CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 gennaio 2024
Cassazione n. 04537/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2024 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Bologna confermava la sentenza del Tribunale di Ferrara in data 07/09/2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di truffa. 2. L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. artt. 127, comma 7, cod. proc. pen., 23 D.L. 149/2020 e 23-bis D.L. 137/2020. Rileva che il giudizio di appello si è svolto con contraddittorio cartolare e che all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte territoriale disponeva il rinvio del processo al fine di acquisire il verbale di interrogatorio reso dall’imputato nella fase delle indagini preliminari, notificando l’ordinanza che disponeva il rinvio solo all’imputato e non anche al difensore; che detta omissione, che ha comportato la violazione del disposto di cui all’art. 127, comma 7, cod. proc. pen., ha compromesso il diritto di difesa, privando il difensore della possibilità di interloquire in relazione alla disposta integrazione probatoria; che il pregiudizio cagionato al diritto di difesa da tale violazione è ancor più grave se si considera che nella motivazione del provvedimento impugnato i giudici di appello affermano che non risulta che il Cassia abbia reso l’interrogatorio di cui era stato richiesto il verbale; che, se l’ordinanza di rinvio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] fosse stata notificata al difensore, questi avrebbe potuto farsi parte diligente, producendo il verbale di interrogatorio di cui si discute; che tale violazione comporta l’annullamento della sentenza impugnata. 3. Il ricorso è fondato. L’art. 598-bis cod. proc. pen. stabilisce che il giudizio di appello si svolge in camera di consiglio e che, se non è diversamente stabilito, la Corte territoriale decide senza la partecipazione delle parti, a seguito di contraddittorio cartolare; che, comunque, l’appellante, l’imputato o il suo difensore possono chiedere di partecipare all’udienza, con istanza da presentare a pena di decadenza entro quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione di cui all’art. 601 cod. proc. pen. ovvero dall’avviso della data fissata per il giudizio di appello. Nel caso di specie, il processo di secondo grado si è svolto con rito camerale cartolare, stante la mancata richiesta di partecipazione. Dall’esame degli atti, cui il Collegio ha accesso trattandosi di questione processuale, risulta che l’ordinanza che disponeva l’acquisizione dell’interrogatorio del Cassia – come richiesto in modo puntuale nei motivi di appello – e rinviava il procedimento non veniva notificata al difensore; che la Questura di Roma, cui la richiesta era indirizzata, erroneamente rispondeva che non risultava che l’odierno ricorrente avesse reso interrogatorio; che, sulla base di tale erronea informazione, rispetto alla quale la difesa non aveva potuto interloquire, non avendo ricevuto notifica dell’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di merito decideva. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone tra