CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19169/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a NAPOLI il 15/12/1977 avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen., oltre che non formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, essendo teso a contestare il giudizio di rilevanza delle emergenze probatorie valorizzate dai giudici di merito, risulta anche manifestamente infondato, in quanto i giudici di appello hanno congruamente indicato le ragioni per cui, nel caso di specie, debba ritenersi integrato non solo l'elemento materiale ma anche quello soggettivo del reato di ricettazione ascritto al ricorrente (si veda pag. 4 della impugnata sentenza), facendo corretta applicazione dei principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 - 01; Sez. 4, n. 4170 del 12/12/2006, dep. 2007, Azzaouzi, Rv. 235897 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M P.Q.M