CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 giugno 2026
Cassazione n. 21099/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1168, del 24/11/2025, dep. 2026, della Corte di Cassazione;visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];ricorso trattato con procedura de plano, secondo quanto prescrive l’art. 625 bis, comma 4,primo periodo, cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. La richiesta di sospensione degli effetti della sentenza n. 830 emessa dalla Corted’appello di Perugia in data 12/11/2024, dep. 30/01/2025, proposta in uno al ricorsostraordinario in esame, va dichiarata inammissibile per manifesta infondatezza e difetto didi eccezionale gravità.1.1. In disparte dalla valutazione circa la fondatezza nel merito della ricorrenzadell’errore percettivo denunziato e della sua efficacia dirimente ai fini di valutare la legittimitàdella disposta revoca della sospensione condizionale della pena, ciò che certamente nonricorre, per quanto allegato dallo stesso difensore del ricorrente, è l’ipotesi di eccezionalegravità che deriverebbe dalla esecuzione della sentenza della Corte di appello di Perugia n.830, in data 12/11/2024, dep. il 30/01/2025.Con provvedimento in data 26 gennaio 2026, il Procuratore generale presso la Corte diappello di Perugia ha infatti sospeso l’ordine di esecuzione della pena residua da scontare.Talché alcuna ipotesi di eccezionale gravità ricorre nella fattispecie, tale da consentire disospendere l’esecuzione della sentenza irrevocabile in attesa della decisione sullafondatezza del ricorso straordinario proposto.1.2. La inammissibilità va rilevata e dichiarata de plano, a norma dell'art. 625 bis,comma 4, cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile l'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza.Così è deciso, 04/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMASSIMO [OSCURATO:PERSONA]