CassazionedecretoSezione 1Decisione del 8 ottobre 2024
Cassazione n. 13362/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
riesame di Salernoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostitutoprocuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsil'inammissibilità del ricorso;udito il difensore:l'avv. [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza emessa in data 16 ottobre 2025 il Tribunale del riesame diSalerno, in accoglimento dell'appello proposto dal Procuratore del Tribunale diSalerno avverso l'ordinanza emessa in data 16 settembre 2025 dal Tribunale diSalerno, ha nuovamente applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodiacautelare in carcere per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 12 c. 3, 3-bis e 3-ter lett. b), del d.lgs. n. 286/1998, commessi nel 2020 e dal dicembre 2023 almarzo 2024, inviando numerose false dichiarazioni di disponibilità al lavoro dicittadini extracomunitari, nell'ambito del “decreto flussi” del 2023 e del 2024.Il giudice per le indagini preliminari, in data 12 luglio 2024, aveva emessol'ordinanza genetica disponendo a carico del [OSCURATO:PERSONA] gli arresti domiciliari conbraccialetto elettronico, ritenendo superata la doppia presunzione di legge di cuiall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per l'ammissione degli addebiti da partedell'indagato, ma in data 18 febbraio 2025 aveva disposto l'aggravamento dellamisura, stante l'accertata violazione della prescrizione del divieto di colloquio conpersone estranee al nucleo convivente, avendo l'indagato comunicato anche conpersone coinvolte nel medesimo procedimento penale, ed avendo gli inquirentiscoperto l'invio di istanze di sollecito per l'evasione di alcune delle pratiche falseoggetto dell'accusa.Il Tribunale ordinario di Salerno, in data 16 settembre 2025, avevanuovamente sostituito la misura della custodia in carcere con quella degli arrestidomiciliari, ritenendo le esigenze cautelari attenuate dal decorso del tempo edalla buona condotta tenuta durante la detenzione carceraria. Il Tribunale delriesame ha invece ritenuto che il mero decorso del tempo sia irrilevante per lavalutazione dell'affievolimento delle esigenze cautelari, e che le violazionicommesse durante la sottoposizione agli arresti domiciliari, in particolare inumerosi colloqui intrattenuti con terze persone, dimostrino la totaleinaffidabilità dell'indagato, come lo stesso Tribunale aveva già affermato nelconfermare l'ordinanza di aggravamento della misura cautelare. Ha perciòvalutato che non sia intervenuto alcun fatto nuovo che consenta una diversavalutazione del pericolo di recidiva e della inaffidabilità dell'indagato, inparticolare nessuna nuova forma di collaborazione, avendo egli depositato unmemoriale risalente però al 08/10/2024 e quindi redatto primadell'aggravamento della misura, nonché redatto durante l'epoca di violazionedelle prescrizioni, non dimostrativo perciò di una effettiva resipiscenza. Anchel'intervenuta modifica normativa, che impedirebbe oggi al [OSCURATO:PERSONA] dicommettere un analogo reato, è stata ritenuta irrilevante, essendo il pericolo direcidiva connesso alla possibilità di commettere anche reati diversi da quellocontestato, pur se analoghi ad esso.2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo delsuo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi.2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in merito alla valutazione di irrilevanza del tempo trascorso.L'ordinanza è manifestamente illogica quando afferma l'irrilevanza del tempotrascorso dall'applicazione della custodia in carcere, perché tale tempo non è deltutto neutro, in quanto la giurisprudenza di legittimità lo ha ritenuto valutabilequale “fatto nuovo” che deve essere considerato dal giudice nel valutare lapersistenza delle esigenze cautelari. Il ricorrente ha tenuto una condottacorretta durante i circa sette mesi di detenzione in carcere e ha reso integraleammissione degli addebiti propri e di quelli dei coindagati, dimostrando così lapropria resipiscenza. Il Tribunale avrebbe dovuto valutare tali condotte comedimostrative dell'affievolimento delle esigenze cautelari, e della sufficienza degliarresti domiciliari per il loro contenimento.2.2. Con il secondo motivo del ricorso si deduce la violazione di leggeprocessuale e il vizio di motivazione, in merito alla valutazione del pericolo direcidiva.L'ordinanza ha effettuato una valutazione del pericolo di commissione direati analoghi in termini astratti e generici. Il ricorrente ha evidenziatol'impossibilità di proseguire la commissione del reato, perché nessuna della 144domande di “nulla osta” all'ingresso degli stranieri è stata accolta, bensì sonostate tutte archiviate, e l'impossibilità di commettere nuovi reati, perchél'intervenuta sospensione dall'Ordine degli avvocati gli impedisce di proporreistanze analoghe, sulla base della normativa attualmente vigente. La Corte dicassazione ha stabilito che il pericolo di recidiva deve essere attuale, cioè devepotersi prevedere la possibilità concreta di commettere, nel breve periodo,ulteriori delitti della stessa specie, e l'ordinanza è carente nella valutazione diquesto aspetto.2.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione per l'omessa valutazione della inidoneità degli arresti domiciliarianche con applicazione del braccialetto elettronico.L'ordinanza non ha valutato la specifica inidoneità della misura meno gravecon la prescrizione del presidio elettronico, mentre tale valutazione è ritenutaimprescindibile. In questo caso, poi, essa doveva essere ancora più penetrante,avendo il G.i.p., nell'ordinanza genetica, già ritenuto che la presunzione diadeguatezza stabilita dall'art. 275, comma 3 cod. proc. pen., fosse superata.3. Il Procuratore generale, con memoria scritta e nella requisitoria orale, hachiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato, in tutti i suoi motivi, e deve essere rigettato.2. Il primo motivo di ricorso è infondato.In merito alla rilevanza del tempo trascorso in regime custodiale, ai finidell'affievolimento delle esigenze cautelari e della valutazione di idoneità di unamisura meno afflittiva di quella carceraria, il Tribunale del riesame ha ribadito,sulla base della più recente giurisprudenza di legittimità, che «In tema diesigenze cautelari, il mero decorso di un pur lungo periodo di carcerazione nonassume rilievo ex se come fattore di attenuazione ai fini dell'eventualesostituzione della misura, esaurendo la sua valenza nel solo ambito delladisciplina dei termini di durata massima della custodia» (Sez. 4, n. 17470 del22/03/2024, Rv. 286207), e può essere valutato come un fatto sopravvenuto dacui poter desumere il venir meno ovvero l'attenuazione delle originarie esigenzecautelari, purché sia accompagnato da ulteriori elementi (vedi Sez. 2, n. 12807del 19/02/2020, Rv. 278999). Peraltro, il reato contestato al ricorrente ècompreso tra quelli per i quali il legislatore ha stabilito, all'art. 275, comma 3,cod. proc. pen., una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari edi adeguatezza della misura della custodia in carcere, per cui deve applicarsil'ulteriore principio, secondo cui «In tema di misure cautelari personali, la doppiapresunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezzadella custodia in carcere, valevole per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod.proc. pen., trova applicazione anche ove sia richiesta la sostituzione dellamisura. (In motivazione, la Corte ha precisato che la clausola di esclusioneprevista dall'art. 299, comma 2, cod. proc. pen. fa ritenere perduranti, per talireati, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo, salvo prova contraria, nondesumibile dal solo decorso del tempo)» (Sez. 3, n. 46241 del 20/09/2022, Rv.283835).L'ordinanza, pertanto, ha tenuto conto del tempo trascorso in applicazionedella misura cautelare più afflittiva, pari a circa sette mesi, ma ha valutato cheesso non è accompagnato da altri elementi da cui dedurre un sopravvenutoaffievolimento delle esigenze cautelari e l'adeguatezza di una misura menogravosa, alla luce della dimostrazione di inaffidabilità del ricorrente, derivantedalla grave e protratta violazione delle prescrizioni della misura degli arrestidomiciliari originariamente applicata. Tale valutazione appare logica e fondatasu elementi oggettivi: la correttezza della condotta tenuta in carcere non è stataritenuta in sé dimostrativa di resipiscenza, essendo i comportamenti inaffidabilitenuti in precedenza resi impossibili dalle modalità della custodia; non è statavalutata come una dimostrazione di resipiscenza neppure la collaborazioneapparentemente dimostrata dalla produzione di un memoriale, avendo ilTribunale evidenziato che esso è stato redatto prima dell'aggravamento dellamisura degli arresti domiciliari, e addirittura nel periodo in cui il ricorrenteviolava gravemente le prescrizioni di tali misura, cosicché la sua redazioneappare strumentale, e non dettata da un effettivo allontanamento da condottecriminose; la sopravvenuta impossibilità di commettere il reato in questione èstata logicamente ritenuta irrilevante, sia perché il pericolo di recidiva riguarda lapossibilità di commettere anche solo reati analoghi, sia perché la modificanormativa citata dal ricorrente può impedire la commissione del reato con lemodalità adottate in precedenza, ma non esclude del tutto la possibilità direiterare la condotta criminosa con altre modalità.La valutazione del Tribunale, secondo cui non sussistono, oltre al merodecorso di un periodo di detenzione carceraria, elementi ulteriori che dimostrinol'affievolimento delle esigenze cautelari e, soprattutto, una maggiore affidabilitàdel ricorrente, tale da consentire di ritenere gli arresti domiciliari idonei percontenere il pericolo di recidiva, nonostante l'esito negativo della precedenteapplicazione di tale misura, è pertanto approfondita e non manifestamenteillogica.3. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.La persistenza e l'attualità dell'esigenza cautelare determinata dal pericolo direcidiva sono state valutate dal Tribunale anche alla luce del “fatto nuovo”costituito dalla modifica normativa che impedirebbe al ricorrente, in quantosospeso dall'Ordine degli avvocati, di svolgere personalmente le pratichefinalizzate all'ingresso di lavoratori stranieri, e sono state giudicate sussistenticon una motivazione non manifestamente illogica.Deve ribadirsi che, come ricordato al paragrafo precedente, il reatocontestato al ricorrente è compreso tra quelli per i quali si applica la presunzionerelativa di sussistenza delle esigenze cautelari, ai sensi dell'art. 275, comma 3,cod. proc. pen., presunzione che opera anche nel caso di valutazione dellarevoca o sostituzione della misura cautelare, stante la clausola di esclusionedell'art. 299, comma 2, cod. proc. pen. Ciò comporta che l'insussistenza ol'affievolimento delle esigenze cautelari devono essere valutate sulla base dielementi concreti, non potendo la valutazione della loro non attualità fondarsi sulmero decorso del tempo (così Sez. 3, n. 46241 del 20/09/2022, Rv. 283835,sopra citata).L'ordinanza impugnata ha valutato in modo specifico la persistenza delpericolo di recidiva, ed ha ritenuto che l'elemento nuovo indicato dal ricorrente,cioè la predetta modifica normativa, non incida sulla possibilità di commissione dialtri reati analoghi, essendo tale pericolo correlato non alla commissione deimedesimi reati per i quali è applicata la misura cautelare, ma alla commissionedi reati analoghi, stante l'esplicito riferimento, da parte dell'art. 274, comma 1,lett. c), cod. proc. pen., alla «commissione di delitti della stessa specie di quelloper cui si procede».Detta motivazione appare non manifestamente illogica, ed è conforme aiprincipi dettati dalla giurisprudenza di legittimità. Questa Corte, infatti, haritenuto possibile la sussistenza del pericolo di recidiva anche in relazione agliautori di reati “propri” che hanno perso la qualifica che consentiva la loroconsumazione, se non può escludersi che essi agiscano nuovamente da estranei,e quindi quali concorrenti nel reato proprio (vedi Sez. 6, n. 08/04/2025, Rv.288408; Sez. 2, n. 1122 del 02/12/2025, dep. 2026, Rv. 289262). Il reatocontestato al ricorrente, l'art. 12 d.lgs. n. 286/1998, sanziona una pluralità dicondotte, anche molto diverse tra loro, consistenti nella violazione delle norme inmateria di ingresso degli stranieri extracomunitari nel territorio dello Stato,condotte che possono essere tenute anche da soggetti privi di specifichequalifiche professionali. Logicamente, quindi, il Tribunale ha ritenuto che lapossibilità che il ricorrente violi nuovamente tale norma, agendo con modalitàdiverse, non sia esclusa dalla sua temporanea sospensione dall'Ordine degliavvocati. L'attualità del pericolo di recidiva, poi, è sufficientemente dimostratadalla condotta tenuta dal ricorrente sino al momento di sostituzione della misuradegli arresti domiciliari con quella della custodia in carcere, e dalla possibilità dicommissione di una pluralità di operazioni finalizzate a consentire l'ingresso dicittadini extracomunitari in violazione della normativa esistente.4. Infine è infondato il terzo motivo di ricorso.La inidoneità degli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico, èstata valutata dal Tribunale nell'intero corpo dell'ordinanza. La decisione delTribunale ordinario, di concedere la misura meno afflittiva, è stata revocataproprio sulla base della valutazione di totale inaffidabilità del ricorrente, che haripetutamente violato il divieto di colloquio con persone diverse dai conviventi,contattando persone estranee e addirittura alcuni coindagati, ed avrebbe tentatodi proseguire la consumazione del delitto. L'ordinanza richiama, infatti, la suaprecedente valutazione, espressa in sede di appello avverso l'aggravamento dellamisura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, secondo cui laquantità dei contatti intrattenuti con estranei «ne suggeriva l'abitualità,sintomatica dell'impossibilità di esercitare un controllo effettivo del prevenuto inregime di arresti domiciliari», e faceva ritenere il medesimo «del tutto refrattarioad osservare in regime autocustodiale le prescrizioni dell'autorità giudiziaria».L'inaffidabilità del ricorrente è stata nuovamente valutata nell'ordinanzaimpugnata, ed è stata ribadita stante l'insussistenza di nuovi elementisignificativi, tali da dimostrare la sua sopravvenuta affidabilità, in caso di nuovaconcessione degli arresti domiciliari. Tale valutazione involge anche lavalutazione di inadeguatezza di tale misura assistita dal presidio elettronico, inquanto la misura originariamente violata prevedeva proprio l'applicazione delbraccialetto elettronico, che si è rivelato del tutto inutile per evitare la violazionedella prescrizione del divieto di colloquio, e che pertanto non potrebbeadeguatamente salvaguardare l'esigenza cautelare tuttora sussistente.5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertantoessere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle speseprocessuali. La presente decisione rende esecutiva la misura cautelare dellacustodia in carcere, disposta dal tribunale del riesame. Deve pertanto disporsi latrasmissione, a cura della cancelleria, dell'estratto del provvedimento al pubblicoministero competente, ai sensi dell'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod.proc. pen.Così deciso il 12 febbraio 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]