CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2023
Cassazione n. 14170/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 37454/2022 Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza la sentenza della Corte di Appello di Bari che ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Bari di condanna per il reato di tentato furto pluriaggravato; Considerato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con motivo unico — che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze è manifestamente infondato in quanto, essendogli stata riconosciuta la recidiva anche reiterata, trova applicazione il divieto di cui all'art. 69, comma 4, cod. pen., come peraltro si legge nella sentenza impugnata; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] — che contesta l'eccessività della pena — non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particolare pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata); Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] — che contesta la sussistenza della recidiva — è manifestamente infondato in quanto la Corte di appello ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag. 5) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice; tale scrutino è stato esaustivamente compiuto dai Giudici di appello, che hanno valutato il rapporto tra i precedenti e il reato per cui si procede, vagliandone specificamente le caratteristiche, per giungere ad un giudizio di meritevolezza della recidiva che non presenta alcun vizio rilevante ex art. 606 cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 marzo 2023 Il Consigliere este