CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36763/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Palermo, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale in sede, ne ha confermato la condanna per il concorso nei reati aggravati di invasione di edifici e furto di energia elettrica, dichiarando invece di non doversi procedere per la contravvenzione di cui all'art. 727 c.p. contestata al capo A) dell'imputazione perché estinta per prescrizione e conseguentemente rideterminando la pena inflittale. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi di motivazione in relazione all'errata identificazione, da parte della sentenza impugnata, dell'imputata, è manifestamente infondato in quanto, dovendosi riconoscere, come nota lo stesso ricorso, che la Valenza è stata correttamente indicata tanto nel dispositivo quanto nello stesso incipit del provvedimento, è chiaro che trattasi di un mero refuso del tutto ininfluente ai fini della validità della sentenza. Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di invasione di edifici ritenendolo non provato, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, rispetto alla cui valutazione delle prove in atti - nelle specie, alla riferibilità all'imputata dei cani trovati nell'immobile sulla base del microchip indossato dagli stessi nonché al rinvenimento della Valenza proprio nel luogo del delitto da parte dei Carabinieri - il ricorso sembra chiedere una revisione, la quale è tuttavia preclusa in questa sede stante la coerenza e la logicità sul punto da parte della pronuncia impugnata. Peraltro meramente assertiva è l'obiezione per cui la circostanza evocata dalla Corte a fondamento del proprio ragionamento sarebbe stata travisata. Considerato che anche il terzo motivo, con il quale si contesta la motivazione adottata dalla Corte territoriale in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di furto, è manifestamente infondato in quanto non tiene conto delle specifiche ragioni poste dal giudice di merito alla base della propria decisione, rispetto alle quali l'identificazione, nel modulo predisposto da ENEL, quale utilizzatrice dell'allaccio da parte dell'imputata (come già detto sopra, l'errore grafico nel quale è incorsa la Corte d'appello va letto semplicemente come un refuso), costituisce mera conferma della consapevolezza dell'utilizzo illecito dell'energia da parte di questa. Considerato che il quarto motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza delle aggravanti di cui ai numeri 2 e 7 dell'art. 625 c.p., è manifestamente infondato in quanto contrario al dato normativo nonché alle attestazioni giurisprudenziali sul punto, dovendosi ribadire come l'aggravante della violenza sulle cose prescinda dall'individuazione dell'autore materiale dell'allaccio abusivo (Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Bellafiore, Rv. 281440) e, al contempo, come l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p. sia stata contestata, nel caso di specie, in termini di commissione del fatto su cose destinate a pubblico servizio, elemento su cui il ricorso non muove censura alcuna. Considerato che il quinto motivo di ricorso, che contesta la sussistenza della recidiva, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato avendo il giudice di merito fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice", valutazione questa riscontrabile, nella pronuncia in oggetto, ove si noti come il giudice, accomunando le posizione dei due coimputati, abbia ritenuto di poter dedurre dalla pluralità di condotte di reato contestate ai due, lo spregio degli stessi verso l'altrui proprietà nonché la capacità del reato in oggetto di esprimerne una maggiore colpevolezza. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a