAI-[OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Torino il 12 gennaio 2022, in parziale riforma della decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Asti il 7 maggio 2021, all'esito di giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di cui agli artt. 56, 624 e 625, nn. 2, 3 e 7, 61, n. 5, cod. pen., in conseguenza condannandolo alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena.

Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale deduce vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla luce delle condizioni di vita individuale, familiari e sociali dell'imputato.

Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto assertivo, generico e non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria.

Il ricorrente contesta in modo assai vago il complessivo trattamento sanzionatorio, che risulta sorretto da motivazione non sindacabile in sede di legittimità in quanto sufficiente, logica e congrua, incentrata sui plurimi precedenti specifici dell'imputato (pag. 4 della sentenza impugnata).

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz.; sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2, n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il .,[OSCURATO:DATA_NASCITA] ierso la sentenza del 12/01/2022 de,la COTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udi...a la rElazione svolta [OSCURATO:PERSONA] DAI-[OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Torino il 12 gennaio 2022, in parziale riforma della decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Asti il 7 maggio 2021, all'esito di giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di cui agli artt. 56, 624 e 625, nn. 2, 3 e 7, 61, n. 5, cod. pen., in conseguenza condannandolo alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena. Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale deduce vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla luce delle condizioni di vita individuale, familiari e sociali dell'imputato. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto assertivo, generico e non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria. Il ricorrente contesta in modo assai vago il complessivo trattamento sanzionatorio, che risulta sorretto da motivazione non sindacabile in sede di legittimità in quanto sufficiente, logica e congrua, incentrata sui plurimi precedenti specifici dell'imputato (pag. 4 della sentenza impugnata). Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz.; sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2, n