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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 22397/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23 agosto 1983, avverso l'ordinanza emessa il 10 dicembre 2022 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, l'ordinanza e il ricorso; udita nell'udienza camerale del 9 maggio 2023 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare con rinvio l'impugnata ordinanza limitatamente al reato di cui al capo 3) e dichiarare inammissibile nel resto il ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 10 dicembre 2022 il Tribunale di Potenza - Sezione per il riesame delle misure cautelari, decidendo a seguito della sentenza di annullamento con rinvio, emessa dalla Seconda Sezione di questa Corte il 30 settembre 2022, ha escluso i gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui al capo 1) dell'imputazione provvisoria nonché all'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., nella forma dell'agevolazione, quanto ai reati di cui ai capi 3), 5) e 6) nonché all'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo n. 3 cod. pen. quanto ai reati di cui ai capi 3) e 5), confermando nel resto l'ordinanza impugnata, con cui è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere.

2. All'indagato era stato ascritto provvisoriamente di avere commesso, oltre al reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. (capo 1), concernente la partecipazione all'associazione mafiosa denominata clan Riviezzi, operante in Pignola e nella provincia di Potenza, i reati di tentata estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA], di estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e di detenzione e porto in luogo pubblico di arma, con le aggravanti di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., sotto il profilo del metodo mafioso e al fine di agevolare il clan Riviezzi, e di cui all'art. 628, comma terzo n. 3, cod. pen. quanto ai reati di cui ai capi 3) e 5).

3. Avverso l'ordinanza del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, che ha dedotto i seguenti motivi: 3.1 violazione di legge, nonché mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla qualificazione del reato di cui al capo 3) della provvisoria imputazione come estorsione, anziché esercizio arbitrario delle proprie ragioni, e alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. sotto il profilo del metodo mafioso.

L'indagato, titolare di un credito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avendogli fornito merce nel periodo in cui era proprietario del forno "La scaletta", si sarebbe rivolto a [OSCURATO:PERSONA] e, per il suo tramite, a [OSCURATO:PERSONA] per recuperare la somma dovutagli, così che sarebbe evidente che egli avrebbe agito al fine di esercitare il suo diritto.

Peraltro, non sarebbero emersi elementi comprovanti la consapevolezza dell'indagato circa le modalità della condotta posta in essere da [OSCURATO:PERSONA], il quale si sarebbe limitato a offrire un contributo per la realizzazione della pretesa del creditore, senza perseguire ulteriori finalità.

Quanto alla sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso, il Tribunale avrebbe trascurato che la persona offesa, a fronte della richiesta di [OSCURATO:PERSONA], avrebbe cercato di prendere tempo per comprendere cosa stesse accadendo, tanto da dire al suo interlocutore che poteva passare il martedì successivo, per chiarire la faccenda, e quest'ultimo non avrebbe replicato, guadagnando immediatamente l'uscita del bar; 3.2 violazione di legge, nonché mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del reato di cui al capo 5) della provvisoria imputazione come estorsione anziché esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

Il Tribunale non avrebbe considerato che i correi hanno agito al fine esclusivo di recuperare il credito di [OSCURATO:PERSONA] e che solo il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] ha narrato che il 60% delle somme sarebbe state richieste in favore di soggetti differenti da Piegari, ossia Cassotta e Riviezzi, ma le sue dichiarazioni non sarebbero riscontrate; 3.3 violazione di legge e vizi della motivazione quanto alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. nella forma del metodo mafioso, contestata al capo 5) dell'imputazione provvisoria.

Il Tribunale avrebbe trascurato che la condotta dell'indagato non ha determinato una condizione di assoggettamento e omertà della persona offesa, la quale, come riportato a pagina 84 del provvedimento impugnato, non ha denunciato per la necessità, riferita da [OSCURATO:PERSONA] il 7 luglio 2021, di non delegittimarsi nei confronti dei Calabresi, con cui aveva avuto dei rapporti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato/ limitatamente alle censure concernenti la sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso/ mentre deve essere rigettato nel resto.

2. Giova ricordare che con sentenza, emessa il 30 settembre 2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la Seconda Sezione di questa Corte, dopo avere annullato l'ordinanza impugnata con riguardo al delitto associativo di cui al capo 1) dell'imputazione provvisoria, demandando al giudice del rinvio di verificare se per la frazione temporale interessata dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], sussistessero autonomi e sufficienti elementi indiziari circa l'esistenza e l'operatività del clan Riviezzi, avente le caratteristiche declinate dall'art. 416 bis cod. pen., ha rilevato che le ragioni alla base di tale annullamento condizionavano la tenuta logico-giuridica del provvedimento in disamina anche in relazione alle condotte ascritte ai capi 3), 5) e 6) della provvisoria imputazione, concernenti reati fine di natura estorsiva e in materia di armi.

Ciò in quanto dall'eventuale esclusione del connotato della mafiosità in ordine ai suddetti delitti discendeva la necessità di una rivalutazione del compendio indiziario e di una rimodulazione dell'apparato giustificativo, con specifico riguardo ai profili di responsabilità concorsuale dell'indagato [OSCURATO:PERSONA].

La Seconda Sezione ha precisato, in proposito, che le censure difensive sulla gravità indiziaria in relazione ai capi 3), 5) e 6) erano connotate da genericità laddove facevano leva sull'imprecisione del narrato del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e sulla scarsa attitudine al riscontro degli elementi all'uopo valorizzati, senza operare un confronto critico con l'analitica ricostruzione delle vicende, effettuata dal Tribunale cautelare a pagina 28 e seguenti quanto al reato di cui al capo 3, a pagina 32 e seguenti con riguardo ai reati di cui ai capi 5) e 6).

Per detti addebiti la necessità di rivalutazione non discendeva, dunque, dai rilievi difensivi, privi di specificità censoria, quanto dalla necessità che l'apprezzamento delle emergenze indiziarie risultasse coerente con l'inquadramento o meno delle condotte illecite in un contesto associativo e che, alla luce del rinnovato scrutinio demandato al giudice di rinvio, si desse conto della ricorrenza degli estremi costitutivi della contestata aggravante di cui all'art. 416 bís.1 cod. pen. nella sua duplice declinazione.

3. A seguito dell'annullamento con rinvio, il Tribunale di Potenza ha escluso la gravità indiziaria con riferimento al delitto associativo e alle aggravanti di cui all'art. 416 bís.1 cod. pen. nella forma dell'agevolazione mafiosa quanto ai reati di cui ai capi 3), 5) e 6) dell'imputazione provvisoria nonché l'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo n. 3, cod. pen. quanto ai reati di cui ai capi 3) e 5); ha ritenuto sussistenti, invece, i gravi indizi di colpevolezza quanto ai reati di cui ai capi 3), 5) e 6), qualificati i primi due, rispettivamente, come tentata estorsione ed estorsione, aggravati dal metodo mafioso.

4. La qualificazione giuridica è stata censurata nei primi due motivi del ricorso, con cui si è asserito che i fatti sarebbero sussunnibili nell'ambito dell'art.393 cod. pen. 5.

Le doglianze sono infondate. 5.1 Al riguardo deve premettersi che i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alla persona e di estorsione, pur caratterizzati da una materialità non esattamente sovrapponibile, si distinguono essenzialmente in relazione all'elemento psicologico: nel primo, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nel secondo, invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia.

Come hanno chiarito le Sezioni Unite nella sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-01, ai fini «della distinzione tra i reati di cui agli artt. 393 e 629 cod. pen. assume [...] decisivo rilievo l'esistenza o meno di una pretesa in astratto ragionevolmente suscettibile di essere giudizialmente tutelata: nel primo, il soggetto agisce con la coscienza e la volontà di attuare un proprio diritto, a nulla rilevando che il diritto stesso sussista o non sussista, purché l'agente, in buona fede e ragionevolmente, ritenga di poterlo legittimamente realizzare; nell'estorsione, invece, l'agente non si rappresenta quale impulso del suo operare alcuna facoltà di agire in astratto legittima, ma tende all'ottenimento dell'evento di profitto mosso dal solo fine di compiere un atto che sa essere contra ius, perché privo di giuridica legittimazione, per conseguire un profitto che sa non spettargli».

Tuttavia, «l'elemento psicologico del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone e quello del reato di estorsione vanno accertati secondo le ordinarie regole probatorie: alla speciale veemenza del comportamento violento o minaccioso potrà, pertanto, riconoscersi valenza di elemento sintomatico del dolo di estorsione.

Questa Corte è, infatti, ferma nel ritenere, in generale, che la prova del dolo, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell'imputato, ha natura indiretta, dovendo essere desunta da elementi esterni e, in particolare, da quei dati della condotta che, per la loro non equivoca potenzialità offensiva, siano i più idonei ad esprimere il fine perseguito dall'agente (Sez. 1, n. 39293 del 23/09/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 241339; Sez. 1, n. 35006 del 18/04/2013, Polisi, Rv. 257208; Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018, dep. 2019, Comeli, Rv. 275012)» (pag. 23 della sentenza S.U.

Filardo).

Le Sezioni unite, nella pronuncia suindicata, hanno anche precisato che, per configurare il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni in luogo di quello di estorsione, nel caso in cui la condotta tipica sia posta in essere da un terzo a tutela di un diritto altrui, occorre che il terzo abbia commesso il fatto al solo fine di esercitare il preteso diritto per conto del suo effettivo titolare, dal quale abbia ricevuto incarico di attivarsi, e non perché spinto anche da un fine di profitto proprio, ravvisabile ad esempio nella promessa o nel conseguimento di un compenso per sé, anche se di natura non patrimoniale; qualora il terzo agente - seppure inizialmente inserito in un rapporto inquadrabile ex art. 110 cod. pen. nella previsione dell'art. 393 stesso codice - inizi ad agire in piena autonomia per il perseguimento dei propri interessi, deve ritenersi che tale condotta integri gli estremi del concorso nel reato di estorsione ex artt. 110 e 629 cod. pen. 5.2 Di tali principi ha fatto corretta applicazione il Tribunale di Potenza.

Quanto al reato di cui al capo 3) della rubrica, difatti, sulla base delle dichiarazioni rese dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], precise, circostanziate, non contraddittorie e prive di finalità calunniatore, oltre che riscontrate dalle dichiarazioni della moglie e di [OSCURATO:PERSONA], terzo estraneo, nonché dall'individuazione fotografica dei protagonisti della vicenda, il menzionato Tribunale ha ritenuto accertato che l'indagato si era recato una prima volta presso la persona offesa e, non avendo ricevuto la somma richiesta, utilizzando toni piuttosto alterati, aveva fatto ricorso alla collaborazione di terzi, ossia di [OSCURATO:PERSONA], che, nel rivolgersi alla persona offesa, aveva usato una frase "criptica e inquietante" (quale "fare il confetto") e aveva speso il nome dei Riviezzi, noti pregiudicati nella zona.Siffatto modus agendi comportava, secondo il Tribunale, l'attuazione della pretesa in forme che integravano il necessario dolo di estorsione: conclusione, questa, che è in linea con i criteri ermeneutici indicati da questa Corte, atteso che, come rimarcato nel provvedimento impugnato, "la promessa di passare ad ulteriori e più gravi danneggiamenti e il rischio di cagionare al debitore danni sproporzionati rispetto all'entità del debito sono senz'altro esorbitanti rispetto al fine di ottenere il pagamento del credito ed idonee ad annichilire le capacità di reazione della persona offesa".

Anche il reato di cui al capo 5) è stato qualificato come estorsione, avendo il Tribunale rilevato che il pagamento del credito di [OSCURATO:PERSONA] era stato richiesto a [OSCURATO:PERSONA] non solo dal creditore ma da vari indagati, i quali intendevano soddisfare un interesse ulteriore, evidentemente illecito, in quanto estraneo alla pretesa azionata, come desumibile dalle affermazioni di [OSCURATO:PERSONA], che aveva dichiarato che, sulla base di quanto riferitogli da [OSCURATO:PERSONA], il 60% del recupero era destinato allo stesso Riviezzi e a Cassotta mentre solo il 40% al creditore [OSCURATO:PERSONA].

Così argomentando, il Tribunale si è conformato al ricordato insegnamento di questa Corte, secondo cui il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni è configurabile nei soli casi in cui questi si limiti ad offrire un contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità.

Essendo risultato, invece, nel caso in esame, che i vari indagati avevano agito al fine di soddisfare un proprio interesse illecito, correttamente il Collegio della cautela ha sussunto i fatti nel paradigma normativo dell'art. 629 cod. pen. Né la correttezza di tale approdo può essere scalfita dai rilievi del ricorrente sulla mancanza di riscontri alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] relative alla ripartizione dei profitti della condotta illecita tra i vari indagati.

Al riguardo, infatti, deve ricordarsi che nella sentenza rescindente erano già state disattese - con conseguente preclusione a sollevarle in questa sede - le censure difensive sulla gravità indiziaria in relazione ai capi 3), 5) e 6), ritenute connotate da genericità laddove facevano leva sull'imprecisione del narrato del collaboratore e sulla scarsa attitudine al riscontro degli elementi all'uopo valorizzati, senza operare un confronto critico con l'analitica ricostruzione delle vicende, effettuata dal Tribunale cautelare a pagina 28 e seguenti quanto al reato di cui al capo 3, a pagina 32 e seguenti con riferimento ai reati di cui ai capi 5) e 6).

6. A diverse conclusioni deve pervenirsi con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso, contestata in relazione ai reati di cui ai capi 3) e 5) della provvisoria imputazione.6.1 n Tribunale di Potenza, quanto al reato di cui al capo 3), ha affermato che le modalità della minaccia, la sua indeterminatezza, l'intervento di persona estranea e la spendita del nome dei Riviezzi, noti pregiudicati della zona, erano circostanze che militavano nel senso dell'utilizzazione del metodo mafioso.

Del pari, anche con riguardo al reato di cui al capo 5), le modalità della minaccia, l'utilizzo dell'arma e l'intervento di un gruppo deponevano per la sussistenza dell'aggravante de qua sotto il profilo del metodo mafioso.

