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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 46020/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Bologna ha parzial- mente riformato la sentenza del Tribunale di Rimini in data 17/7/2014, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui- all'art. 12, commi 3 e 3 bis, D. Lgs. n. 286 del 1998, accertato in provincia di Rimini, dal 20/6/2000 al 24/1/2008 (capo A); per il reato di cui all'art. 12, comma 3, cit. decreto, in con- corso con Hadi'Messaoud, accertato nel corso degli anni 2008 e 2009 (capo B); per lo stesso reato, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], contestato dal 2006 al 2009 (capo C); infine, per lo stesso reato in concorso con [OSCURATO:PERSONA], commesso negli anni dal 2006 al 2008 (capo G).

Nella sentenza di secondo grado, la Corte di appello ha ritenuto i reati di cui ai capi B, C e G assorbiti in quello del capo A, ed ha dichiarato non doversi procedere per i fatti consistenti in atti diretti ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno di "soggetti extracomunitari"„ qualificandoli ai sensi dell'art. 12, comma 5, D. Lgs. n. 286 del 1998, essendo gli stessi estinti per prescrizione; ha quindi rideterminato la pena per i residui fatti, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in tre anni e sette mesi di reclusione ed Euro 640.000 di multa.

2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi di impugnazione.

2.1. Manifesta illogicità della motivazione quanto all'affermazione di responsabilità del Messaoud per i reati di cui all'art. 12, commi 3 e 3 bis, lett. a) D. Lgs. n. 286 del 1998.

2.1.1. Sono state avanzate critiche in ordine alla riconosciuta sussistenza del "gruppo magrebino", implicante un rapporto di conoscenza tra il Messaoud e gli altri imputati.

Nel gravame si era rilevato che detti rapporti erano del tutto inesistenti, eccettuati quelli con [OSCURATO:PERSONA], cognato dell'imputato in quanto marito della sorella.

Senza alcun fondamento probatorio, l'impugnata sentenza ha postulato la conoscenza tra Messàoud ed [OSCURATO:PERSONA], nonché la frequentazione del palazzo malfamato di Riccione, in via Bressanone, ritenuto il quartier generale del gruppo magrebino.

2.1.2. Ulteriori critiche sono mosse con riguardo al ruolo che l'imputato ricopriva a Rimini quale Rappresentante dell'[OSCURATO:PERSONA] della Tunisia.

In detta veste istituzionale il Messaoud, cittadino italiano, si era sempre adoperato per favorire l'integrazione dei connazionali, aiutandoli ad ottenere i documenti utili per arrivare o permanere in Italia.

Ciò è stato documentalmente provato tramite la produzione dell'attestazione consolare del [OSCURATO:PERSONA] in Genova che lo autorizzava a trattare pratiche a favore di cittadini tunisini.

Indebitamente tale posizione è stata assunta ad indizio a carico per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

2.1.3. Si è vagliato il tema delle fittizie pratiche di lavoro, ritenute finalizzate esclusivamente a favorire l'illecito ingresso di persone straniere nel territorio dello Stato.

Invece, il ricorrente rivendica l'effettività dell'attività imprenditoriale del Messaoud, attestata dalle prove dichiarative assunte in giudizio (testi Troiani e Giannotti) e dal volume del fatturato, emergente dalla documentazione fiscale e commerciale.

Quanto al numero di persone impiegate nella ditta dell'imputato, ciò è stato giustificato per il carattere stagionale dell'attività imprenditoriale di giardinaggio, divisa in due cicli (marzo/giugno e settembre/dicembre), nonché per la difficoltà di reperire manovalanza stagionale che induceva ad avanzare richieste maggiorate rispetto all'effettivo fabbisogno, dovendosi considerare eventuali rinunce dei lavoratori autorizzati.

Del resto, la legge all'epoca vigente permetteva di richiedere fino a cinque lavoratori stranieri, ma tali giustificazioni non sono state affatto considerate dalla Corte di appello.

2.1.4. Si è censurata l'incongruità delle valutazioni probatorie delle intercettazioni telefoniche.

A dire della difesa, in nessun colloquio intercettato vi sono accenni specifici a transazioni riferite all'ingresso illegale in Italia di cittadini stranieri.

Dell'unica intercettazione che tratta di denaro, la n. 1475, l'imputato ha dato congrua spiegazione del contenuto nel corso del suo esame processuale, riferendola alla vicenda di un tunisino che voleva rientrare in patria per impiantare una sua attività, ed a tal fine il Messaoud aveva curato le pratiche necessarie, recandosi presso il Consolato di Genova e richiedendo a compenso 25 giornate di tariffa consolare pari a 30 Euro al giorno (corrispondenti al prezzo del biglietto ferroviario).

2.2. Con il secondo motivo di impugnazione si censura la sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione (nella triplice definizione normativa), con riferimento all'art. 187 cod. proc. peri, quanto alla sussistenza dell'aggra- vante del profitto di cui all'art. 12, comma 3 ter, D. Lgs. n. 286 del 1998.

Deduce il ricorrente che l'aggravante ad effetto speciale, contestata in fatto affermando che il Messaoud "in cambio di denaro, compreso tra C 2.000 ed C 4.000' si prestava al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, è stata ritenuta sussistente pur nell'assoluta carenza di elementi probatori emersi dall'istruttoria processuale, diretti a giustificare lo specifico importo contestato all'imputato.CONSIDERATI) IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto è riproduttivo delle medesime doglianze proposte nel gravame ed è incurante delle risposte congrue e logiche rese dalla Corte di appello, che vengono confutate in un'ottica di pura contrap- posizione, affermando - contrariamente al vero - che l'impugnata sentenza costituisca un mero riassunto della prima pronuncia, laddove in essa invece si sviluppano argomenti autonomi con riferimento ai punti di criticità indicati dalla difesa nei motivi di appello.

1.1. Tutti i punti del primo motivo di ricorso ripercorrono il ragionamento motivazionale dei giudici di merito per demolirlo, nonostante la persuasività delle argomentazioni, facendo perno su notazioni fattuali che erano già state analiz- zate con esito conforme in entrambi i gradi di giudizio, ovvero hanno trovato esauriente confutazione nell'impugnata sentenza.

La sussistenza del reato, così come ristrutturato nella sentenza di appello, è stata tratta essenzialmente dagli accertamenti documentali da cui emergeva che nei periodi indicati nelle imputazioni [OSCURATO:PERSONA] aveva avanzato cinquantatre richieste di autorizzazione al lavoro nei riguardi di soggetti extra- comunitari.

Risultava che alla maggior parte di queste persone l'imputato aveva ceduto in locazione o in comodato la sua stessa abitazione di [OSCURATO:PERSONA] a Rimini, in via Indipendenza n. 419, ma i controlli degli investigatori avevano acclarato che in realtà nessuno di loro abitava effettivamente in quel domicilio, mentre era stato individuato un immobile di via Bressanone nel quale gravitava una moltitudine di persone irregolari nel territorio dello Stato. [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato nel corso degli anni di avere ospitato quattro o cinque persone, oltre alla sua famiglia, ma le indagini avevano smentito l'assunto, ed anche il domicilio indicato di via Indipendenza n. 65 non corrispondeva ad una abitazione, bensì ad un edificio ad uso commerciale con insegna di abbigliamento.

Per ciascuna delle posizioni indicate nelle imputazioni è stata approntata una scheda con i dati salienti del lavoratore, da cui si ricava che le mansioni, per lo più di operaio agricolo, dovevano avere durata non inferiore ad un anno, mentre i rapporti di lavoro si erano effettivamente risolti in pochi giorni, in contrasto con l'impegno manifestato nel contratto di soggiorno.

In molti casi la data del permesso di soggiorno era di poco anteriore alla cessazione del rapporto lavorativo, né vi era una generalizzata migrazione verso altri impieghi, in quanto soltanto in pochi casi si erano registrate nuove posizioni lavorative, con paga- mento dei contributi per l'emersione del lavoro nero da parte di altri datori di lavoro.

In vari casi le' assunzioni erano concomitanti alla scadenza del permesso di soggiorno e funzionali al suo rinnovo, ma ottenuto tale risultato gli interessati non si erano presentati al lavoro e non avevano sottoscritto il relativo contratto; infatti, l'imputato aveva comunicato che l'assunto non aveva mai lavorato.

Vi erano poi state attività di diretta osservazione, dalle quali erano emersi gli incontri dell'imputato con [OSCURATO:PERSONA] ed altri coimputati, nonché la frequentazione da parte del Messaoud del fabbricato di via Bressanone - sede effettiva degli stranieri che formalmente risultavano domiciliati presso l'abita- zione dell'imputato -, ed infine notevoli elementi probatori sono stati tratti dalle intercettazioni ambientali e telefoniche.

1.2. A fronte di tali risultanze probatorie, il ricorso ha opposto affermazioni contrarie ed apodittiche, dalle quali dovrebbe trarsi chei nonostante la diretta osservazione del contatto tra il Messaoud ed i coimputati, nulla prove- rebbe la loro reciproca conoscenza, e così non potrebbe affermarsi l'esistenza del gruppo magrebino.

Va all'opposto rilevato che l'impugnata sentenza (a pag. 29) si è soffermata su tali censure difensive, rilevando che la diretta osservazione degli operanti durante le attività di pedinamento e controllo aveva condotto proprio a dimostrare quei rapporti.

1.3. Anche la giustificazione per cui detti rapporti sarebbero stati occasionati dalla funzione istituzionale del Messaoud è stata confutata con il rilievo che detta funzione era stata strumentalizzata, divenendo l'imputato il punto di riferimento per coloro che volevano entrare illegalmente in Italia.

Infatti, proprio di tale strumentalizzazione vi è prova nella captazione telefonica n. 1475 del 14/12/2008 - ad onta della giustificazione resa dall'impu- tato nell'esame - laddove la logica spiegazione della conversazione che fa riferimento alla "tariffa" di 30 Euro al giorno per 25 giorni non è stata ritenuta credibilmente riferita alle giornate spese dall'imputato a Genova per perorare situazioni umane al Consolato, ma indicativa del compenso che il Messaoud chiedeva per il suo servizio: "... mi deve pagare il contratto, poi 30 C al giorno...".

E ancora: "...

Se vuoi chiedi a Khaled quanto costa il contratto, è questa la mia tariffa C 30 al giorno, il mio prezzo non lo trova da nessuna parte".

L'excursus in fatto è esemplificativo della pregnanza degli elementi probatori e della loro corretta valutazione da parte dei giudici di merito, così da evidenziare la totale infondatezza delle censure ribadite nel ricorso, ed il loro sganciamento dai concreti elementi di indagine.

1.4. Nemmeno la rivendicazione dell'effettività dei rapporti di lavoro instaurati dal Messaoud poteva essere seriamente presa in considerazione dai giudici di merito, al cospetto delle rilevazioni sopra riportate per cui vi era un notevole turn over di assunzioni alle quali non corrispondeva l'effettiva instaurazione del rapporto lavorativo, anche volendo considerare la stagionalità delle chiamate e il ricorso al massimo numero possibile di assunzioni, in quanto il rapidissimo declino della prestazione lavorativa, ove mai fosse iniziata, ne denunciava chiaramente la strumentalità all'obiettivo della regolarizzazione della posizione dello straniero in Italia.

A tenore della giurisprudenza di questa Corte, «Integra il reato di favoreggiamento dell'ingresso e dell'illegale permanenza di cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato la condotta di colui che, dietro compenso in denaro, fornisca loro appoggio logistico e procuri fittizie istanze all'ingresso per lavoro subordinato stagionale corredate da fittizie comunicazioni di cessioni di fabbricato e dichiarazioni di sistemazioni alloggiative» (Sez. 1, n. 16120 del 29/03/2012, Cosenza, Rv. 253209); nonché il fatto di chi avvii una pratica di assunzione di lavoratore straniero, dichiarando falsamente di volere costituire un rapporto di lavoro dipendente, ma avendo realmente come unico fine quello di trarre profitto illecito dal conseguimento del permesso di soggiorno da parte dello straniero stesso (Sez. 1, n. 20883 del 21/04/2010, Yaqub e altro, Rv. 247421; Sez. 1, n. 12748 del 27/02/2019, Piedimonte, Rv. 274991).

2. Le censure opposte all'affermazione dell'aggravante del profitto di cui all'art. 12, comma 3-.-ter, D. Lgs. n. 286 del 1998 sono parimenti destituite di fondamento.

Il motivo di ricorso, peraltro, non contesta ex se il riconoscimento dell'aggravante, quanto si focalizza sulla pretesa mancanza - di motivazione del "quantum del profitto generato e come questo sia arrivato alla persona dell'imputato"

2.1. Sul punto si evidenzia che, oltre la già richiamata intercettazione n. 1475, chiaramente indicativa del profitto che il Messaoud intendeva ricavare dai suoi interventi, è stata citata nell'impugnata sentenza la captazione n. 1163 del 6/12/2008 in cui l'interlocutrice dell'imputato, a proposito dei flussi auto- rizzati per l'anno seguente, lo incoraggia affermando "se te ne accettano una o due, almeno ci guadagni qualcosa"; rileva anche la telefonata n. 1472 del 14/12/2008 in cui il Messaoud si lamenta perché tale Nabil non aveva versato nulla ed una volta acquisiti i documenti si era dileguato, mentre sarebbe stato necessario consegnare il dovuto, C 1000, "prima di partire per la prima volta".

Né il dato che non risulti specificamente provato l'importo indicato nel capo di imputazione a paradigma del profitl:o — "s6mme di denaro comprese tra C 2000 ed C 4000" - può risolversi nella negazione dell'aggravante in questione, che invece emerge con evidenza dalle citate intercettazioni.

2.2. L'aggravante in esame ricorre dunque nella specie, essendo stato provato il fine di lucro, circostanza che secondo la concorde esegesi di legittimità è strettamente ancorata alla persona dell'imputato: "in tema di reato di favoreggiamento della immigrazione clandestina, la circostanza aggravante del fine di profitto prevista dall'art. 12, comma 3-ter, D. Lgs 25 luglio 1998, n. 286, ha natura soggettiva, essendo incentrata su una particolare motivazione a delinquere e sulla specifica direzione finalisl:ica del dolo e della condotta, con la conseguenza che, nel caso di concorso di persone nel reato, non è applicabile ai concorrenti che, pur consapevoli del profitto altrui, non abbiano agito in base a tale finalità" (Sez. 1, n. 35510 del 30/05/20:19, Fantini, Rv. 276613 - 02).

Va altresì ribadito che per "profitto'' deve intendersi soltanto l'utilità in senso economico patrimoniale, e per "profitto indiretto" quello solo mediata- mente connesso all'ingresso contra ius dello straniero favorito ovvero quello di cui sia beneficiaria terza persona, ove l'azione del reo sia intenzionalmente diretta a procurarlo (Sez. 1 n. 35848 del 16/05/2019, Samara, Rv. 276715; Sez. 1, n. 35510 del 30/05/2019, Fantini, RV. 276613 - 01).

3. Il ricorso è dunque manifestamente infondato, non apprezzandosi alcuno dei denunciati vizi di legittimità: ne consegue la declaratoria di inammissibilità del medesimo, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000.

Dichiara inammissibile il ricorso e c:ondanna il ricorrente al paga

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Bologna ha parzial- mente riformato la sentenza del Tribunale di Rimini in data 17/7/2014, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui- all'art. 12, commi 3 e 3 bis, D. Lgs. n. 286 del 1998, accertato in provincia di Rimini, dal 20/6/2000 al 24/1/2008 (capo A); per il reato di cui all'art. 12, comma 3, cit. decreto, in con- corso con Hadi'Messaoud, accertato nel corso degli anni 2008 e 2009 (capo B); per lo stesso reato, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], contestato dal 2006 al 2009 (capo C); infine, per lo stesso reato in concorso con [OSCURATO:PERSONA], commesso negli anni dal 2006 al 2008 (capo G). Nella sentenza di secondo grado, la Corte di appello ha ritenuto i reati di cui ai capi B, C e G assorbiti in quello del capo A, ed ha dichiarato non doversi procedere per i fatti consistenti in atti diretti ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno di "soggetti extracomunitari"„ qualificandoli ai sensi dell'art. 12, comma 5, D. Lgs. n. 286 del 1998, essendo gli stessi estinti per prescrizione; ha quindi rideterminato la pena per i residui fatti, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in tre anni e sette mesi di reclusione ed Euro 640.000 di multa. 2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi di impugnazione. 2.1. Manifesta illogicità della motivazione quanto all'affermazione di responsabilità del Messaoud per i reati di cui all'art. 12, commi 3 e 3 bis, lett. a) D. Lgs. n. 286 del 1998. 2.1.1. Sono state avanzate critiche in ordine alla riconosciuta sussistenza del "gruppo magrebino", implicante un rapporto di conoscenza tra il Messaoud e gli altri imputati. Nel gravame si era rilevato che detti rapporti erano del tutto inesistenti, eccettuati quelli con [OSCURATO:PERSONA], cognato dell'imputato in quanto marito della sorella. Senza alcun fondamento probatorio, l'impugnata sentenza ha postulato la conoscenza tra Messàoud ed [OSCURATO:PERSONA], nonché la frequentazione del palazzo malfamato di Riccione, in via Bressanone, ritenuto il quartier generale del gruppo magrebino. 2.1.2. Ulteriori critiche sono mosse con riguardo al ruolo che l'imputato ricopriva a Rimini quale Rappresentante dell'[OSCURATO:PERSONA] della Tunisia. In detta veste istituzionale il Messaoud, cittadino italiano, si era sempre adoperato per favorire l'integrazione dei connazionali, aiutandoli ad ottenere i documenti utili per arrivare o permanere in Italia. Ciò è stato documentalmente provato tramite la produzione dell'attestazione consolare del [OSCURATO:PERSONA] in Genova che lo autorizzava a trattare pratiche a favore di cittadini tunisini. Indebitamente tale posizione è stata assunta ad indizio a carico per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. 2.1.3. Si è vagliato il tema delle fittizie pratiche di lavoro, ritenute finalizzate esclusivamente a favorire l'illecito ingresso di persone straniere nel territorio dello Stato. Invece, il ricorrente rivendica l'effettività dell'attività imprenditoriale del Messaoud, attestata dalle prove dichiarative assunte in giudizio (testi Troiani e Giannotti) e dal volume del fatturato, emergente dalla documentazione fiscale e commerciale. Quanto al numero di persone impiegate nella ditta dell'imputato, ciò è stato giustificato per il carattere stagionale dell'attività imprenditoriale di giardinaggio, divisa in due cicli (marzo/giugno e settembre/dicembre), nonché per la difficoltà di reperire manovalanza stagionale che induceva ad avanzare richieste maggiorate rispetto all'effettivo fabbisogno, dovendosi considerare eventuali rinunce dei lavoratori autorizzati. Del resto, la legge all'epoca vigente permetteva di richiedere fino a cinque lavoratori stranieri, ma tali giustificazioni non sono state affatto considerate dalla Corte di appello. 2.1.4. Si è censurata l'incongruità delle valutazioni probatorie delle intercettazioni telefoniche. A dire della difesa, in nessun colloquio intercettato vi sono accenni specifici a transazioni riferite all'ingresso illegale in Italia di cittadini stranieri. Dell'unica intercettazione che tratta di denaro, la n. 1475, l'imputato ha dato congrua spiegazione del contenuto nel corso del suo esame processuale, riferendola alla vicenda di un tunisino che voleva rientrare in patria per impiantare una sua attività, ed a tal fine il Messaoud aveva curato le pratiche necessarie, recandosi presso il Consolato di Genova e richiedendo a compenso 25 giornate di tariffa consolare pari a 30 Euro al giorno (corrispondenti al prezzo del biglietto ferroviario). 2.2. Con il secondo motivo di impugnazione si censura la sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione (nella triplice definizione normativa), con riferimento all'art. 187 cod. proc. peri, quanto alla sussistenza dell'aggra- vante del profitto di cui all'art. 12, comma 3 ter, D. Lgs. n. 286 del 1998. Deduce il ricorrente che l'aggravante ad effetto speciale, contestata in fatto affermando che il Messaoud "in cambio di denaro, compreso tra C 2.000 ed C 4.000' si prestava al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, è stata ritenuta sussistente pur nell'assoluta carenza di elementi probatori emersi dall'istruttoria processuale, diretti a giustificare lo specifico importo contestato all'imputato.CONSIDERATI) IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto è riproduttivo delle medesime doglianze proposte nel gravame ed è incurante delle risposte congrue e logiche rese dalla Corte di appello, che vengono confutate in un'ottica di pura contrap- posizione, affermando - contrariamente al vero - che l'impugnata sentenza costituisca un mero riassunto della prima pronuncia, laddove in essa invece si sviluppano argomenti autonomi con riferimento ai punti di criticità indicati dalla difesa nei motivi di appello. 1.1. Tutti i punti del primo motivo di ricorso ripercorrono il ragionamento motivazionale dei giudici di merito per demolirlo, nonostante la persuasività delle argomentazioni, facendo perno su notazioni fattuali che erano già state analiz- zate con esito conforme in entrambi i gradi di giudizio, ovvero hanno trovato esauriente confutazione nell'impugnata sentenza. La sussistenza del reato, così come ristrutturato nella sentenza di appello, è stata tratta essenzialmente dagli accertamenti documentali da cui emergeva che nei periodi indicati nelle imputazioni [OSCURATO:PERSONA] aveva avanzato cinquantatre richieste di autorizzazione al lavoro nei riguardi di soggetti extra- comunitari. Risultava che alla maggior parte di queste persone l'imputato aveva ceduto in locazione o in comodato la sua stessa abitazione di [OSCURATO:PERSONA] a Rimini, in via Indipendenza n. 419, ma i controlli degli investigatori avevano acclarato che in realtà nessuno di loro abitava effettivamente in quel domicilio, mentre era stato individuato un immobile di via Bressanone nel quale gravitava una moltitudine di persone irregolari nel territorio dello Stato. [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato nel corso degli anni di avere ospitato quattro o cinque persone, oltre alla sua famiglia, ma le indagini avevano smentito l'assunto, ed anche il domicilio indicato di via Indipendenza n. 65 non corrispondeva ad una abitazione, bensì ad un edificio ad uso commerciale con insegna di abbigliamento. Per ciascuna delle posizioni indicate nelle imputazioni è stata approntata una scheda con i dati salienti del lavoratore, da cui si ricava che le mansioni, per lo più di operaio agricolo, dovevano avere durata non inferiore ad un anno, mentre i rapporti di lavoro si erano effettivamente risolti in pochi giorni, in contrasto con l'impegno manifestato nel contratto di soggiorno. In molti casi la data del permesso di soggiorno era di poco anteriore alla cessazione del rapporto lavorativo, né vi era una generalizzata migrazione verso altri impieghi, in quanto soltanto in pochi casi si erano registrate nuove posizioni lavorative, con paga- mento dei contributi per l'emersione del lavoro nero da parte di altri datori di lavoro. In vari casi le' assunzioni erano concomitanti alla scadenza del permesso di soggiorno e funzionali al suo rinnovo, ma ottenuto tale risultato gli interessati non si erano presentati al lavoro e non avevano sottoscritto il relativo contratto; infatti, l'imputato aveva comunicato che l'assunto non aveva mai lavorato. Vi erano poi state attività di diretta osservazione, dalle quali erano emersi gli incontri dell'imputato con [OSCURATO:PERSONA] ed altri coimputati, nonché la frequentazione da parte del Messaoud del fabbricato di via Bressanone - sede effettiva degli stranieri che formalmente risultavano domiciliati presso l'abita- zione dell'imputato -, ed infine notevoli elementi probatori sono stati tratti dalle intercettazioni ambientali e telefoniche. 1.2. A fronte di tali risultanze probatorie, il ricorso ha opposto affermazioni contrarie ed apodittiche, dalle quali dovrebbe trarsi chei nonostante la diretta osservazione del contatto tra il Messaoud ed i coimputati, nulla prove- rebbe la loro reciproca conoscenza, e così non potrebbe affermarsi l'esistenza del gruppo magrebino. Va all'opposto rilevato che l'impugnata sentenza (a pag. 29) si è soffermata su tali censure difensive, rilevando che la diretta osservazione degli operanti durante le attività di pedinamento e controllo aveva condotto proprio a dimostrare quei rapporti. 1.3. Anche la giustificazione per cui detti rapporti sarebbero stati occasionati dalla funzione istituzionale del Messaoud è stata confutata con il rilievo che detta funzione era stata strumentalizzata, divenendo l'imputato il punto di riferimento per coloro che volevano entrare illegalmente in Italia. Infatti, proprio di tale strumentalizzazione vi è prova nella captazione telefonica n. 1475 del 14/12/2008 - ad onta della giustificazione resa dall'impu- tato nell'esame - laddove la logica spiegazione della conversazione che fa riferimento alla "tariffa" di 30 Euro al giorno per 25 giorni non è stata ritenuta credibilmente riferita alle giornate spese dall'imputato a Genova per perorare situazioni umane al Consolato, ma indicativa del compenso che il Messaoud chiedeva per il suo servizio: "... mi deve pagare il contratto, poi 30 C al giorno...". E ancora: "... Se vuoi chiedi a Khaled quanto costa il contratto, è questa la mia tariffa C 30 al giorno, il mio prezzo non lo trova da nessuna parte". L'excursus in fatto è esemplificativo della pregnanza degli elementi probatori e della loro corretta valutazione da parte dei giudici di merito, così da evidenziare la totale infondatezza delle censure ribadite nel ricorso, ed il loro sganciamento dai concreti elementi di indagine. 1.4. Nemmeno la rivendicazione dell'effettività dei rapporti di lavoro instaurati dal Messaoud poteva essere seriamente presa in considerazione dai giudici di merito, al cospetto delle rilevazioni sopra riportate per cui vi era un notevole turn over di assunzioni alle quali non corrispondeva l'effettiva instaurazione del rapporto lavorativo, anche volendo considerare la stagionalità delle chiamate e il ricorso al massimo numero possibile di assunzioni, in quanto il rapidissimo declino della prestazione lavorativa, ove mai fosse iniziata, ne denunciava chiaramente la strumentalità all'obiettivo della regolarizzazione della posizione dello straniero in Italia. A tenore della giurisprudenza di questa Corte, «Integra il reato di favoreggiamento dell'ingresso e dell'illegale permanenza di cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato la condotta di colui che, dietro compenso in denaro, fornisca loro appoggio logistico e procuri fittizie istanze all'ingresso per lavoro subordinato stagionale corredate da fittizie comunicazioni di cessioni di fabbricato e dichiarazioni di sistemazioni alloggiative» (Sez. 1, n. 16120 del 29/03/2012, Cosenza, Rv. 253209); nonché il fatto di chi avvii una pratica di assunzione di lavoratore straniero, dichiarando falsamente di volere costituire un rapporto di lavoro dipendente, ma avendo realmente come unico fine quello di trarre profitto illecito dal conseguimento del permesso di soggiorno da parte dello straniero stesso (Sez. 1, n. 20883 del 21/04/2010, Yaqub e altro, Rv. 247421; Sez. 1, n. 12748 del 27/02/2019, Piedimonte, Rv. 274991). 2. Le censure opposte all'affermazione dell'aggravante del profitto di cui all'art. 12, comma 3-.-ter, D. Lgs. n. 286 del 1998 sono parimenti destituite di fondamento. Il motivo di ricorso, peraltro, non contesta ex se il riconoscimento dell'aggravante, quanto si focalizza sulla pretesa mancanza - di motivazione del "quantum del profitto generato e come questo sia arrivato alla persona dell'imputato" 2.1. Sul punto si evidenzia che, oltre la già richiamata intercettazione n. 1475, chiaramente indicativa del profitto che il Messaoud intendeva ricavare dai suoi interventi, è stata citata nell'impugnata sentenza la captazione n. 1163 del 6/12/2008 in cui l'interlocutrice dell'imputato, a proposito dei flussi auto- rizzati per l'anno seguente, lo incoraggia affermando "se te ne accettano una o due, almeno ci guadagni qualcosa"; rileva anche la telefonata n. 1472 del 14/12/2008 in cui il Messaoud si lamenta perché tale Nabil non aveva versato nulla ed una volta acquisiti i documenti si era dileguato, mentre sarebbe stato necessario consegnare il dovuto, C 1000, "prima di partire per la prima volta". Né il dato che non risulti specificamente provato l'importo indicato nel capo di imputazione a paradigma del profitl:o — "s6mme di denaro comprese tra C 2000 ed C 4000" - può risolversi nella negazione dell'aggravante in questione, che invece emerge con evidenza dalle citate intercettazioni. 2.2. L'aggravante in esame ricorre dunque nella specie, essendo stato provato il fine di lucro, circostanza che secondo la concorde esegesi di legittimità è strettamente ancorata alla persona dell'imputato: "in tema di reato di favoreggiamento della immigrazione clandestina, la circostanza aggravante del fine di profitto prevista dall'art. 12, comma 3-ter, D. Lgs 25 luglio 1998, n. 286, ha natura soggettiva, essendo incentrata su una particolare motivazione a delinquere e sulla specifica direzione finalisl:ica del dolo e della condotta, con la conseguenza che, nel caso di concorso di persone nel reato, non è applicabile ai concorrenti che, pur consapevoli del profitto altrui, non abbiano agito in base a tale finalità" (Sez. 1, n. 35510 del 30/05/20:19, Fantini, Rv. 276613 - 02). Va altresì ribadito che per "profitto'' deve intendersi soltanto l'utilità in senso economico patrimoniale, e per "profitto indiretto" quello solo mediata- mente connesso all'ingresso contra ius dello straniero favorito ovvero quello di cui sia beneficiaria terza persona, ove l'azione del reo sia intenzionalmente diretta a procurarlo (Sez. 1 n. 35848 del 16/05/2019, Samara, Rv. 276715; Sez. 1, n. 35510 del 30/05/2019, Fantini, RV. 276613 - 01). 3. Il ricorso è dunque manifestamente infondato, non apprezzandosi alcuno dei denunciati vizi di legittimità: ne consegue la declaratoria di inammissibilità del medesimo, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000. Dichiara inammissibile il ricorso e c:ondanna il ricorrente al paga
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