CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 febbraio 2024
Cassazione n. 22209/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in preambolo, con laquale la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato (limitatamente alla dosimetriadella pena) la sua condanna per il delitto di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011 e deduce tremotivi, il primo in punto di ribadita sussistenza del reato per cui è condanna, il secondo inpunto di mancato riconoscimento della scriminante del fatto di particolare tenuità, l’ultimosull'assenza di motivazione sul beneficio della sospensione condizionale della pena;considerato, quanto alla prima censura, che la sentenza argomenta ineccepibilmente(p. 4 e s.) le ragioni per le quali ha ritenuto che le ripetute condotte oggetto di contestazionenon escludessero la sussistenza dell'elemento psicologico, alla stregua del principioespresso in sede di legittimità secondo cui, ai fini della sussistenza del delitto di violazionedegli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale è sufficiente il dolo generico, costituito dallaconsapevolezza degli obblighi da adempiere per effetto della condizione di sorvegliatospeciale e dalla cosciente volontà del loro inadempimento, non rilevando le finalità cheabbiano determinato la condotta (Sez. 1, n. 11929 del 02/02/2024, Alessandrino, Rv. 286010- 01); rilevato, quanto all’invocata scriminante del fatto di particolare tenuità, che la confermadel diniego è stata correttamente ancorata (p. 5) sia ai precedenti della stessa indole(evasioni e violazioni degli obblighi connessi con la sorveglianza speciale, sia alle reiterateviolazioni oggetto di giudizio), così ponendosi nel solco della giurisprudenza di questa Cortenella più autorevole composizione, secondo cui « Ai fini del presupposto ostativo allaconfigurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., ilcomportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui siprocede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame» (Sez. U, n. 13681del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 – 01.(In motivazione, la Corte ha chiarito che, ai finidella valutazione del presupposto indicato, il giudice può fare riferimento non solo allecondanne irrevocabili ed agli illeciti sottoposti alla sua cognizione - nel caso in cui ilprocedimento riguardi distinti reati della stessa indole, anche se tenui- ma anche ai reati inprecedenza ritenuti non punibili ex art. 131-bis cod. pen.);considerato, infine, che l’istanza (per vero affatto generica) di riconoscimento dei«benefici di legge» formulata nell’atto di appello può reputarsi implicitamente rigettatasulla dosimetria della pena, poiché le ragioni del diniego dei benefici della sospensionecondizionale della pena (e della non menzione della condanna nel certificato del casellariogiudiziale) possono ritenersi implicite nella motivazione con cui il giudice, ad esempio, neghile circostanze attenuanti generiche, richiamando i profili di pericolosità del comportamentodell'imputato, «dal momento che il legislatore fa dipendere la concessione dei predettibenefici dalla valutazione degli elementi indicati dall'art.133 cod. pen.» (Sez. 4, n. 34754 del20/11/2020, Abbate, Rv. 280244 – 05; Sez. 3, n. 26191 del 28/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.276041 – 01; si veda ancheSez. 5, n. 46826 del 26/09/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287324 -01);ricordato che il giudice di merito, in detta valutazione, «non ha l'obbligo di prendere inesa me tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quellida lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione» (Sez. 5, n. 17953 del07/02/2020, Filipache, Rv. 279206 – 02; Sez. 5, n. 57704 del 14/09/2017, P., Rv. 272086 –01);ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]