CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 19 aprile 2022
Cassazione n. 47191/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 21 dicembre 2021, il Tribunale di Torino ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] ed a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata per il reato di cui all'art. 73, comma 4, e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309, in relazione alla detenzione a fini di spaccio di gr. 347,389 di sostanza stupefacente del tipo hashish, disponendo altresì la confisca, oltre che dello stupefacente anche della somma di euro 550.010,00 ex art. 240 bis cod. pen. 2. Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione articolato in un solo motivo con cui deduce il vizio di violazione di legge ed il correlato vizio di motivazione per erronea applicazione della misura di sicurezza della confisca del denaro per non avere adempiuto all'onere motivazionale in ordine ai presupposti per l'applicazione della misura. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta ha chiesto a questa Corte dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. In punto di ammissibilità del ricorso va ricordato che la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., solo ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, il che non è accaduto nel caso che ci occupa, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U. n. 21368 del 26/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279348; in senso sostanzialmente conforme già in precedenza Sez. 3, n. 15525 del 15/02/2019, Bozzi, Rv. 275862-01, Sez. 3, n. 4252 del 15/01/2019, Caruso, Rv. 274946-01, che avevano ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la mancata, o meramente apparente, motivazione circa l'applicazione della confisca, essendo la stessa un'ipotesi di illegalità della misura di sicurezza, rilevante come violazione di legge ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.). 1.2. Ciò premesso in punto di ammissibilità, nella specie, trattandosi di condanna per detenzione illecita di stupefacente viene in rilievo l'ipotesi particolare di confisca di cui all'art. 240-bis cod. pen., in forza del rinvio ad esso operato dall'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990, inserito dall'art. 6, comma 5, del d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21 (decreto che ha abrogato la disposizione in materia di ipotesi particolari di confisca di cui all'art. 12-sexies del d.l. 8 giugno 1992, n.306, conv., con modif., dalla I. 7 agosto 1992, n. 356) non essendo ipotizzabile una confisca ex art. 240 cod. pen in quanto il denaro non viene in contestazione come profitto del reato di cessione. ( da ultimo Sez. 4 , n. 20130 del 19/04/2022, Donato, Rv. 283248). 1.3. Il giudice del merito, nell'impugnata sentenza di applicazione della pena, ha disposto la confisca del denaro richiamando espressamente l'art. 240-bis cod. pen. Va altresì ricordato come le disposizioni di legge applicate anche nella fattispecie per la confisca non pretendano un collegamento tra i beni del condannato ed il delitto "presupposto" quale profitto o provento dello stesso, né un nesso pertinenziale tra i beni sottoposti a confisca e il reato per il quale è stata riportata condanna, poiché resta indifferente l'epoca dell'acquisto del bene ed il suo valore, tanto che la confisca opera anche nel caso in cui i beni risultino acquisiti al patrimonio del condannato in epoca precedente o successiva ai fatti contestati per i quali sia intervenuta condanna o che il loro valore superi il provento del medesimo reato (cfr. Sez. U, n. 920 del 17/12/2003 - dep. 2004, Montella, Rv. 226490) 2. Ciò premesso, rileva il Collegio come, nel caso in esame, il Tribunale abbia giustificato la misura ablativa facendo riferimento per fondare la sproporzione tra la somma rinvenuta e le condizioni di vita dell'imputato alle dichiarazioni rese dai dipendenti della tabaccheria che avevano escluso che nell'esercizio vi fosse altro denaro all'infuori di quello tenuto nella cassa che peraltro quotidianamente veniva versato in banca dallo stesso Iuliano che è il marito della titolare. Si tratta, a ben vedere, di una giustificazione che può ritenersi adeguata al condivisibile principio secondo il quale in tema di patteggiamento, la sinteticità della motivazione, tipica del rito, non può estendersi all'applicazione della misura di sicurezza della confisca, sicché il giudice che dispone l'abiezione obbligatoria di denaro o di beni ai sensi dell'art. 12-sexies dl. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella I. 7 agosto 1992, n. 356 (oggi art. 240-bis cod. pen.), ha l'obbligo di motivare sia sulle ragioni per cui non ritiene attendibili giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati, sia sull'esistenza di una sproporzione tra i valori patrimoniali accertati ed il reddito dell'imputato o la sua effettiva attività economica (Sez. 1, n. 17092 del 2/3/2021, Syziu, Rv. 281358 ed altre prec. conf.). Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i