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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 aprile 2012

Cassazione n. 12190/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 14122/2013 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato in via [OSCURATO:PERSONA], 54, rappresentato e difeso dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - controricorrente - Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA] n. 51/10/12, depositata il 16/04/2012.

Udita la relazione della causa svolta all'udienza del 05 aprile 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con quattro motivi, contro l'Agenzia delle Entrate che resiste con controricorso, avverso la sentenza con la quale la C.t.r. del Lazio ha respinto l'appello dal medesimo proposto contro la sentenza della C.t.r. di Roma che, a propria volta, aveva respinto il ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento per irpeg ed irap, anno d'imposta 1997, emesso nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], società con sede legale a Nassau (Bahamas), con il quale erano stati recuperati a tassazione redditi non dichiarati in Italia.

Considerato che:

1. All'udienza pubblica dell'08 aprile 2022 verrà chiamata la causa n. 9277/2015 avente ad oggetto il ricorso per Cassazione avverso a sentenza n. 1065/6/2014 con cui la C.t.r. ha revocato la sentenza oggetto del ricorso in esame;

2. ritenuta l'opportunità di rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione di detta ultima che ha valore dirimente per la definizione in parte qua del presente procedimento.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione del ricorso specificato in motivazione.

Così deciso in Roma, il 05 apri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 14122/2013 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato in via [OSCURATO:PERSONA], 54, rappresentato e difeso dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - controricorrente - Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA] n. 51/10/12, depositata il 16/04/2012. Udita la relazione della causa svolta all'udienza del 05 aprile 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con quattro motivi, contro l'Agenzia delle Entrate che resiste con controricorso, avverso la sentenza con la quale la C.t.r. del Lazio ha respinto l'appello dal medesimo proposto contro la sentenza della C.t.r. di Roma che, a propria volta, aveva respinto il ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento per irpeg ed irap, anno d'imposta 1997, emesso nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], società con sede legale a Nassau (Bahamas), con il quale erano stati recuperati a tassazione redditi non dichiarati in Italia. Considerato che: 1. All'udienza pubblica dell'08 aprile 2022 verrà chiamata la causa n. 9277/2015 avente ad oggetto il ricorso per Cassazione avverso a sentenza n. 1065/6/2014 con cui la C.t.r. ha revocato la sentenza oggetto del ricorso in esame; 2. ritenuta l'opportunità di rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione di detta ultima che ha valore dirimente per la definizione in parte qua del presente procedimento. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione del ricorso specificato in motivazione. Così deciso in Roma, il 05 apri
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