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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 marzo 2022

Cassazione n. 10965/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VASTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dott.ssa F. Marinelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di Vasto, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena di cui alla sentenza di condanna n. 393 del 2014, emessa 1'8 luglio 2014 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Esclusa la possibilità di applicare la continuazione tra i reati oggetto di più condanne, il giudice ha rilevato che la sospensione condizionale di cui alla sentenza n. 393 del 2014 è stata concessa per la terza volta, e quindi in violazione dell'art. 168, comma terzo, cod. proc. pen. 2.

Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi.

2.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge.

Il giudice dell'esecuzione non può revocare la sospensione condizionale che non avrebbe dovuto essere concessa dal giudice della cognizione.

Già nel giudizio della cognizione era evidente che la condanna ad anni due e mesi due di reclusione non consentiva la concessione del beneficio, L'errore commesso dal giudice avrebbe dovuto trovare rimedio con l'impugnazione in cognizione.

2.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge.

Il pubblico ministero avrebbe dovuto proporre impugnazione avverso il provvedimento di concessione della sospensione condizionale, censurando sia il fatto che il condannato aveva beneficiato eli una precedente sospensione della pena sia che la nuova pena, cumulata con quelle irrogate in precedenza, superava i limiti di concedibilità della sospensione.

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.

2. Non è dubbio che il principio invocato dal ricorrente sia corretto.

Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno infatti stabilito che "il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione.

A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce ... il fascicolo del giudizio" Sez.

U, n. 37345 del 23/4/2015, Rv. 264381 -. 1 A

3. Tanto premesso in astratto, non può che rilevarsi che i motivi di ricorso, che sostanzialmente si sovrappongono, non sono specificamente articolati e si affidano a mere asserzioni non sostenute dalle necessarie articolate deduzioni.

Il ricorrente ha dedotto che il giudice che concesse per la terza volta la sospensione aveva a disposizione tutti i dati di conoscenza per avvedersi della illegittimità del suo provvedimento, appunto perché preceduto da ben due concessioni di sospensione.

L'affermazione non è opportunamente avvalorata, perché il ricorrente si è limitato ad asserire che il giudice della terza sospensione condizionale era in grado di avvedersi della illegittimità della statuizione ma non ha specificato in alcun modo il rilievo, non ha indicato le precedenti condanne a pena condizionalmente sospesa e non ha prodotto alcuna allegazione per dare corpo al rilievo.

È pur vero che anche l'ordinanza impugnata, per la definizione dei presupposti della revoca, si compone di generiche indicazioni, ma ciò non esonerava il ricorrente dall'onere di specificità nell'articolazione dei motivi.

4. Per quanto detto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, equa al caso, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 3 marzo 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VASTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dott.ssa F. Marinelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Vasto, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena di cui alla sentenza di condanna n. 393 del 2014, emessa 1'8 luglio 2014 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Esclusa la possibilità di applicare la continuazione tra i reati oggetto di più condanne, il giudice ha rilevato che la sospensione condizionale di cui alla sentenza n. 393 del 2014 è stata concessa per la terza volta, e quindi in violazione dell'art. 168, comma terzo, cod. proc. pen. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge. Il giudice dell'esecuzione non può revocare la sospensione condizionale che non avrebbe dovuto essere concessa dal giudice della cognizione. Già nel giudizio della cognizione era evidente che la condanna ad anni due e mesi due di reclusione non consentiva la concessione del beneficio, L'errore commesso dal giudice avrebbe dovuto trovare rimedio con l'impugnazione in cognizione. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge. Il pubblico ministero avrebbe dovuto proporre impugnazione avverso il provvedimento di concessione della sospensione condizionale, censurando sia il fatto che il condannato aveva beneficiato eli una precedente sospensione della pena sia che la nuova pena, cumulata con quelle irrogate in precedenza, superava i limiti di concedibilità della sospensione. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte. 2. Non è dubbio che il principio invocato dal ricorrente sia corretto. Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno infatti stabilito che "il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione. A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce ... il fascicolo del giudizio" Sez. U, n. 37345 del 23/4/2015, Rv. 264381 -. 1 A 3. Tanto premesso in astratto, non può che rilevarsi che i motivi di ricorso, che sostanzialmente si sovrappongono, non sono specificamente articolati e si affidano a mere asserzioni non sostenute dalle necessarie articolate deduzioni. Il ricorrente ha dedotto che il giudice che concesse per la terza volta la sospensione aveva a disposizione tutti i dati di conoscenza per avvedersi della illegittimità del suo provvedimento, appunto perché preceduto da ben due concessioni di sospensione. L'affermazione non è opportunamente avvalorata, perché il ricorrente si è limitato ad asserire che il giudice della terza sospensione condizionale era in grado di avvedersi della illegittimità della statuizione ma non ha specificato in alcun modo il rilievo, non ha indicato le precedenti condanne a pena condizionalmente sospesa e non ha prodotto alcuna allegazione per dare corpo al rilievo. È pur vero che anche l'ordinanza impugnata, per la definizione dei presupposti della revoca, si compone di generiche indicazioni, ma ciò non esonerava il ricorrente dall'onere di specificità nell'articolazione dei motivi. 4. Per quanto detto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, equa al caso, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 marzo 2022
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