CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 aprile 2022
Cassazione n. 27961/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12367-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]97103880585, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] 190, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 3696/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 12/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 12367 sez. ML -ud. 13-04-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] volto all’accertamento della legittimità della sanzione disciplinare conservativa di 5 giorni di sospensione con privazione della retribuzione irrogata alla dipendente per fatti contestati il 19 novembre 2013; la Corte ha poi condannato la società “al pagamento delle spese legali del doppio grado che liquida, quanto al primo grado, in complessivi € 230,00 e, quanto al secondo grado, in complessivi € 270,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% come per legge”; 2.la Corte territoriale ha accolto l’eccezione della [OSCURATO:PERSONA], reiterata in appello, “di superamentodel termine di 10 giorni fissato dall’art. 7, comma 7, l. n. 300 del 1970”, in base al quale il datore di lavoro, ricevuta richiesta dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di nomina di un membro nel costituendo collegio di conciliazione, deve alternativamente o nominare il membro ovvero depositare ricorso giudiziario; nella specie la Corte ha constatato che la richiesta della DPL era giunta alla società il 31 gennaio 2014, mentre la società aveva depositato il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado il 7 febbraio 2014, traendo la conseguenza che –a mente del settimo comma dell’art. 7 citato – la sanzione disciplinare fosse divenuta priva di effetto; 3.per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società con un motivo; ha resistitocon controricorso la [OSCURATO:PERSONA], contenente ricorso incidentale affidato a 3 motivi; 4. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; [OSCURATO:PERSONA] 1.il motivo del ricorso principale della società denuncia: “erronea, contraddittoria e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 410 e 412 c.p.c., dell’art. 12, comma 1, delle disposizioni sulla legge in generale, dell’art. 7, comma 7, della l. n. 300 del 1970, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.”; il motivo è infondato perché la sentenza impugnata è conforme al principio secondo cui:“L'art. 7, settimo comma, della legge 20 maggi o 1970, n. 300, nel Ric. 2021 n. 12367 sez. ML -ud. 13-04-2022 -3- prescrivere al datore, che abbia inflitto al prestatore di lavoro una sanzione disciplinare, di nominare un proprio rappresentante in seno al collegio di conciliazione ed arbitrato entro dieci giorni dall'invito rivoltogli dall'ufficio del lavoro, impone al medesimo datore, che intenda declinare la competenza arbitrale e ricorrere al giudice ordinario, di promuovere, entro lo stesso termine di dieci giorni, il tentativo obbligatorio di conciliazione, di cui all'art. 410 cod. proc. civ., comminando una decadenza che viene impedita con la tempestiva consegna della lettera all'ufficio postale, restando irrilevante la data di ricezione della medesima” (Cass. n. 12457 del 2011; Cass. n. 14352 del 2015; in precedenza v. pure Cass. n. 21760 del 2006, oltre che Corte cost. n. 586 del 1989); la società non deduce neanche di aver proposto il tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 410 c.p.c. entro il termine di 10 giorni dall’invito rivolto dall’ufficio del lavoro di nominare il membro per il costituendo collegio di conciliazione, né si confronta con tali pronunce, citandone altre che o si riferiscono al comma 6 dell’art. 7 l. n. 300 del 1970 (Cass. n. 3357 del 1990) oppure riguardano altre fattispecie (Cass. n. 12958 del 2012); 2.con tre motivi il ricorso incidentale della [OSCURATO:PERSONA] critica la liquidazione delle spese, denunciando testualmente: “1. ex art. 360 comma 1 n. 3 cpc violazione e/o falsa applicazione D.M. 55/14 in relazione all’art. 91 cpc: ove la Corte d’Appello è pervenuta alla quantificazione della somma dovuta a ristoro spese di lite in violazione dei parametri di cui alla tabella allegata nel citato decreto; 2. ex art. 360 comma 1 n. 4 cpc: per nullità della sentenza per inesistenza, sul punto liquidazione spese legali al di sotto dei limiti di cui al decreto ministeriale citato, di qualsivoglia motivazione; 3. ex art. 360 comma 1 n.3 cpc: violazione art. 2233, comma II c.c.: ove la Corte d’Appello ha provveduto violando in difetto il limite ivi indicato”; i primi due motivi,da valutarsi congiuntamente, sono fondati; invero la controversia concernente la legittimità di una sanzione disciplinare è di valore indeterminabile, giacché l'applicazione della sanzione può esplicare un'incidenza sullo status del lavoratore implicando un giudizio negativo che va oltre il valore strettamente economico della sanzione stessa ed involge la correttezza, la diligenza e la capacità professionale del lavoratore (Cass. n. 24979 del 2018); Ric. 2021 n. 12367 sez. ML -ud. 13-04-2022 -4- pertanto, la Corte territoriale, che ha liquidato per il primo grado € 230,00 e, quanto al secondo grado, € 270,00 ha violato i limiti minimi della tabella, senza peraltro fornire alcuna motivazione; 3.conclusivamente il ricorso principale va respinto, mentre devono essere accolti i primi due motivi del ricorso incidentale, assorbito il terzo successivo in ordine logico, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice indicato in dispositivo che dovrà riliquidare le spese dei gradi di merito, oltre che provvedere su quelle del giudizio di legittimità; occorre dare atto, per la società ricorrente principale, della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale; accoglie i primi due motivi del ricorso incidentale, assorbito il terzo, con cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvio alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a nor