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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31408/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA;

I. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con sentenza del 19/09/2024 confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Nuoro del 28/10/2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di truffa.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso deduce l'errore della Corte territoriale per non aver ritenuto la circostanza aggravante di cui all'art. 640, comma 2, n. 2-ter, cod. pen., in luogo di quella contestata di cui all'art. 640, comma 2, n. 2-bis, cod. pen.; [OSCURATO:PERSONA] che il motivo risulta fondato, atteso che il d.l. n. 48 del 2025 ha abrogato la circostanza aggravante prevista dall'art. 640, comma 2, n. 2-bis, cod. pen., prevendo per le ipotesi in cui - come nel caso di specie - la truffa sia commessa a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione quella di cui all'art. 640, comma 2, n. 2-ter, cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] che la fondatezza del motivo ha consentito la corretta instaurazione del rapporto processuale, occorre valutare se sia maturata la prescrizione; [OSCURATO:PERSONA] che il reato è stato commesso in data 11/05/2017, il termine di prescrizione, pari a sette anni e sei mesi, risulta decorso il 11/11/2024.

P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; I. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con sentenza del 19/09/2024 confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Nuoro del 28/10/2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di truffa. Rilevato che l'unico motivo di ricorso deduce l'errore della Corte territoriale per non aver ritenuto la circostanza aggravante di cui all'art. 640, comma 2, n. 2-ter, cod. pen., in luogo di quella contestata di cui all'art. 640, comma 2, n. 2-bis, cod. pen.; [OSCURATO:PERSONA] che il motivo risulta fondato, atteso che il d.l. n. 48 del 2025 ha abrogato la circostanza aggravante prevista dall'art. 640, comma 2, n. 2-bis, cod. pen., prevendo per le ipotesi in cui - come nel caso di specie - la truffa sia commessa a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione quella di cui all'art. 640, comma 2, n. 2-ter, cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] che la fondatezza del motivo ha consentito la corretta instaurazione del rapporto processuale, occorre valutare se sia maturata la prescrizione; [OSCURATO:PERSONA] che il reato è stato commesso in data 11/05/2017, il termine di prescrizione, pari a sette anni e sei mesi, risulta decorso il 11/11/2024. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescr
Sentenza Cassazione n. 31408/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris