CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 agosto 1998
Cassazione n. 26342/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/08/1998 avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste, che ha confermato la sentenza del giudice di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di lesioni personali gravi; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della sussistenza della legittima difesa putativa, è manifestamente infondato alla luce della ricostruzione del fatto fornita dai giudici di merito, i quali ben chiarivano come l'imputato avesse reagito in modo violento ad una frase banale che gli era stata rivolta, senza che vi fossero precedenti aggressioni fisiche nei suoi confronti; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla mancata accettazione, da parte della Corte di merito, della valutazione espressa dal consulente medico-legale della difesa, è estremamente generico e assertivo, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; esso si appella a considerazioni in astratto senza passare poi al dovuto confronto col caso di specie; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così decis il 13 giugno 2024 Il cons gliere estensore [OSCURATO:PERSONA]