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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 15350/2022

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

O RG 32079/2021 Roma, sul ricorso proposto da: ) [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Massimo 1e [OSCURATO:PERSONA], come da procura in atti ( t',0,194A RICORRENTE contro: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore INTIMATA avverso: sentenza nr. 1125/2021 della Corte di Appello d" Bres laipubblicata in data 10/05/2021 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia al ricorso proposto dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dalla d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1.197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva da parte dell'intimata P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. • rdinatore Pres.

L i Lombardo' [OSCURATO:PERSONA] ( 2 ì, [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O RG 32079/2021 Roma, sul ricorso proposto da: ) [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Massimo 1e [OSCURATO:PERSONA], come da procura in atti ( t',0,194A RICORRENTE contro: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore INTIMATA avverso: sentenza nr. 1125/2021 della Corte di Appello d" Bres laipubblicata in data 10/05/2021 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia al ricorso proposto dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dalla d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1.197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva da parte dell'intimata P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. • rdinatore Pres. L i Lombardo' [OSCURATO:PERSONA] ( 2 ì, [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 15350/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris