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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 aprile 2022

Cassazione n. 03579/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14051/2022R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , in persona del legale rappresentante; [OSCURATO:PERSONA]; domiciliatiin Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di cassazione; rappresentati e difes i dall’Avvocat o [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura allegata alricorso per regolamento di com p etenza ; –ricorrenti – nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] , in proprio e qualiamministratori e soci di [OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA] E C. s.s.; domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di cassazione; rappresentat i e difes i dall’[OSCURATO:PERSONA] e dall’[OSCURATO:PERSONA],in virtù di procura allegataalla memoria difensiva; –resistenti – Oggetto: Regolamento di competenza.

C.C. 06/12/2022 r.g.n. 08428/2022 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

P. Spaziani per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale di S iena , emessa il 12 aprile 2022 e comunicata il 19 aprile 2022, nel proc. n.1157del 2021.

Udita la relazionedella causa, svolta nella C amera di consiglio del 6 dicembre 2022 dalConsigliere Relatore, dott. [OSCURATO:PERSONA] .

Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA] , che ha chiesto il rigetto del ricorsoper regolamento di competenza.

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di comproprietari di un compendio immobiliare agricolo , sito in Pienza, denominato “[OSCURATO:PERSONA]”, lo affittaronoalla società [OSCURATO:PERSONA]Orcia di [OSCURATO:PERSONA] C. s.s.; dopo che ilpodere era stato sottoposto a pignoramento immobiliare da parte di un istituto di credito, in data 20maggio 2019 i proprietari lo promisero in vendita ad [OSCURATO:PERSONA], titolare di una impresaindividuale; nelle more della stipula del definitivo di vendita, la società [OSCURATO:PERSONA]Orcia diede in subaffitto i l podere agricolo , per la durata di un anno, allo stesso [OSCURATO:PERSONA]; quest’ultimo,quindi, confer ì la propria azienda agricola individuale nella società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che subentròin tutti i rapporti giuridici pendenti; sul presupposto dell’inadempimento del promittente acquirente al contratto preliminare di compravendita e che tale inadempimento comportasse la perdita di efficacia anche del contratto (collegato al primo) di subaffitto, i promittenti alienanti ne domandarono la risoluzione, chiedendo in via cautelare al Tribunale di Siena, con ricorso ante causamex art.700 c.p.c., la restituzione dei beni; il Tribunale, previo rigetto dell’eccezione di difetto di competenza sollevata da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (che aveva chiesto che fosse C.C. 06/12/2022 r.g.n. 08428/2022 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

P. Spaziani dichiarata la competenza per materia della Sezione specializzata agraria), accolse la domandacautelare e ordinò i l rilascio del compendio immobiliare ; il provvedimento fu confermato in sede di reclamo; successivamenteAgricola [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha adìto, dapprima con richiesta di provvedimentocautelare di restituzione nel la detenzione del fondo (peraltro,rigettato) e poi con azione di merito,la Sezione specializzata agraria delTribunale di Siena, al fine di ottenere la declaratoria di subentro ex l e ge , ai sensi dell’art.21 della legge n. 203 del 1982, in forza del contratto di subaffitto, nel contratto di affitto di AgricolaVal D’Orcia s.s.; nelle more di tale procedimento, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché la società [OSCURATO:PERSONA]Orcia di [OSCURATO:PERSONA] C. s.s., hanno introdotto il giudizio di merito relativo alla domanda di risoluzione del preliminare di vendita e del collegato contratto di subaffitto per inadempimentodel promittente acquirente all’obbligo di stipulare il definitivo, con richiesta di conferma del provvedimento cautelare e di condanna della controparte al risarcimentodel danno; costituitisi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. hanno, tra l’altro, ribadito l’ eccezione di incompetenza per materia del Tribunale in favore d i quel la d ella Sezione specializzata agraria ed hanno domandato, in via riconvenzionale, la declaratoria di subentro ex lege nel contratto di affitto, con richiesta di restituzione nella detenzione del compendio immobiliare, previa declaratoria di inefficacia del precedente provvedimento cautelare; il Tribunale di Siena, con ordinanza del 12 aprile 2022, ha dichiarato la continenza della domanda proposta dinanzi a lui in quella già pendente presso la Sezione specializzata agraria ed ha, quindi, fissato il termine per la riassunzione dinanzi alla Sezione specializzata medesima; il Tribunale ha, inoltre,rigettato la richiesta di dichiarazione di inefficacia del provvedimento cautelare ante causam precedentemente emesso, formulata dagl i stessi convenuti ai sensi dell’art.669 noviesc.p.c.; C.C. 06/12/2022 r.g.n. 08428/2022 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

P. Spaziani avverso questa ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.hanno proposto ricor s o per regolamento di competenza fondato su un unico,articolato motivo; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali amministratori e soci del la società [OSCURATO:PERSONA]Orcia di [OSCURATO:PERSONA] C. s.s., hannodepositato memoria difensiva, ai sensi dell’art.47, ultimo comma, c.c., invocandone la declaratoria di inammissibilità o di improcedibilità, con condanna dei ricorrenti alle spese; il Procuratore Generale ha concluso, a sua volta, per il rigetto del ricorso; in vista dell’adunanza camerale, i ricorrenti hanno depositato memoria, con cui hanno eccepito «l’inammissibilità del controricorso per mancata notificazione dello stesso», donde deriverebbe l’inammissibilità di eventuali successive memorie dei “controricorrenti”e l’impossibilità di liquidare loro le spese del giudizio in ipotesi di reiezione del ricorso; Considerato che:

1. preliminarmente , va disattesa l’eccezione di inammissibilità del “controricorso” permancata notificazione ; la parte a cui è notificato il ricorso per regolamento di competenza, se intenda resistere, non ha, infatti, l’onere di notificare un controricorso ma quello di depositare scritture difensive ed eventuali documenti in cancelleria (art.47, ultimo comma, c.p.c.); al riguardo, questa Corte ha statuito che, inoltre, il termine di venti giorni per il deposito della memoria difensiva, stabilito dalla norma in parola – la cui violazione non è stata comunque contestata nella fattispecie – , ha carattere meramente ordinatorio (Cass. 14/03/2018, n. 6380; Cass.16/11/2021, n.34595); pertanto, il deposito dell’atto difensivo da parte dei resistenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]Orcia di [OSCURATO:PERSONA] C. s.s.,correttamente avvenuto ai sensi dell’art.47, quinto comma, c.p.c., norma richiamata anche nell’intestazione della memoria, va ritenuto perfettamente rituale; C.C. 06/12/2022 r.g.n. 08428/2022 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

P. Spaziani 2.con il motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.– prospettando « vi olazione della legge processuale e precisamente degli artt. 50 -669 ter e 669 novies c.p.c. » – lamentano che il Tribunale di Siena, dopo aver dichiarato la continenza tra la domanda formulata dinanzi a lui e quella pendente presso la Sezione specializzata agraria , si s arebbe indebitamente dichiarato incompetente a pronunciare sulla richiesta di dichiarazione di inefficacia del provvedimento cautelare ante causam precedentemente emesso in difetto di competenza; richiamano la sentenza di questa Corte n. 9556 del 1993 , la quale avrebbe statuito il contrario principio per cui il giudice che ha emesso un provvedimentocautelare in situazione di incompetenza, una volta dichiaratosi incompetente sul merito della domanda, è tenuto a dichiararne la nullità o la inefficacia, senza poter rimettere tale statuizione al giudice ritenuto competente; 2.1.il ricorso è inammissibile; il principio di diritto secondo cui, ove il provvedimento cautelare anteriore alla causa sia stato emesso da giudice incompetente a conoscere per materia il merito, il giudice successivamente adìto per il merito, nell’accertare la propria incompetenza sulla causa di merito, deve dichiarare la nullità del provvedimentocautelare medesimo – principio affermato da questa Corte in materia di sequestro (Cass.16/09/1993, n. 9596) ed esteso, oltre l’area dei provvedimenticautelari, a quella del provvedimento monitorio reso da giudice incompetente, ove ha trovato più ampia applicazione (Cass. 26/01/2016, n. 1372; Cass.14/01/2022, n. 1121) –non può essere invocato nella fattispecie; in primo luogo, infatti, il Tribunale di Siena non ha dichiarato la propria incompetenza sulla domanda proposta ma la continenza di questa in quella pendente presso laSezione specializzata agraria : se è vero che , a differenza della litispendenza, la continenza non presuppone l’eguale competenza in astrattodei diversi giudici adìti, è però anche vero che, ai sensi dell ’ art. 39, comma secondo, c.p.c., la dichiarazione di continenza presuppone bensì la verifica, da parte del giudice rimettente, della competenza (per materia, C.C. 06/12/2022 r.g.n. 08428/2022 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

P. Spaziani territorio, derogabile e inderogabile, e valore) del giudice ad quemin relazione alla causa da rimettergli e a quella presso di lui già pendente (Cass.23/05/2016, n. 10584), ma non anche la declaratori a d ella propria incompetenza sullacausa oggetto della r i m e ssione; in secondo luogo –e soprattutto – il Tribunale di Siena non ha dichiarato la propriaincompetenzaa decidere sulla richiesta di dichiarazione di inefficacia del provvedimento ca utelare , ma ha, invece, rigettato nel merito la richiesta medesima, sul rilievo che, «ai sensi dell’art. 669-novies, secondo comma, c.p.c., il provvedimentocautelare perde … efficacia … se con sentenza, anche non passata in giudicato, è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso»; da questa disposizione, il Tribunale ha tratto infatti l’implicazione che «solo le sentenze di merito e, per estensione, quelle che definiscono il processo decidendo questioni proce ssuali impedienti … determinano l’inefficacia del provvedimento cautelare », non anche « le pronunce di incompetenza ovvero di connessione o di con t inenza, che consentono, tramite la translatio iudicii, la prosecuzione del processo presso altro giudice»; sitratta, dunque , di una decisione di rigetto della richiesta di perdita di efficacia del provvedimento cautelare – non già della declaratoria di incompetenza a provvedere sulla stessa – per la ri tenuta mancanza dei presupposti previsti dalla legge; appare,pertanto, evidente l’inammissibilità del ricorso per regolamento di competenzaproposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , ilquale, ad onta della formale qualificazione delle doglianze in esso contenute come critichealla (in e sistente) declaratoria di incompetenza sulla domanda di inefficaciadel provvedimento cautelare, contesta , nella sostanza il merito di quella decisione, sfavorevoleai ricorrenti; il ricorso deve, pertanto, esseredichiarato inammissibile;

6. le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; C.C. 06/12/2022 r.g.n. 08428/2022 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

P. Spaziani 7.ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 , si deve dareatto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13,se dovuto; [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso. condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte resistente, delle spese del giudizio per regolamentodi competenza, che liquida in Euro 2.200, oltre ad esborsi liquidati in Euro 200, spese generali ed accessori; ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14051/2022R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , in persona del legale rappresentante; [OSCURATO:PERSONA]; domiciliatiin Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di cassazione; rappresentati e difes i dall’Avvocat o [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura allegata alricorso per regolamento di com p etenza ; –ricorrenti – nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] , in proprio e qualiamministratori e soci di [OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA] E C. s.s.; domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di cassazione; rappresentat i e difes i dall’[OSCURATO:PERSONA] e dall’[OSCURATO:PERSONA],in virtù di procura allegataalla memoria difensiva; –resistenti – Oggetto: Regolamento di competenza. C.C. 06/12/2022 r.g.n. 08428/2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. P. Spaziani per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale di S iena , emessa il 12 aprile 2022 e comunicata il 19 aprile 2022, nel proc. n.1157del 2021. Udita la relazionedella causa, svolta nella C amera di consiglio del 6 dicembre 2022 dalConsigliere Relatore, dott. [OSCURATO:PERSONA] . Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA] , che ha chiesto il rigetto del ricorsoper regolamento di competenza. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di comproprietari di un compendio immobiliare agricolo , sito in Pienza, denominato “[OSCURATO:PERSONA]”, lo affittaronoalla società [OSCURATO:PERSONA]Orcia di [OSCURATO:PERSONA] C. s.s.; dopo che ilpodere era stato sottoposto a pignoramento immobiliare da parte di un istituto di credito, in data 20maggio 2019 i proprietari lo promisero in vendita ad [OSCURATO:PERSONA], titolare di una impresaindividuale; nelle more della stipula del definitivo di vendita, la società [OSCURATO:PERSONA]Orcia diede in subaffitto i l podere agricolo , per la durata di un anno, allo stesso [OSCURATO:PERSONA]; quest’ultimo,quindi, confer ì la propria azienda agricola individuale nella società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che subentròin tutti i rapporti giuridici pendenti; sul presupposto dell’inadempimento del promittente acquirente al contratto preliminare di compravendita e che tale inadempimento comportasse la perdita di efficacia anche del contratto (collegato al primo) di subaffitto, i promittenti alienanti ne domandarono la risoluzione, chiedendo in via cautelare al Tribunale di Siena, con ricorso ante causamex art.700 c.p.c., la restituzione dei beni; il Tribunale, previo rigetto dell’eccezione di difetto di competenza sollevata da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (che aveva chiesto che fosse C.C. 06/12/2022 r.g.n. 08428/2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. P. Spaziani dichiarata la competenza per materia della Sezione specializzata agraria), accolse la domandacautelare e ordinò i l rilascio del compendio immobiliare ; il provvedimento fu confermato in sede di reclamo; successivamenteAgricola [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha adìto, dapprima con richiesta di provvedimentocautelare di restituzione nel la detenzione del fondo (peraltro,rigettato) e poi con azione di merito,la Sezione specializzata agraria delTribunale di Siena, al fine di ottenere la declaratoria di subentro ex l e ge , ai sensi dell’art.21 della legge n. 203 del 1982, in forza del contratto di subaffitto, nel contratto di affitto di AgricolaVal D’Orcia s.s.; nelle more di tale procedimento, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché la società [OSCURATO:PERSONA]Orcia di [OSCURATO:PERSONA] C. s.s., hanno introdotto il giudizio di merito relativo alla domanda di risoluzione del preliminare di vendita e del collegato contratto di subaffitto per inadempimentodel promittente acquirente all’obbligo di stipulare il definitivo, con richiesta di conferma del provvedimento cautelare e di condanna della controparte al risarcimentodel danno; costituitisi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. hanno, tra l’altro, ribadito l’ eccezione di incompetenza per materia del Tribunale in favore d i quel la d ella Sezione specializzata agraria ed hanno domandato, in via riconvenzionale, la declaratoria di subentro ex lege nel contratto di affitto, con richiesta di restituzione nella detenzione del compendio immobiliare, previa declaratoria di inefficacia del precedente provvedimento cautelare; il Tribunale di Siena, con ordinanza del 12 aprile 2022, ha dichiarato la continenza della domanda proposta dinanzi a lui in quella già pendente presso la Sezione specializzata agraria ed ha, quindi, fissato il termine per la riassunzione dinanzi alla Sezione specializzata medesima; il Tribunale ha, inoltre,rigettato la richiesta di dichiarazione di inefficacia del provvedimento cautelare ante causam precedentemente emesso, formulata dagl i stessi convenuti ai sensi dell’art.669 noviesc.p.c.; C.C. 06/12/2022 r.g.n. 08428/2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. P. Spaziani avverso questa ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.hanno proposto ricor s o per regolamento di competenza fondato su un unico,articolato motivo; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali amministratori e soci del la società [OSCURATO:PERSONA]Orcia di [OSCURATO:PERSONA] C. s.s., hannodepositato memoria difensiva, ai sensi dell’art.47, ultimo comma, c.c., invocandone la declaratoria di inammissibilità o di improcedibilità, con condanna dei ricorrenti alle spese; il Procuratore Generale ha concluso, a sua volta, per il rigetto del ricorso; in vista dell’adunanza camerale, i ricorrenti hanno depositato memoria, con cui hanno eccepito «l’inammissibilità del controricorso per mancata notificazione dello stesso», donde deriverebbe l’inammissibilità di eventuali successive memorie dei “controricorrenti”e l’impossibilità di liquidare loro le spese del giudizio in ipotesi di reiezione del ricorso; Considerato che: 1. preliminarmente , va disattesa l’eccezione di inammissibilità del “controricorso” permancata notificazione ; la parte a cui è notificato il ricorso per regolamento di competenza, se intenda resistere, non ha, infatti, l’onere di notificare un controricorso ma quello di depositare scritture difensive ed eventuali documenti in cancelleria (art.47, ultimo comma, c.p.c.); al riguardo, questa Corte ha statuito che, inoltre, il termine di venti giorni per il deposito della memoria difensiva, stabilito dalla norma in parola – la cui violazione non è stata comunque contestata nella fattispecie – , ha carattere meramente ordinatorio (Cass. 14/03/2018, n. 6380; Cass.16/11/2021, n.34595); pertanto, il deposito dell’atto difensivo da parte dei resistenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]Orcia di [OSCURATO:PERSONA] C. s.s.,correttamente avvenuto ai sensi dell’art.47, quinto comma, c.p.c., norma richiamata anche nell’intestazione della memoria, va ritenuto perfettamente rituale; C.C. 06/12/2022 r.g.n. 08428/2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. P. Spaziani 2.con il motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.– prospettando « vi olazione della legge processuale e precisamente degli artt. 50 -669 ter e 669 novies c.p.c. » – lamentano che il Tribunale di Siena, dopo aver dichiarato la continenza tra la domanda formulata dinanzi a lui e quella pendente presso la Sezione specializzata agraria , si s arebbe indebitamente dichiarato incompetente a pronunciare sulla richiesta di dichiarazione di inefficacia del provvedimento cautelare ante causam precedentemente emesso in difetto di competenza; richiamano la sentenza di questa Corte n. 9556 del 1993 , la quale avrebbe statuito il contrario principio per cui il giudice che ha emesso un provvedimentocautelare in situazione di incompetenza, una volta dichiaratosi incompetente sul merito della domanda, è tenuto a dichiararne la nullità o la inefficacia, senza poter rimettere tale statuizione al giudice ritenuto competente; 2.1.il ricorso è inammissibile; il principio di diritto secondo cui, ove il provvedimento cautelare anteriore alla causa sia stato emesso da giudice incompetente a conoscere per materia il merito, il giudice successivamente adìto per il merito, nell’accertare la propria incompetenza sulla causa di merito, deve dichiarare la nullità del provvedimentocautelare medesimo – principio affermato da questa Corte in materia di sequestro (Cass.16/09/1993, n. 9596) ed esteso, oltre l’area dei provvedimenticautelari, a quella del provvedimento monitorio reso da giudice incompetente, ove ha trovato più ampia applicazione (Cass. 26/01/2016, n. 1372; Cass.14/01/2022, n. 1121) –non può essere invocato nella fattispecie; in primo luogo, infatti, il Tribunale di Siena non ha dichiarato la propria incompetenza sulla domanda proposta ma la continenza di questa in quella pendente presso laSezione specializzata agraria : se è vero che , a differenza della litispendenza, la continenza non presuppone l’eguale competenza in astrattodei diversi giudici adìti, è però anche vero che, ai sensi dell ’ art. 39, comma secondo, c.p.c., la dichiarazione di continenza presuppone bensì la verifica, da parte del giudice rimettente, della competenza (per materia, C.C. 06/12/2022 r.g.n. 08428/2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. P. Spaziani territorio, derogabile e inderogabile, e valore) del giudice ad quemin relazione alla causa da rimettergli e a quella presso di lui già pendente (Cass.23/05/2016, n. 10584), ma non anche la declaratori a d ella propria incompetenza sullacausa oggetto della r i m e ssione; in secondo luogo –e soprattutto – il Tribunale di Siena non ha dichiarato la propriaincompetenzaa decidere sulla richiesta di dichiarazione di inefficacia del provvedimento ca utelare , ma ha, invece, rigettato nel merito la richiesta medesima, sul rilievo che, «ai sensi dell’art. 669-novies, secondo comma, c.p.c., il provvedimentocautelare perde … efficacia … se con sentenza, anche non passata in giudicato, è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso»; da questa disposizione, il Tribunale ha tratto infatti l’implicazione che «solo le sentenze di merito e, per estensione, quelle che definiscono il processo decidendo questioni proce ssuali impedienti … determinano l’inefficacia del provvedimento cautelare », non anche « le pronunce di incompetenza ovvero di connessione o di con t inenza, che consentono, tramite la translatio iudicii, la prosecuzione del processo presso altro giudice»; sitratta, dunque , di una decisione di rigetto della richiesta di perdita di efficacia del provvedimento cautelare – non già della declaratoria di incompetenza a provvedere sulla stessa – per la ri tenuta mancanza dei presupposti previsti dalla legge; appare,pertanto, evidente l’inammissibilità del ricorso per regolamento di competenzaproposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , ilquale, ad onta della formale qualificazione delle doglianze in esso contenute come critichealla (in e sistente) declaratoria di incompetenza sulla domanda di inefficaciadel provvedimento cautelare, contesta , nella sostanza il merito di quella decisione, sfavorevoleai ricorrenti; il ricorso deve, pertanto, esseredichiarato inammissibile; 6. le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; C.C. 06/12/2022 r.g.n. 08428/2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. P. Spaziani 7.ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 , si deve dareatto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13,se dovuto; [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso. condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte resistente, delle spese del giudizio per regolamentodi competenza, che liquida in Euro 2.200, oltre ad esborsi liquidati in Euro 200, spese generali ed accessori; ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a
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