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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2021

Cassazione n. 36628/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto: -- che la Corte di appello di Bologna, con la sentenza del 12/06/2020 ha confermato, quanto all'affermazione di responsabilità, la sentenza del Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 10 quater del d.lgs. n., 74 del 2000, di [OSCURATO:PERSONA] per il mancato versamento, in data 10/04/2018, della somma complessiva di euro 628.237,65 utilizzando in compensazione crediti inesistenti riferiti agli anni dal 2004 al 2008; --che contro tale decisione l'imputato ha proposto ricorso per Cassazione lamentando, con un primo motivo, la violazione degli artt. 12 lett. c) e 16 cod. proc. pen. essendo competente il Tribunale di Napoli in relazione al luogo della prima compensazione posta in essere da [OSCURATO:PERSONA]; --che con un secondo motivo lamenta la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto alla mancata notifica, da parte della Agenzia delle Entrate, degli atti di recupero crediti; --che con un terzo motivo lamenta la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto alla mancanza di responsabilità dell'imputata in ordine ad un comportamento illecito in realtà attribuibile al commercialista e di cui la ricorrente era ignara; --che il primo motivo è inammissibile per genericità atteso atteso che la censura non illustra, come necessario, quale sarebbe la rilevanza e decisività, ai fini della esclusione della responsabilità, della mancata ricezione da parte della ricorrente degli atti di recupero crediti; --che anche il secondo motivo è inammissibile giacché la sentenza impugnata ha posto in rilievo, senza che sul punto sia stata svolta censura specifica, che l'incompetenza territoriale (pur a tacere del fatto che la stessa deriverebbe da condotte illecite oggetto di un diverso procedimento emergente da articoli di stampa) non sarebbe stata sollevata in ogni caso prima dell'introduzione del rito abbreviato, nulla risultando dal verbale di udienza del 15/01/2019; --che infine, quanto alla terza doglianza, la pretesa inconsapevolezza dell'operazione è stata confutata dalla sentenza impugnata mediante il rilievo che la stessa imputata, unica beneficiaria dell'operazione complessiva, ebbe a incaricare terzi di effettuare pagamenti per suo conto; 7 -- che il ricorso è pertanto inammissibile, seguendone, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di euro 3.000; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, in data 25 giugno 2021 Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto: -- che la Corte di appello di Bologna, con la sentenza del 12/06/2020 ha confermato, quanto all'affermazione di responsabilità, la sentenza del Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 10 quater del d.lgs. n., 74 del 2000, di [OSCURATO:PERSONA] per il mancato versamento, in data 10/04/2018, della somma complessiva di euro 628.237,65 utilizzando in compensazione crediti inesistenti riferiti agli anni dal 2004 al 2008; --che contro tale decisione l'imputato ha proposto ricorso per Cassazione lamentando, con un primo motivo, la violazione degli artt. 12 lett. c) e 16 cod. proc. pen. essendo competente il Tribunale di Napoli in relazione al luogo della prima compensazione posta in essere da [OSCURATO:PERSONA]; --che con un secondo motivo lamenta la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto alla mancata notifica, da parte della Agenzia delle Entrate, degli atti di recupero crediti; --che con un terzo motivo lamenta la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto alla mancanza di responsabilità dell'imputata in ordine ad un comportamento illecito in realtà attribuibile al commercialista e di cui la ricorrente era ignara; --che il primo motivo è inammissibile per genericità atteso atteso che la censura non illustra, come necessario, quale sarebbe la rilevanza e decisività, ai fini della esclusione della responsabilità, della mancata ricezione da parte della ricorrente degli atti di recupero crediti; --che anche il secondo motivo è inammissibile giacché la sentenza impugnata ha posto in rilievo, senza che sul punto sia stata svolta censura specifica, che l'incompetenza territoriale (pur a tacere del fatto che la stessa deriverebbe da condotte illecite oggetto di un diverso procedimento emergente da articoli di stampa) non sarebbe stata sollevata in ogni caso prima dell'introduzione del rito abbreviato, nulla risultando dal verbale di udienza del 15/01/2019; --che infine, quanto alla terza doglianza, la pretesa inconsapevolezza dell'operazione è stata confutata dalla sentenza impugnata mediante il rilievo che la stessa imputata, unica beneficiaria dell'operazione complessiva, ebbe a incaricare terzi di effettuare pagamenti per suo conto; 7 -- che il ricorso è pertanto inammissibile, seguendone, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di euro 3.000; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, in data 25 giugno 2021 Il C
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