CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2022
Cassazione n. 03770/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ricorrono con unico atto avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale gli imputati erano stati ritenuti responsabili del concorso nei reati di cui agli artt. 223 col, 216 co.1 n.1, 219 co.2 n.1, legge fall.; Considerato che con il primo ed il secondo motivo dei ricorsi, i ricorrenti denunziano genericamente inosservanza e erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche e vizi di motivazione, riproducendo il dettato normativo dell'art. 606, comma 1, lett. b) e e), cod. proc. pen.; a ben vedere non vi è alcun riferimento non solo nell'intestazione dei due motivi ma anche nello sviluppo degli stessi, per un verso delle norme non osservate o erroneamente applicate, né tantomeno alla tipologia di vizio motivazionale dedotto; pertanto, va evidenziato come il ricorso in cassazione è un mezzo d'impugnazione proponibile soltanto per motivi tassativamente previsti dalla legge (art. 524 cod. proc. pen. 1930 e 606 cod. proc. pen. 1988). Ne consegue che, nel vigente sistema di diritto processuale, spetta soltanto all'interessato - a pena di a-specificità ex art. 581 c.p.p. dei motivi, e quindi d'inammissibilità del ricorso - di indicare, nel momento stesso in cui impugna un provvedimento, i motivi di gravame che intenda formulare, e che non può ammettersi una interpretazione d'ufficio della sua volontà in ipotesi inespressa o non chiara, in considerazione del fatto che i motivi hanno la funzione di precisare i limiti della devoluzione e le ragioni di doglianza (Sez. 2, n. 57403 del 11/09/2018, Carota, Rv. 274258 - 01); Rilevato, per altro verso, che lo sviluppo dei motivi dei ricorsi risulta essere riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dalla Corte di appello, e che si tratta di motivi tutti versati in fatto, vale a dire finalizzati a prefigurare una rivalutazione e a proporre una alternativa rilettura delle fonti probatorie, il che è estraneo al sindacato di legittimità: il riferimento alle singole deposizioni di testi, realizza di fatto una richiesta di rivalutazione che questa Corte non può operare, specie in relazione al caso della doppia conformità quale è quella che sussiste nel caso in esame; infatti, le due sentenze di merito integrano la cd. doppia conforme, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, in quanto la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Valerio, Rv. 252615 - 01), la cui tenuta risulta a questa Corte assolutamente logica e coerente; Considerato, quindi, che i predetti motivi dei ricorsi non si coniugano alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 08/11/2022 Il cons