CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 37741/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile, che ha chiesto di rigettare i ricorsi; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di accogliere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata, pronunziata il 4 aprile 2022 dalla Corte di appello di Palermo, ha a oggetto due presunte aggressioni che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe subito ad opera di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Secondo l'ipotesi accusatoria, il 2 luglio 2020, [OSCURATO:PERSONA], mentre stava percorrendo a piedi una strada del centro storico di Palermo, vedeva sopraggiungere un'auto, alla guida della quale si trovava [OSCURATO:PERSONA], che rischiava di investirlo. Alle rimostranze del Sarr, il conducente del veicolo arrestava la vettura e usciva dall'abitacolo, dando inizio ad un'accesa discussione verbale, al termine della quale risaliva sul veicolo, ma, poi, effettuando una brusca retromarcia, raggiungeva nuovamente il pedone, quasi a investirlo, apriva violentemente lo sportello lato guida, usciva dall'auto e iniziava a colpirlo con calci e pugni. A questo punto, sopraggiungeva, alla guida di un motociclo, [OSCURATO:PERSONA], che estraeva una catena dal sottosella e la rivolgeva contro la persona offesa, partecipando all'aggressione, che si arrestava temporaneamente per l'intervento di alcuni passanti, per riprendere poco dopo, allorché i due imputati raggiungevano la vittima - che in compagnia di un passante (D'[OSCURATO:PERSONA]), si stava allontanando - e tornavano a colpirla malgrado il tentativo di rifugiarsi all'interno di un cortile. Il 4 luglio 2020, il Sarr, mentre si trovava seduto davanti a un locale pubblico in compagnia di un amico, veniva avvicinato da [OSCURATO:PERSONA] che lo rimproverava per avere denunciato i fatti del precedente 2 luglio 2020 e averlo così esposto agli accertamenti della polizia giudiziaria; dopo essersi allontanato, l'imputato si ripresentava, impugnando una spranga metallica e in compagnia di sei o sette persone, una delle quali, poi identificata in [OSCURATO:PERSONA], proferiva nei confronti della persona offesa la seguente frase: «andiamo, ti faccio vedere come funziona a Palermo». La pubblica accusa aveva contestato a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - al capo 1 - il reato di violenza privata, con riferimento all'episodio del 2 luglio 2020, e il reato di violenza privata tentata, con riferimento all'episodio del 4 luglio 2020. Al capo 2, aveva contestato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il reato di lesioni personali, in relazione all'aggressione attuata il 2 luglio 2020. Il Tribunale di Palermo, in primo grado, aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di violenza privata, limitatamente all'episodio del 4 luglio 2020, e aveva condannato gli imputati in ordine a tutti i restanti reati loro ascritti. La Corte di appello, con la sentenza impugnata, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di violenza privata relativo all'episodio del 2 luglio 2020, ha riqualificato in minaccia l'episodio del 4 luglio 2020 e, nel resto, ha confermato la sentenza di primo grado. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo dei loro difensori. 3. Il ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] si compone di tre motivi. 3.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione «all'art. 194 c.p.». Il ricorrente contesta la motivazione della sentenza impugnata, in quanto la Corte di appello non avrebbe tenuto conto della versione dei fatti riferita dall'imputato e delle dichiarazioni rese dal teste di polizia giudiziaria Conticelli e dal teste a discarico Colicchia. Il ricorrente evidenzia che: durante le indagini preliminari, la polizia giudiziaria aveva acquisito le immagini riprese da una telecamera di sicurezza, dalle quali si intravedeva almeno parte della vicenda; tale video, però, non era stato visionato dai giudici di merito poiché non era stato più rinvenuto; conseguentemente erano state utilizzate per la decisione le dichiarazioni rese dal teste di polizia giudiziaria Conticelli, che aveva visionato il filmato poi non più ritrovato. Tanto premesso, sostiene che i giudici di merito, tra quanto riportato dal teste di polizia giudiziaria, avrebbero selezionato le sole parti a riscontro dell'accusa, ignorando quelle che si ponevano in contrasto con le dichiarazioni rese dalla persona offesa. Sempre nell'ambito del primo motivo, il ricorrente contesta l'attendibilità riconosciuta dai giudici di merito alle dichiarazioni rese dalla persona offesa, che, come emergerebbe dalle dichiarazioni dei testi di polizia giudiziaria, si sarebbe contraddetta in ordine alle presunte frasi razziste pronunciate dall'imputato. Il ricorrente contesta ancora la motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui affronta le argomentazioni con le quali la difesa aveva censurato la sentenza di primo grado in ordine ai presunti danni fisici subiti dalla persona offesa. Sul punto, la sentenza impugnata sarebbe arrivata a parlare di «esiti invalidanti», ignorando che, in ordine a tali presunti danni, non vi sarebbe alcuna prova, se non le sole dichiarazioni della persona offesa. Il ricorrente contesta, sempre nell'ambito del primo motivo, la «credibilità» che giudici di merito avrebbero riconosciuto al teste D'Amore, sostenendo che il «valore» di tale testimonianza sarebbe stata ridimensionata dalle dichiarazioni rese dal teste Conticelli, che avrebbe escluso la presenza del D'Amore al momento dei fatti, «se non per pochissimi istanti e solo alla fine della scazzottata».Il ricorrente ancora sostiene che le dichiarazioni del teste Conticelli smentirebbero quanto riferito dalla persona offesa e conforterebbero la tesi dell'imputato: vi sarebbe stata una «lite da strada», una «lite tra pari» e non un'aggressione dell'imputato in danno della persona offesa. Quanto riferito dal Conticelli, troverebbe riscontro in quanto riferito dal teste della difesa Colicchia, che farebbe riferimento anche a una posa da boxeur assunta dalla persona offesa. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe riferito anche che la persona offesa si sarebbe trovata nel mezzo della pubblica via, escludendo che l'auto dell'imputato fosse giunta ad alta velocità correndo il rischio di investire la persona offesa. 3.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 585, 52 e «61, n. 2, cod. pen.». Il ricorrente sostiene che, all'esito dell'istruttoria, non risulterebbe dimostrata la sussistenza del reato di lesioni personali. Al riguardo, richiama le dichiarazioni rese dal teste Conticelli, dalle quali emergerebbe che: vi sarebbe stata solo «una lite da strada tra due pari»; il Lucania sarebbe stato «sopraffatto dal Sarr, che lo metteva a terra e gli saliva a cavalcioni sul petto». Essendo questa l'unica versione oggettiva dei fatti, andrebbe esclusa la responsabilità dell'imputato per il reato di lesioni personali, atteso che eventuali condotte di rilievo da lui poste in essere sarebbero comunque scriminate ai sensi dell'art. 52 cod. pen. 3.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 62, n. 2, cod. pen. Contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe ignorato completamente le deduzioni della difesa sul punto. 4. Il ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] si compone di cinque motivi. 4.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione. Sostiene che il riconoscimento effettuato dalla persona offesa sarebbe poco attendibile, atteso che essa, il 3 luglio 2020, aveva identificato quale conducente del motociclo un altro soggetto (tale [OSCURATO:PERSONA]), modificando solo successivamente la precedente versione. La difesa, con l'atto d'appello, aveva contestato la bontà di tale riconoscimento, ponendo in rilievo non solo il cambiamento di versione da parte della persona offesa, ma anche evidenziando che le frasi proferite dall'autore dei fatti del 4 luglio 2020 non sarebbero riconducibili all'imputato. In particolare, l'imputato non avrebbe potuto lamentarsi con la persona offesa per avergli "mandato i carabinieri a casa sua", perché egli sarebbe rimasto estraneo alle iniziali indagini. Il ricorrente sostiene che la Corte di appello, nel ritenere infondate le argomentazioni spese dalla difesa in ordine alla bontà dell'identificazione dell'imputato, avrebbe affermato che, in conseguenza degli accertamenti sul numero di targa del ciclomotore, le indagini si erano comunque dirette verso i familiari dell'imputato. Tale dato, però, sarebbe errato, atteso che il numero di targa del ciclomotore, come emergerebbe dalla testimonianza del Conticelli, sarebbe stato fornito agli organi inquirenti dal teste D'Amore solo il 6 luglio 2020 e dunque due giorni dopo l'episodio del 4 luglio 2020. 4.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 110 cod. pen. Sostiene che i giudici di merito avrebbero attribuito all'imputato l'intera condotta lesiva contestata al capo di imputazione numero 2, quando invece dall'istruttoria era emerso che l'imputato era sopraggiunto solo in un secondo momento, quando una parte delle lesioni erano state già commesse da altra persona. 4.3. Con un terzo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 110 d.P.R. n. 115 del 2002. Sostiene che i giudici di merito avrebbero errato nel condannare l'imputato a rifondere le spese processuali in favore della parte civile, atteso che, essendo stati entrambi ammessi al beneficio del patrocinio spese dello Stato, alcuna pronuncia di condanna doveva esservi al riguardo, dovendo le spese processuali rimanere a carico dello Stato. 4.4. Con un quarto motivo, deduce il vizio di motivazione. Rappresenta che: la Corte d'appello ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado assolvendo l'imputato dal reato di cui al capo 1, in relazione alla condotta commessa il 2 luglio 2020; ciononostante, aveva condannato l'imputato al rifondere le spese processuali di grado della parte civile, quale conseguenza della conferma delle statuizioni civili. Tanto premesso, il ricorrente sostiene che, in tal modo, la Corte territoriale sarebbe in corsa in due errori. In primo luogo, avrebbe confermato le statuizioni civili, pur in presenza di una parziale riforma, con assoluzione per uno dei fatti illeciti contestati. Avrebbe poi automaticamente condannato l'imputato alla rifusione delle spese in favore della parte civile, senza tener conto della parziale riforma della sentenza di condanna. 4.5. Con un quinto motivo, deduce il vizio di motivazione.Contesta la liquidazione delle spese, che i giudici di merito avrebbero fatto «in modo globale» a favore della parte civile, «senza alcuna precisazione delle singole voci». 5. Il ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] si compone di tre motivi. 5.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione agli artt.110 e 612 cod. pen. Sostiene che la persona offesa non sarebbe attendibile, in quanto, in un primo momento, avrebbe affermato che l'autore della presunta minaccia proferita il 4 luglio 2020 sarebbe stato un altro soggetto. La persona offesa sarebbe inattendibile anche con riferimento all'oggettiva ricostruzione dei fatti, atteso che sarebbe inverosimile che essa, in un momento di forte concitazione e non parlando la lingua italiana, possa aver effettivamente compreso la frase che sarebbe stata pronunciata. Il teste Yankuba, inoltre, avrebbe riferito una diversa ricostruzione dei fatti, secondo la quale ci sarebbe stata solo «un'accesa discussione verbale». 5.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione all'art. 62-bis cod. pen. Contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sostenendo che la Corte di appello, sul punto, non avrebbe fornito adeguata motivazione. 5.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 521 e 539 cod. proc. pen. Contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato la richiesta di risarcimento dei danni in favore della parte civile, sostenendo che la condotta riconducibile all'imputato non avrebbe causato alla persona offesa alcun apprezzabile danno. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 2. il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile. 2.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Con esso, il ricorrente ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie dei vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge né travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie (cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano). Con il primo motivo, il ricorrente, mediante l'esposizione frammentaria di elementi di prova, muove censure unicamente dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione delle risultanze processuali e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello. Va osservato, in ogni caso, che la Corte di appello, con motivazione adeguata, coerente e priva di vizi logici, ha ricostruito i fatti in conformità all'ipotesi accusatoria. Ha sottoposto ad ampia e rigorosa valutazione l'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa (cfr. pagine 6 e ss. della sentenza impugnata), riscontrandole poi con quelle rese dai testi D'Amore e Conticelli - sottoposte anch'esse a rigorosa valutazione - nonché con l'annotazione di polizia giudiziaria del 6 luglio 2020 (nella quale erano inseriti anche alcuni frame delle immagini riprese dal sistema di videosorveglianza). Nell'effettuare tali valutazioni, la Corte territoriale non è incorsa in alcun travisamento di prova o evidente e rilevante vizio logico. Al riguardo occorre ricordare che la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione dei fatti (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621; Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903). Va poi rilevato che l'affermazione secondo la quale i giudici di merito, tra quanto documentato dalla polizia giudiziaria relativamente alle immagini riprese dal sistema di sorveglianza, avrebbero selezionato solo gli elementi a riscontro dell'accusa, ignorando quelli a favore della difesa, è del tutto generica, in quanto il ricorrente non ha specificamente dedotto quali sarebbero le parti favorevoli alla tesi difensiva che sarebbero state scartate dai giudici di merito. Vai, infine, rilevato che la Corte di appello si è ampiamente soffermata sulle ricostruzioni dei fatti fornite dal teste Colicchia e dall'imputato, evidenziandone le contraddizioni e ponendone in rilievo l'incompatibilità con elementi ritenuti dalla Corte territoriale indiscutibilmente dimostrati (cfr. pagine 9 e 10 della sentenza impugnata). 2.2. Il secondo motivo è inammissibile. Esso, invero, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto * Z'z 7" 7 7 di fatto (cfr., in particolare, pagina 12 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato. In particolare, La Corte territoriale aveva escluso che potesse configurarsi la scriminante invocata dalla difesa, atteso che non sussisteva alcuna necessità per l'imputato di difendersi e che era stato lui a porre in essere una deliberata aggressione. 2.3. Il terzo motivo è inammissibile. Esso, invero, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 12 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato. La Corte territoriale in particolare aveva escluso che potesse applicarsi l'attenuante della provocazione, poiché non risultava assolutamente dimostrato il fatto ingiusto addebitabile alla persona offesa, atteso che quest'ultima si sarebbe limitata a lamentarsi verbalmente della condotta imprudente di guida tenuta dall'imputato. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile. 3.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte di appello ha spiegato in maniera logica perché riteneva attendibile il secondo riconoscimento, evidenziando come esso fosse intervenuto poco dopo i fatti del 4 luglio 2020, nel corso dei quali la vittima aveva rivisto il responsabile anche del precedente episodio, avendo la possibilità di soffermarsi sul suo volto per un considerevole periodo di tempo. La circostanza relativa al numero di targa del ciclomotore, che sarebbe stato riferito alla polizia giudiziaria due giorni dopo l'episodio del 4 luglio 2020, non assume rilevanza decisiva rispetto alla valutazione dell'attendibilità del riconoscimento, che è stata basata, essenzialmente, sulla circostanza che la persona offesa, in occasione del secondo episodio, aveva avuto la possibilità di vedere il volto del reo per ben venti minuti. A fronte di tale fondamentale elemento, le altre osservazioni del ricorrente assumono, in ogni caso, rilevanza non decisiva. 3.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. I giudici di merito, infatti, hanno ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati a lui ascritti e, dalla lettura dei capi di imputazione, emerge con chiarezza che all'imputato erano state contestate le sole lesioni patite dalla persona offesa in un secondo momento, quando il Ventimiglia era sopraggiunto con il motociclo. 3.3. Il terzo motivo è inammissibile.Il motivo, infatti, risulta inedito, posto che non risulta dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, per come riportata nella sentenza impugnata, che il deducente avesse formulato doglianze in ordine, appunto, al tema dedotto con il ricorso in cassazione. 3.4. Il quarto motivo è manifestamente infondato. Quanto alla conferma delle statuizioni civili, va rilevato che, in primo grado, la condanna al risarcimento dei danni era stata generica, con rimessione per la loro liquidazione davanti al giudice civile. Sarà, dunque, il giudice civile a dover tenere conto dell'incidenza della parziale assoluzione sulla liquidazione dei danni. Quanto alle spese, va ribadito che «in tema di regolamento delle spese nel giudizio di appello, in caso di parziale accoglimento dell'impugnazione dell'imputato è legittima la condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile che non abbia proposto a sua volta impugnazione, non configurandosi soccombenza reciproca tra le parti» (Sez. 5, n. 22780 del 25/03/2021, C., Rv. 281436). 3.5. Il quinto motivo è inammissibile. Esso, invero, si presenta del tutto generico, atteso che il ricorrente non ha specificamente contestato l'importo liquidato, sostenendo e dimostrando che sarebbe superiore a quello legittimamente spettante alla parte civile. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile. 4.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Quanto all'identificazione dell'imputato, va rilevato che non vi è stato alcun cambiamento diversione da parte della persona offesa, che ha sempre identificato nel [OSCURATO:PERSONA] la persona che aveva proferito la frase riportata nell'imputazione. La Corte di appello, al riguardo, ha chiarito che non vi era stata alcuna indecisione della persona offesa in ordine alla identificazione dell'imputato e che la circostanza che, a pagina 15 della sentenza di primo grado, potrebbe desumersi il contrario era dovuta al fatto che il giudice di primo grado aveva riassunto in maniera troppo sintetica e non estremamente chiara le dichiarazioni della persona offesa. Nella stessa sentenza di primo grado, peraltro, emergeva con assoluta certezza che la persona offesa aveva sempre e solo identificato l'imputato. Sotto tale profilo, il motivo di ricorso si presenta anche privo della necessaria specificità estrinseca, non essendosi il ricorrente in alcun modo confrontato con le chiare argomentazioni esposte nella sentenza impugnata. Nel resto il motivo è del tutto versato in fatto, atteso che il ricorrente, mediante l'esposizione frammentaria di elementi di prova, muove censure unicamente dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione delle risultanze processuali e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello. 4.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Per la consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso in esame (cfr. pagina 16 della sentenza impugnata). 4.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello, infatti, alle pagine 17 e 18 della sentenza impugnata, ha ampiamente risposto (anche con riferimento alla provvisionale) al motivo di gravame proposto sul punto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentando come l'episodio del 4 luglio 2020 aveva cagionato alla persona offesa un concreto e serio pregiudizio in termini di turbamento psichico ed emotivo. Il motivo, oltre che infondato, è privo della necessaria specificità estrinseca, non essendosi il ricorrente in alcun modo confrontato con le ampie argomentazioni esposte nella sentenza impugnata. 5. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. I ricorrenti, altresì, sono tenuti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio dalla costituita parte civile, che vanno liquidate complessivamente in euro 4.000,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della s