Siffatta motivazione, posta a base della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., si appalesa viziata, non delineando gli elementi costitutivi dell'anzidetta circostanza. 6.2 Al riguardo giova ricordare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. di natura oggettiva, è necessario l'effettivo ricorso, nell'occasione delittuosa contestata, al metodo mafioso, il quale deve essersi concretizzato in un comportamento minaccioso tale da richiamare alla mente e alla sensibilità del soggetto passivo quello comunemente ritenuto proprio di chi appartenga ad un sodalizio mafioso e da esercitare sulle vittime del reato una particolare coartazione psicologica (Sez. 5, n. 22554 del 9/03/2018, Marando, Rv. 273190 -01; Sez. 6, n. 41772 del 13/06/2017, Vicidomini, Rv. 271103 - 01; Sez. 2, n. 45321 del 14/10/2015, Capuozzo, Rv. 264900 -01; Sez. 2, n. 38094 del 5/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257065 - 01); essa può sussistere anche in assenza di una compagine mafiosa, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste tipicamente mafiosa (Sez. 2, n. 36341 del 2/07/2019, Bruzzese, Rv. 277033 -01; Sez. 5, n. 21530 del 08/02/2018, Spada, Rv. 273025-01; Sez. 2, n. 49090 del 4/12/2015, Maccariello, Rv. 265515 - 01).

La medesima giurisprudenza (Sez. 2, n. 10467 del 10/02/2016, Letizia e altri, Rv. 266654 - 01) riconosce altresì come l'aggravante de qua ricorra nel delitto di estorsione se in esso si riscontra che la condotta minacciosa, oltre ad essere obiettivamente idonea a coartare la volontà del soggetto passivo, sia espressione di capacità persuasiva in ragione del vincolo dell'associazione mafiosa e sia, pertanto, idonea a determinare una condizione di assoggettamento e di omertà (Sez. 5, n. 28442 del 17/04/2009, Russo e altri, Rv. 244333 -01).

Invero, l'elemento caratterizzante dell'art. 416 bis.1 cod. pen. non necessariamente deve essere diverso e più specifico rispetto alla minaccia integrante l'elemento costitutivo del reato di cui all'art. 629 cod. pen., essendo invece rilevante l'indagine volta a verificare se la condotta minacciosa, oltre ad essere obiettivamente idonea a coartare la volontà del soggetto passivo del reato, sia o meno espressione di capacità persuasiva pronnanante dalla forza del vincolo associativo e sia, dunque, idonea a determinare nel destinatario la condizione di assoggettamento e di omertà.

Ad integrare tale elemento, non occorre, pertanto, un quid ulteriore e diverso, essendo sufficiente la verifica che la capacità persuasiva si riconnetta, eo ipso, a determinate modalità della stessa condotta e alla qualità dell'agente. 6.3 Tali coordinate ermeneutiche non sono state seguite dal Tribunale di Potenza, il quale - con riguardo ad entrambi i reati di cui ai capi 3) e 5) - ha evidenziato indici che non possono ritenersi tipica espressione dell'agire mafioso, ben potendo l'agire con arma e in concorso con altre persone, evocando nomi di altri pregiudicati o facendo ricorso a frasi "inquietanti", connotare un delitto di estorsione non aggravato dalla circostanza de qua.

Peraltro, deve rilevarsi che il Tribunale non ha chiarito quali fossero le modalità della minaccia, così da permettere di verificare se esse fossero espressione di capacità persuasiva promanante dalla forza del vincolo associativo e fossero, dunque, idonee a determinare nel destinatario la condizione di assoggettamento e di omertà.

Il Tribunale, infatti, si è limitato a riportare le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e le conversazioni intercettate, che hanno consentito di ricostruire i fatti, ma non le ha valutate criticamente in modo da evidenziare quali fossero i profili idonei a integrare l'aggravante in parola.

Né è consentito a questa Corte enucleare dalla ricostruzione dei fatti le specifiche modalità, in ipotesi indicative del metodo mafioso. [OSCURATO:PERSONA] di legittimità, infatti, non ha il compito di formulare valutazioni autonome dalle fonti indiziarie, e, pertanto, non può "addentrarsi" nell'esame del contenuto documentale delle stesse, laddove questo sia riprodotto nel provvedimento impugnato, dovendo il controllo in sede di legittimità limitarsi a verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza di completezza espositiva.

7. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Potenza, competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, cod. proc. pen., che procederà ad effettuare nuovo esame sulla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. alla luce dei canoni ermeneutici suindicati.

8. Al disposto annullamento consegue, altresì, la necessità di rivisitazione delle esigenze cautelari, il cui apprezzamento è logicamente subordinato all'esito della rinnovata valutazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente all'applicazione dell'aggravante,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23 agosto 1983, avverso l'ordinanza emessa il 10 dicembre 2022 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, l'ordinanza e il ricorso; udita nell'udienza camerale del 9 maggio 2023 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare con rinvio l'impugnata ordinanza limitatamente al reato di cui al capo 3) e dichiarare inammissibile nel resto il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 10 dicembre 2022 il Tribunale di Potenza - Sezione per il riesame delle misure cautelari, decidendo a seguito della sentenza di annullamento con rinvio, emessa dalla Seconda Sezione di questa Corte il 30 settembre 2022, ha escluso i gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui al capo 1) dell'imputazione provvisoria nonché all'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., nella forma dell'agevolazione, quanto ai reati di cui ai capi 3), 5) e 6) nonché all'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo n. 3 cod. pen. quanto ai reati di cui ai capi 3) e 5), confermando nel resto l'ordinanza impugnata, con cui è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere. 2. All'indagato era stato ascritto provvisoriamente di avere commesso, oltre al reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. (capo 1), concernente la partecipazione all'associazione mafiosa denominata clan Riviezzi, operante in Pignola e nella provincia di Potenza, i reati di tentata estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA], di estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e di detenzione e porto in luogo pubblico di arma, con le aggravanti di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., sotto il profilo del metodo mafioso e al fine di agevolare il clan Riviezzi, e di cui all'art. 628, comma terzo n. 3, cod. pen. quanto ai reati di cui ai capi 3) e 5). 3. Avverso l'ordinanza del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, che ha dedotto i seguenti motivi: 3.1 violazione di legge, nonché mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla qualificazione del reato di cui al capo 3) della provvisoria imputazione come estorsione, anziché esercizio arbitrario delle proprie ragioni, e alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. sotto il profilo del metodo mafioso. L'indagato, titolare di un credito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avendogli fornito merce nel periodo in cui era proprietario del forno "La scaletta", si sarebbe rivolto a [OSCURATO:PERSONA] e, per il suo tramite, a [OSCURATO:PERSONA] per recuperare la somma dovutagli, così che sarebbe evidente che egli avrebbe agito al fine di esercitare il suo diritto. Peraltro, non sarebbero emersi elementi comprovanti la consapevolezza dell'indagato circa le modalità della condotta posta in essere da [OSCURATO:PERSONA], il quale si sarebbe limitato a offrire un contributo per la realizzazione della pretesa del creditore, senza perseguire ulteriori finalità. Quanto alla sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso, il Tribunale avrebbe trascurato che la persona offesa, a fronte della richiesta di [OSCURATO:PERSONA], avrebbe cercato di prendere tempo per comprendere cosa stesse accadendo, tanto da dire al suo interlocutore che poteva passare il martedì successivo, per chiarire la faccenda, e quest'ultimo non avrebbe replicato, guadagnando immediatamente l'uscita del bar; 3.2 violazione di legge, nonché mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del reato di cui al capo 5) della provvisoria imputazione come estorsione anziché esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Il Tribunale non avrebbe considerato che i correi hanno agito al fine esclusivo di recuperare il credito di [OSCURATO:PERSONA] e che solo il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] ha narrato che il 60% delle somme sarebbe state richieste in favore di soggetti differenti da Piegari, ossia Cassotta e Riviezzi, ma le sue dichiarazioni non sarebbero riscontrate; 3.3 violazione di legge e vizi della motivazione quanto alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. nella forma del metodo mafioso, contestata al capo 5) dell'imputazione provvisoria. Il Tribunale avrebbe trascurato che la condotta dell'indagato non ha determinato una condizione di assoggettamento e omertà della persona offesa, la quale, come riportato a pagina 84 del provvedimento impugnato, non ha denunciato per la necessità, riferita da [OSCURATO:PERSONA] il 7 luglio 2021, di non delegittimarsi nei confronti dei Calabresi, con cui aveva avuto dei rapporti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato/ limitatamente alle censure concernenti la sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso/ mentre deve essere rigettato nel resto. 