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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2023

Cassazione n. 29442/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3 VILSON nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 7360/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna di condanna per il reato di furto in abitazione aggravato; Considerato che l'unico motivo di ricorso- con cui il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità- non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, anche disattendendo i rilievi critici sul riconoscimento da parte di Marino che l'imputato aveva già formulato nell'atto di appello; Considerato che il ricorso è altresì aspecifico, in quanto affronta solo alcuni segmenti del ragionamento probatorio, mentre ignora che esso non era stato fondato solo sul riconoscimento da parte del Marino, ma anche su altri elementi, dettagliatamente riportati a pag. 6 della sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3 VILSON nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 7360/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna di condanna per il reato di furto in abitazione aggravato; Considerato che l'unico motivo di ricorso- con cui il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità- non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, anche disattendendo i rilievi critici sul riconoscimento da parte di Marino che l'imputato aveva già formulato nell'atto di appello; Considerato che il ricorso è altresì aspecifico, in quanto affronta solo alcuni segmenti del ragionamento probatorio, mentre ignora che esso non era stato fondato solo sul riconoscimento da parte del Marino, ma anche su altri elementi, dettagliatamente riportati a pag. 6 della sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 29442/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris