CassazionedecretoSezione 5Decisione del 12 marzo 2024
Cassazione n. 16502/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7076/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 34-B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZAdi TRIBUNALE VENEZIA n. 2855/2015 depositata il08/09/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. Il Tribunale di Venezia con la sentenza in epigrafe indicata rigettava l’appello di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza del giudice di pace di Venezia dell’11 ottobre 2013, n. 342/2023 che aveva rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore dell’intimato per il rimborso della tariffa di igiene ambientale TIA 1 (art. 49, d. lgs. n. 22 del 1997) e Tia 2 (art. 238 d. lgs. n. 152 del 2006), per complessivi euro 550,86. 2. Ricorre in cassazione la [OSCURATO:SOCIETA], con 4 motivi di ricorso; 3. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. Considerato che 1. E’ stata depositata la rinuncia al ricorso. Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. deve disporsi l’estinzione del giudizio per rinuncia con la compensazione delle spese dell’intero giudizio, in una valutazione complessiva del procedimento. 2. Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071). P.Q.M. Dichiara l’estinzione del giudizio. Compensa tra le parti le spese dell