CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 47220/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale della libertà di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che il ricorso sia dichiarato inamissibile o, in subordine, sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata ordinanza, in accoglimento dell'istanza di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di legale rappresentante della SHS s.r.I., il Tribunale di Napoli annullava il decreto di sequestro preventivo di un complesso immobiliare di housing sociale realizzato in Sant'Agnello disposto dal G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lottizzazione abusiva, ravvisando la dedotta violazione del principio del ne bis in idem, trattandosi di complesso immobiliare già sottoposto, nell'ambito del medesimo procedimento, a sequestro preventivo per il concorrente reato di cui all'art. 44, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001. 2. Avverso l'indicata ordinanza, il pubblico ministero propone ricorso per cassazione affidato a un motivo, con cui deduce la violazione di legge in riferimento all'art. 649 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione. Dopo avere richiamato la motivazione di Cass., Sez. 3, n. 7613 del 2022, laddove afferma che il principio del ne bis in idem cautelare non è ostativo alla reiterazione del sequestro preventivo sia nel caso in cui questo intervenga su beni in relazione ai quali il vincolo reale sia stato già disposto, allorquando il nuovo decreto si fondi su di un'esigenza cautelare diversa da quella inizialmente ipotizzata ovvero qualora l'autorità procedente sia chiamata a valutare elementi precedentemente non esaminati, sia nel caso in cui il nuovo provvedimento sia fondato sulla base di un titolo di reato diverso da quello inizialmente ipotizzato, il ricorrente assume che, in applicazione del principio affermato in tale pronuncia, nel caso in esame non vi sia stata la violazione del principio del ne bis in idem, dal momento che il sequestro poi annullato, pur avendo ad oggetto gli stessi beni immobili di un precedente sequestro preventivo, era stato disposto: 1) per un titolo di reato - lottizzazione abusiva - differente da quello per il quale era stato disposto il primo sequestro, ossia costruzione abusiva in zona vincolata; 2) in relazione a un fatto nuovo e diverso; 3) per una finalità diversa, cioè ai fini della confisca, laddove il precedente provvedimento ablativo era finalizzato ad evitare la protrazione del reato e l'aggravamento delle conseguenze; 4) sulla scorta di un elemento nuovo, ossia la contestazione del reato di lottizzazione abusiva. Aggiunge il ricorrente che la motivazione sarebbe, inoltre, contraddittoria, laddove, pur avendo ritenuto violato il principio del ne bis in idem, ha affermato che il sequestro di riferisce a una nuova contestazione, ossia al reato di lottizzazione abusiva, con ciò postulando che trattasi di un elemento di novità sopraggiunto al primo sequestro. Allo stesso modo, la motivazione sarebbe contraddittoria laddove il Tribunale ha ritenuto che la configurabilità del reato di lottizzazione abusiva era stata valutata dal Tribunale medesimo quale giudice del rinvio, con riguardo al primo sequestro, laddove, invece, essa era stata considerata solo in punto di esigenze cautelari, e, quindi, non sotto il profilo indiziario. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per i motivi indicati. 2. Dall'ordinanza impugnata si ricava che sul medesimo complesso edilizio era stato disposto sequestro preventivo in relazione al reato di cui all'art. 44, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001 (costruzione abusiva in zona vincolata), ma non anche con riferimento al reato di cui agli artt. 30 e 44, lett. c)/d.P.R. n. 380 del 2001 (lottizzazione abusiva), che è stato contestato successivamente al suddetto sequestro dapprima con l'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. e, quindi, con la richiesta di rinvio a giudizio. Risulta inoltre un ulteriore sequestro disposto per il solo reato ex art. 323 cod. pen. 3. Il Tribunale ha rigettato l'istanza di sequestro, avente ad oggetto il medesimo bene, avanzata dal pubblico ministero in relazione al reato di lottizzazione abusiva sulla base della "mancanza assoluta di qualsivoglia elemento di novità rispetto al quadro indiziario concernente i profili urbanistici che aveva condotta alla primigenia iniziativa cautelare culminata nell'emissione del primo decreto di vincolo" (p. 6), essendosi il pubblico ministero limitato a chiedere un nuovo decreto per un diverso reato, i cui elementi fondanti erano già noti antecedentemente all'adozione del primo provvedimento di sequestro, e stante la medesimezza dell'esigenza cautelare, sia pure correlata a un diverso reato. 4. Orbene, ritiene il Collegio che, a differenza dalla valutazione effettuata dal Tribunale nel provvedimento impugnato, la cui motivazione deve perciò essere rettificata - il che spiega la declaratoria di rigetto, anziché di inammissibilità - la questione debba essere affrontata e risulta in relazione non già alla violazione, o meno, del principio del ne bis in idem, quanto, piuttosto, all'interesse, concreto e attuale, del pubblico ministero ricorrente a coltivare il ricorso, interesse che, nella specie, non appare sussistere perché la domanda cautelare era stata precedentemente accolta, sia pure a un diverso titolo di reato, in riferimento ai medesimi beni, di talché l'eventuale accoglimento del ricorso non comporterebbe una maggiore estensione del vincolo reale su beni che sono già oggetto di sequestro. 5. Invero, il concreto interesse, richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare, e sussiste solo se il mezzo di impugnazione proposto sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente (Cass., Sez. Un., n. 6624 del 27/19/2011, dep. 17/02/2012, Marinaj, Rv. 251693), che, nella specie, non è ravvisabile, proprio perché la domanda cautelare è stata accolta nella sua integralità. 6. Neppure è ipotizzabile che l'interesse del ricorrente possa essere sostenuto sulla base delle ripercussioni derivanti dall'eventuale affermazione, in sede di impugnazione cautelare, del fumus commissi delicti, giacché questa non determinerebbe alcun effetto giuridico vincolante nel giudizio di merito, stante l'autonomia del giudizio cautelare (cfr. Sez. 5, n. 22231 del 17/03/2017, Paltrinieri, Rv. 270132). 7. Allo stesso modo, non pertinente risulta la pronuncia indicata dal ricorrente, che si riferisce a un'ipotesi affatto diversa, in relazione alla quale si è affermato che non viola il divieto di bis in idem il sequestro preventivo di somme di denaro disposto in relazione al reato di indebita compensazione di crediti inesistenti, di cui all'art. 10-quater, comma 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, nel caso in cui sia già stato disposto il sequestro preventivo della medesima somma o di parte di essa in relazione al diverso reato di indebita compensazione di crediti non spettanti, di cui all'art. 10-quater, comma 1, del medesimo d.lgs., nell'ambito di un diverso procedimento pendente presso altra autorità giudiziaria, trattandosi di fattispecie di reato distinte nei loro elementi costitutivi soggettivi e oggettivi, sicché non può ritenersi sussistere l'identità del fatto contestato (Sez. 3, n. 7613 del 21/01/2022, dep. 03/03/2022, p.m. in c. Valori, Rv. 282844). Né appare pertinente la giurisprudenza, richiamata nella motivazione, che, entro certi limiti, ammette la possibilità di reiterare una domanda cautelare, precedentemente rigettata per motivi non di natura meramente formale, in presenza di elementi di novità proprio perché, nel caso in esame, la domanda cautelare era già stata accolta e, conseguentemente, il vincolo cautelare era già stato imposto sui medesimi beni. 8. Per i motivi indicati, non emergendo alcun concreto e attuale interesse all'apposizione di un ulteriore vincolo reale su una res già attinta dal provvedimento di sequestro preventivo — interesse che nemmeno il pubblico ministero, come era suo preciso onere, evidenzia -, il ricorso d