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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 06052/2025

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 9049/2024 R.G. proposto da: F.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Pescara, Via dei Marrucini n. 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) pec [OSCURATO:EMAIL], che la rappresenta e difende -ricorrente- nonché da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in PESCARA, [OSCURATO:PERSONA] 114-[OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) pec [OSCURATO:EMAIL], che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in TERAMO, VIA

V. COMI N. 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) pec [OSCURATO:EMAIL], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) pec gabriella.zuccarini@pec - avvocatiteramo.it -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.A. - [OSCURATO:PERSONA] L'ITALIA -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di L'AQUILAn.1507/2023 depositata il 20/10/2023; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ i ricorsi devono intendersi rinunciati e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna le parti ricorrenti al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3 .000,00 ciascuno per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accesso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 9049/2024 R.G. proposto da: F.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Pescara, Via dei Marrucini n. 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) pec [OSCURATO:EMAIL], che la rappresenta e difende -ricorrente- nonché da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in PESCARA, [OSCURATO:PERSONA] 114-[OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) pec [OSCURATO:EMAIL], che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in TERAMO, VIA V. COMI N. 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) pec [OSCURATO:EMAIL], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) pec gabriella.zuccarini@pec - avvocatiteramo.it -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.A. - [OSCURATO:PERSONA] L'ITALIA -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di L'AQUILAn.1507/2023 depositata il 20/10/2023; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ i ricorsi devono intendersi rinunciati e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna le parti ricorrenti al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3 .000,00 ciascuno per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accesso
Decreto Cassazione n. 06052/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris