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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2021

Cassazione n. 47344/2021

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 04PTOKE nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 04XEJJU nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di MILANOdtodVviSO alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il GUP del TRIBUNALE di MILANO con sentenza in data 12/03/2021 applicava a SAID Harbe e a TAKFA [OSCURATO:PERSONA], su richiesta di ciascuno di loro e col consenso del P.M., la pena di giustizia concordata per ognuno in relazione al reato di concorso in rapina aggravata, commesso a MILANO il 7/01/2021, riconosciute le attenuanti generiche, equivalenti alla contestata aggravante.

SAID Harbe e TAKFA [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione, a mezzo di unico difensore, e deducono in modo generico e apodittico come motivi la mancata applicazione da parte del GUP del disposto di cui all'art. 129 cod. proc. pen. e il giudizio di equivalenza, e non invece di prevalenza, delle generiche, pure riconosciute.

Con procedura de plano ex art 610 co. 5 bis cod. proc. pen., va detto che i motivi proposti sono inammissibili perché privi di specificità (in difetto dell'indicazione di elementi in ipotesi acquisiti in atti e non considerati, o mal considerati), e comunque manifestamente infondati, atteso che il giudice, nell'applicare la pena concordata, si è adeguato all'accordo intervenuto tra le parti, da un lato escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 c.p.p., e ritenendo la correttezza della proposta qualificazione giuridica dei fatti contestati, dall'altro motivatamente ritenendo la congruità del trattamento sanzionatorio dalla stessa parte proposto.

Giova rilevare che la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento di cui all'art. 129 c.p.p.., può essere oggetto di controllo di legittimità per i motivi indicati all'art. 448 co. 2 bis cod. proc. pen., nessuno dei quali appare prospettato nei vari ricorsi (cf. da ultimo Sez.

F ordinanza n. 28742 del 25/08/2020 dep. 16/10/2020 Rv. 279761 imputato [OSCURATO:PERSONA]).

Alla inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 23/11/2021 n Il consigli.ere estensore [OSCURATO:PERSONA] t [OSCURATO:PERSONA] CP/L~ect,L,,, [OSCURATO:PERSONA] 3 0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 04PTOKE nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 04XEJJU nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di MILANOdtodVviSO alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il GUP del TRIBUNALE di MILANO con sentenza in data 12/03/2021 applicava a SAID Harbe e a TAKFA [OSCURATO:PERSONA], su richiesta di ciascuno di loro e col consenso del P.M., la pena di giustizia concordata per ognuno in relazione al reato di concorso in rapina aggravata, commesso a MILANO il 7/01/2021, riconosciute le attenuanti generiche, equivalenti alla contestata aggravante. SAID Harbe e TAKFA [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione, a mezzo di unico difensore, e deducono in modo generico e apodittico come motivi la mancata applicazione da parte del GUP del disposto di cui all'art. 129 cod. proc. pen. e il giudizio di equivalenza, e non invece di prevalenza, delle generiche, pure riconosciute. Con procedura de plano ex art 610 co. 5 bis cod. proc. pen., va detto che i motivi proposti sono inammissibili perché privi di specificità (in difetto dell'indicazione di elementi in ipotesi acquisiti in atti e non considerati, o mal considerati), e comunque manifestamente infondati, atteso che il giudice, nell'applicare la pena concordata, si è adeguato all'accordo intervenuto tra le parti, da un lato escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 c.p.p., e ritenendo la correttezza della proposta qualificazione giuridica dei fatti contestati, dall'altro motivatamente ritenendo la congruità del trattamento sanzionatorio dalla stessa parte proposto. Giova rilevare che la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento di cui all'art. 129 c.p.p.., può essere oggetto di controllo di legittimità per i motivi indicati all'art. 448 co. 2 bis cod. proc. pen., nessuno dei quali appare prospettato nei vari ricorsi (cf. da ultimo Sez. F ordinanza n. 28742 del 25/08/2020 dep. 16/10/2020 Rv. 279761 imputato [OSCURATO:PERSONA]). Alla inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23/11/2021 n Il consigli.ere estensore [OSCURATO:PERSONA] t [OSCURATO:PERSONA] CP/L~ect,L,,, [OSCURATO:PERSONA] 3 0
Sentenza Cassazione n. 47344/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris