CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20827/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a MILANO il 28/03/1976 avverso la sentenza del 13/06/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, nella parte in cui, decidendo a seguito di rinvio da parte di questa Corte sul punto, ha confermato il diniego delle attenuanti generiche. La sua difesa ha altresì depositato memoria scritta, insistendo per l'accoglimento del ricorso. 2. Il ricorso è inammissibile. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod. pen., da esso considerati preponderanti, e non si presenti quale frutto di mero arbitrio o di ragionamento del tutto illogico, contraddittorio od immotivato: nello specifico, il giudice del rinvio non si è limitato a valorizzare i comportamenti dell'imputato ritenuti insufficienti dalla sentenza rescindente (mancanza di buon comportamento processuale, pervicace negazione degli addebiti, omesso tentativo di risarcimento), ma ha dato rilievo decisivo agli aspetti oggettivi del fatto (reiterazione e sistematicità delle condotte fraudolente, pluralità e vulnerabilità delle pp.00., ingenti danni economici per le stesse con cospicui guadagni per lui) ed alla particolare intensità del dolo, ragionevolmente ritenendo recessivi gli elementi addotti dalla difesa (disoccupazione, condizioni di salute, modesta istruzione e difficoltà economiche dell'imputato). 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibi P.Q.M