2. Giova ricordare che con sentenza, emessa il 30 settembre 2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la Seconda Sezione di questa Corte, dopo avere annullato l'ordinanza impugnata con riguardo al delitto associativo di cui al capo 1) dell'imputazione provvisoria, demandando al giudice del rinvio di verificare se per la frazione temporale interessata dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], sussistessero autonomi e sufficienti elementi indiziari circa l'esistenza e l'operatività del clan Riviezzi, avente le caratteristiche declinate dall'art. 416 bis cod. pen., ha rilevato che le ragioni alla base di tale annullamento condizionavano la tenuta logico-giuridica del provvedimento in disamina anche in relazione alle condotte ascritte ai capi 3), 5) e 6) della provvisoria imputazione, concernenti reati fine di natura estorsiva e in materia di armi. Ciò in quanto dall'eventuale esclusione del connotato della mafiosità in ordine ai suddetti delitti discendeva la necessità di una rivalutazione del compendio indiziario e di una rimodulazione dell'apparato giustificativo, con specifico riguardo ai profili di responsabilità concorsuale dell'indagato [OSCURATO:PERSONA]. La Seconda Sezione ha precisato, in proposito, che le censure difensive sulla gravità indiziaria in relazione ai capi 3), 5) e 6) erano connotate da genericità laddove facevano leva sull'imprecisione del narrato del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e sulla scarsa attitudine al riscontro degli elementi all'uopo valorizzati, senza operare un confronto critico con l'analitica ricostruzione delle vicende, effettuata dal Tribunale cautelare a pagina 28 e seguenti quanto al reato di cui al capo 3, a pagina 32 e seguenti con riguardo ai reati di cui ai capi 5) e 6). Per detti addebiti la necessità di rivalutazione non discendeva, dunque, dai rilievi difensivi, privi di specificità censoria, quanto dalla necessità che l'apprezzamento delle emergenze indiziarie risultasse coerente con l'inquadramento o meno delle condotte illecite in un contesto associativo e che, alla luce del rinnovato scrutinio demandato al giudice di rinvio, si desse conto della ricorrenza degli estremi costitutivi della contestata aggravante di cui all'art. 416 bís.1 cod. pen. nella sua duplice declinazione. 3. A seguito dell'annullamento con rinvio, il Tribunale di Potenza ha escluso la gravità indiziaria con riferimento al delitto associativo e alle aggravanti di cui all'art. 416 bís.1 cod. pen. nella forma dell'agevolazione mafiosa quanto ai reati di cui ai capi 3), 5) e 6) dell'imputazione provvisoria nonché l'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo n. 3, cod. pen. quanto ai reati di cui ai capi 3) e 5); ha ritenuto sussistenti, invece, i gravi indizi di colpevolezza quanto ai reati di cui ai capi 3), 5) e 6), qualificati i primi due, rispettivamente, come tentata estorsione ed estorsione, aggravati dal metodo mafioso. 4. La qualificazione giuridica è stata censurata nei primi due motivi del ricorso, con cui si è asserito che i fatti sarebbero sussunnibili nell'ambito dell'art.393 cod. pen. 5. Le doglianze sono infondate. 5.1 Al riguardo deve premettersi che i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alla persona e di estorsione, pur caratterizzati da una materialità non esattamente sovrapponibile, si distinguono essenzialmente in relazione all'elemento psicologico: nel primo, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nel secondo, invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia. Come hanno chiarito le Sezioni Unite nella sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-01, ai fini «della distinzione tra i reati di cui agli artt. 393 e 629 cod. pen. assume [...] decisivo rilievo l'esistenza o meno di una pretesa in astratto ragionevolmente suscettibile di essere giudizialmente tutelata: nel primo, il soggetto agisce con la coscienza e la volontà di attuare un proprio diritto, a nulla rilevando che il diritto stesso sussista o non sussista, purché l'agente, in buona fede e ragionevolmente, ritenga di poterlo legittimamente realizzare; nell'estorsione, invece, l'agente non si rappresenta quale impulso del suo operare alcuna facoltà di agire in astratto legittima, ma tende all'ottenimento dell'evento di profitto mosso dal solo fine di compiere un atto che sa essere contra ius, perché privo di giuridica legittimazione, per conseguire un profitto che sa non spettargli». Tuttavia, «l'elemento psicologico del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone e quello del reato di estorsione vanno accertati secondo le ordinarie regole probatorie: alla speciale veemenza del comportamento violento o minaccioso potrà, pertanto, riconoscersi valenza di elemento sintomatico del dolo di estorsione. Questa Corte è, infatti, ferma nel ritenere, in generale, che la prova del dolo, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell'imputato, ha natura indiretta, dovendo essere desunta da elementi esterni e, in particolare, da quei dati della condotta che, per la loro non equivoca potenzialità offensiva, siano i più idonei ad esprimere il fine perseguito dall'agente (Sez. 1, n. 39293 del 23/09/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 241339; Sez. 1, n. 35006 del 18/04/2013, Polisi, Rv. 257208; Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018, dep. 2019, Comeli, Rv. 275012)» (pag. 23 della sentenza S.U. Filardo). Le Sezioni unite, nella pronuncia suindicata, hanno anche precisato che, per configurare il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni in luogo di quello di estorsione, nel caso in cui la condotta tipica sia posta in essere da un terzo a tutela di un diritto altrui, occorre che il terzo abbia commesso il fatto al solo fine di esercitare il preteso diritto per conto del suo effettivo titolare, dal quale abbia ricevuto incarico di attivarsi, e non perché spinto anche da un fine di profitto proprio, ravvisabile ad esempio nella promessa o nel conseguimento di un compenso per sé, anche se di natura non patrimoniale; qualora il terzo agente - seppure inizialmente inserito in un rapporto inquadrabile ex art. 110 cod. pen. nella previsione dell'art. 393 stesso codice - inizi ad agire in piena autonomia per il perseguimento dei propri interessi, deve ritenersi che tale condotta integri gli estremi del concorso nel reato di estorsione ex artt. 110 e 629 cod. pen. 5.2 Di tali principi ha fatto corretta applicazione il Tribunale di Potenza. Quanto al reato di cui al capo 3) della rubrica, difatti, sulla base delle dichiarazioni rese dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], precise, circostanziate, non contraddittorie e prive di finalità calunniatore, oltre che riscontrate dalle dichiarazioni della moglie e di [OSCURATO:PERSONA], terzo estraneo, nonché dall'individuazione fotografica dei protagonisti della vicenda, il menzionato Tribunale ha ritenuto accertato che l'indagato si era recato una prima volta presso la persona offesa e, non avendo ricevuto la somma richiesta, utilizzando toni piuttosto alterati, aveva fatto ricorso alla collaborazione di terzi, ossia di [OSCURATO:PERSONA], che, nel rivolgersi alla persona offesa, aveva usato una frase "criptica e inquietante" (quale "fare il confetto") e aveva speso il nome dei Riviezzi, noti pregiudicati nella zona.Siffatto modus agendi comportava, secondo il Tribunale, l'attuazione della pretesa in forme che integravano il necessario dolo di estorsione: conclusione, questa, che è in linea con i criteri ermeneutici indicati da questa Corte, atteso che, come rimarcato nel provvedimento impugnato, "la promessa di passare ad ulteriori e più gravi danneggiamenti e il rischio di cagionare al debitore danni sproporzionati rispetto all'entità del debito sono senz'altro esorbitanti rispetto al fine di ottenere il pagamento del credito ed idonee ad annichilire le capacità di reazione della persona offesa". Anche il reato di cui al capo 5) è stato qualificato come estorsione, avendo il Tribunale rilevato che il pagamento del credito di [OSCURATO:PERSONA] era stato richiesto a [OSCURATO:PERSONA] non solo dal creditore ma da vari indagati, i quali intendevano soddisfare un interesse ulteriore, evidentemente illecito, in quanto estraneo alla pretesa azionata, come desumibile dalle affermazioni di [OSCURATO:PERSONA], che aveva dichiarato che, sulla base di quanto riferitogli da [OSCURATO:PERSONA], il 60% del recupero era destinato allo stesso Riviezzi e a Cassotta mentre solo il 40% al creditore [OSCURATO:PERSONA]. Così argomentando, il Tribunale si è conformato al ricordato insegnamento di questa Corte, secondo cui il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni è configurabile nei soli casi in cui questi si limiti ad offrire un contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità. Essendo risultato, invece, nel caso in esame, che i vari indagati avevano agito al fine di soddisfare un proprio interesse illecito, correttamente il Collegio della cautela ha sussunto i fatti nel paradigma normativo dell'art. 629 cod. pen. Né la correttezza di tale approdo può essere scalfita dai rilievi del ricorrente sulla mancanza di riscontri alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] relative alla ripartizione dei profitti della condotta illecita tra i vari indagati. Al riguardo, infatti, deve ricordarsi che nella sentenza rescindente erano già state disattese - con conseguente preclusione a sollevarle in questa sede - le censure difensive sulla gravità indiziaria in relazione ai capi 3), 5) e 6), ritenute connotate da genericità laddove facevano leva sull'imprecisione del narrato del collaboratore e sulla scarsa attitudine al riscontro degli elementi all'uopo valorizzati, senza operare un confronto critico con l'analitica ricostruzione delle vicende, effettuata dal Tribunale cautelare a pagina 28 e seguenti quanto al reato di cui al capo 3, a pagina 32 e seguenti con riferimento ai reati di cui ai capi 5) e 6). 6. A diverse conclusioni deve pervenirsi con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso, contestata in relazione ai reati di cui ai capi 3) e 5) della provvisoria imputazione.6.1 n Tribunale di Potenza, quanto al reato di cui al capo 3), ha affermato che le modalità della minaccia, la sua indeterminatezza, l'intervento di persona estranea e la spendita del nome dei Riviezzi, noti pregiudicati della zona, erano circostanze che militavano nel senso dell'utilizzazione del metodo mafioso. Del pari, anche con riguardo al reato di cui al capo 5), le modalità della minaccia, l'utilizzo dell'arma e l'intervento di un gruppo deponevano per la sussistenza dell'aggravante de qua sotto il profilo del metodo mafioso. Siffatta motivazione, posta a base della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., si appalesa viziata, non delineando gli elementi costitutivi dell'anzidetta circostanza. 6.2 Al riguardo giova ricordare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. di natura oggettiva, è necessario l'effettivo ricorso, nell'occasione delittuosa contestata, al metodo mafioso, il quale deve essersi concretizzato in un comportamento minaccioso tale da richiamare alla mente e alla sensibilità del soggetto passivo quello comunemente ritenuto proprio di chi appartenga ad un sodalizio mafioso e da esercitare sulle vittime del reato una particolare coartazione psicologica (Sez. 5, n. 22554 del 9/03/2018, Marando, Rv. 273190 -01; Sez. 6, n. 41772 del 13/06/2017, Vicidomini, Rv. 271103 - 01; Sez. 2, n. 45321 del 14/10/2015, Capuozzo, Rv. 264900 -01; Sez. 2, n. 38094 del 5/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257065 - 01); essa può sussistere anche in assenza di una compagine mafiosa, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste tipicamente mafiosa (Sez. 2, n. 36341 del 2/07/2019, Bruzzese, Rv. 277033 -01; Sez. 5, n. 21530 del 08/02/2018, Spada, Rv. 273025-01; Sez. 2, n. 49090 del 4/12/2015, Maccariello, Rv. 265515 - 01). La medesima giurisprudenza (Sez. 2, n. 10467 del 10/02/2016, Letizia e altri, Rv. 266654 - 01) riconosce altresì come l'aggravante de qua ricorra nel delitto di estorsione se in esso si riscontra che la condotta minacciosa, oltre ad essere obiettivamente idonea a coartare la volontà del soggetto passivo, sia espressione di capacità persuasiva in ragione del vincolo dell'associazione mafiosa e sia, pertanto, idonea a determinare una condizione di assoggettamento e di omertà (Sez. 5, n. 28442 del 17/04/2009, Russo e altri, Rv. 244333 -01). Invero, l'elemento caratterizzante dell'art. 416 bis.1 cod. pen. non necessariamente deve essere diverso e più specifico rispetto alla minaccia integrante l'elemento costitutivo del reato di cui all'art. 629 cod. pen., essendo invece rilevante l'indagine volta a verificare se la condotta minacciosa, oltre ad essere obiettivamente idonea a coartare la volontà del soggetto passivo del reato, sia o meno espressione di capacità persuasiva pronnanante dalla forza del vincolo associativo e sia, dunque, idonea a determinare nel destinatario la condizione di assoggettamento e di omertà. Ad integrare tale elemento, non occorre, pertanto, un quid ulteriore e diverso, essendo sufficiente la verifica che la capacità persuasiva si riconnetta, eo ipso, a determinate modalità della stessa condotta e alla qualità dell'agente. 6.3 Tali coordinate ermeneutiche non sono state seguite dal Tribunale di Potenza, il quale - con riguardo ad entrambi i reati di cui ai capi 3) e 5) - ha evidenziato indici che non possono ritenersi tipica espressione dell'agire mafioso, ben potendo l'agire con arma e in concorso con altre persone, evocando nomi di altri pregiudicati o facendo ricorso a frasi "inquietanti", connotare un delitto di estorsione non aggravato dalla circostanza de qua. Peraltro, deve rilevarsi che il Tribunale non ha chiarito quali fossero le modalità della minaccia, così da permettere di verificare se esse fossero espressione di capacità persuasiva promanante dalla forza del vincolo associativo e fossero, dunque, idonee a determinare nel destinatario la condizione di assoggettamento e di omertà. Il Tribunale, infatti, si è limitato a riportare le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e le conversazioni intercettate, che hanno consentito di ricostruire i fatti, ma non le ha valutate criticamente in modo da evidenziare quali fossero i profili idonei a integrare l'aggravante in parola. Né è consentito a questa Corte enucleare dalla ricostruzione dei fatti le specifiche modalità, in ipotesi indicative del metodo mafioso. [OSCURATO:PERSONA] di legittimità, infatti, non ha il compito di formulare valutazioni autonome dalle fonti indiziarie, e, pertanto, non può "addentrarsi" nell'esame del contenuto documentale delle stesse, laddove questo sia riprodotto nel provvedimento impugnato, dovendo il controllo in sede di legittimità limitarsi a verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza di completezza espositiva. 7. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Potenza, competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, cod. proc. pen., che procederà ad effettuare nuovo esame sulla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. alla luce dei canoni ermeneutici suindicati. 8. Al disposto annullamento consegue, altresì, la necessità di rivisitazione delle esigenze cautelari, il cui apprezzamento è logicamente subordinato all'esito della rinnovata valutazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente all'applicazione dell'aggravante,
Sentenza Cassazione n. 22397/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris