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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 2022

Cassazione n. 02812/2023

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMA Lato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 32954/22 Rilevato che con sentenza in data 15 febbraio 2022 la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza in data 6 aprile 2021 del GIP del Tribunale di Roma, ha applicato su concorde richiesta delle parti a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] le pene di legge per le violazioni degli art. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990; Rilevato che Guida, Primavera e Cocciatelli hanno eccepito il contrasto della sentenza con l'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., Canali l'omesso proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., Graziani, l'omessa esclusione della recidiva e Giuliani l'omessa valutazione dell'entità della pena; Ritenuto che i motivi proposti siano fuori dai limiti di legge; infatti, la rinuncia dei motivi di merito preclude ogni questione sull'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522-01) ed è estesa anche ai motivi relativi a eventuali circostanze (per le aggravanti si veda Sez. 4, n. 46150 del 15/10/2021, Cella, Rv. 282413, mentre per le attenuanti si veda Sez. 4, n. 827 del 21/11/2017, dep. 2018, Scavone, Rv. 271750-01), la pena è stata validata dal Giudice che ne ha confermato la congruità (Sez. 6, n. 23614 del 18/05/2022, Ferrigno, Rv. 283284- 01); Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili con conseguenti statuizioni, ricorrendo i presupposti di legge P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMA Lato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 32954/22 Rilevato che con sentenza in data 15 febbraio 2022 la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza in data 6 aprile 2021 del GIP del Tribunale di Roma, ha applicato su concorde richiesta delle parti a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] le pene di legge per le violazioni degli art. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990; Rilevato che Guida, Primavera e Cocciatelli hanno eccepito il contrasto della sentenza con l'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., Canali l'omesso proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., Graziani, l'omessa esclusione della recidiva e Giuliani l'omessa valutazione dell'entità della pena; Ritenuto che i motivi proposti siano fuori dai limiti di legge; infatti, la rinuncia dei motivi di merito preclude ogni questione sull'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522-01) ed è estesa anche ai motivi relativi a eventuali circostanze (per le aggravanti si veda Sez. 4, n. 46150 del 15/10/2021, Cella, Rv. 282413, mentre per le attenuanti si veda Sez. 4, n. 827 del 21/11/2017, dep. 2018, Scavone, Rv. 271750-01), la pena è stata validata dal Giudice che ne ha confermato la congruità (Sez. 6, n. 23614 del 18/05/2022, Ferrigno, Rv. 283284- 01); Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili con conseguenti statuizioni, ricorrendo i presupposti di legge P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il P
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